31975L0267

Undicesima direttiva 75/267/CEE della Commissione, del 24 aprile 1975, che modifica gli allegati della direttiva del Consiglio del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

Gazzetta ufficiale n. L 118 del 08/05/1975 pag. 0045 - 0047
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 12 pag. 0089


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II

( Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità )

COMMISSIONE

UNDICESIMA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 1975

che modifica gli allegati della direttiva del Consiglio del 23 novembre 1970 , relativa agli additivi nell ' alimentazione degli animali

( 75/267/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

vista la direttiva del Consiglio , del 23 novembre 1970 , relativa agli additivi nell ' alimentazione degli animali ( 1 ) , modificata da ultimo dalla decima direttiva della Commissione , del 20 dicembre 1974 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 6 paragrafo 1 bis ,

considerando che , a norma della direttiva succitata , il contenuto degli allegati deve essere costantemente adeguato all ' evoluzione delle conoscenze tecniche e scientifiche ;

considerando che l ' antibiotico bacitracina-mitilene-disalicilato ed un nuovo uso della zinco-bacitracina sono stati sperimentati con successo in certi Stati membri ; che è necessario autorizzarli , sotto alcune condizioni , almeno a livello nazionale finchù non siano ammessi su scala comunitaria ;

considerando che è necessario per le stesse ragioni autorizzare su scala nazionale il coccidiostatico idrazidi dell ' acido 3,5 dinitrosalicilico ( 5 nitrofurfurilidene ) così come i miscugli definiti di alcuni coccidiostatici già iscritti agli allegati I e II della direttiva ;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

L ' allegato II della direttiva del Consiglio , del 23 novembre 1970 , relativa agli additivi nell ' alimentazione degli animali , è modificato come segue :

1 . Parte A « Antibiotici »

1 . 1 . La posizione n . 15 « Zinco-bacitracina » è completata nella maniera seguente :

N . CEE * Additivi * Denominazione chimica , descrizione * Specie animale * Età massima * Tenore minimo * Tenore massimo * ppm dell ' alimento completo * Akre disposizioni *

* * * Anitre * 10 settimane * 5 * 10 * *

1 . 2 La posizione seguente è da aggiungersi : *

N . CEE * Additivi * Denominazione chimica , descrizione * Specie animale * Età massima * Tenore minimo * Tenore massimo * ppm dell ' alimento completo * Akre disposizioni *

18 * Bacitracina-mitilene-disalicilato * Sale di polipeptide * Pollame ( eccettuate le anitre , le oche e le galline ovaiole ) * 10 settimane * 5 * 20 * *

* * * Maiali * 6 mesi * 5 * 20 * *

* * * * * 5 * 80 * Alimenti di allattamento *

2 . Nella parte B « Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose » , sono da aggiungersi le posizioni seguenti :

N . CEE * Additivi * Denominazione chimica , descrizione * Specie animale * Età massima * Tenore minimo * Tenore massimo * ppm dell ' alimento completo * Akre disposizioni *

10 * * Idrazide dell ' acido 3,5-dinitro-salicilico ( 5-nitro-furfurilidene * Tacchini * - * - * 75 * Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione *

20 * Amprolium/sulfachi-noxaline/etopabate [ Miscuglio di 18 parti di a ) , 10,8 parti di b ) : 0,9 parti di c ) ] * a ) Cloridrato di cloruro di 1 - ( 4-amino-2 , n-propyl-5-pyrimidinylmetyl ) - 2-picolinium * Polli d ' ingrasso , Tacchini * - * - * a ) 100 * Somministrazione *

* * b ) 2-sulfanyl-amidochino-xalin * * * * b ) 60 * vietata almeno 7 *

* * c ) 4-acetamino-2-etoxy-benzoato di metyle * * * * c ) 5 * giorni prima della macellazione *

21 * Amprolium/sulfachinoxaline/etopabate pyrimetamine [ miscuglio di 20 parti di a ) , 12 parti di b ) , 1 parte di c ) e 1 parte di d ) ] * a ) Cloridrato di cloruro di 1 - ( 4-amino-2 , n-propil-5-pirimidimylmetyl ) -2-picolinium * Polli d 'ingrasso * - * - * a ) 100 * Somministrazione *

* * b ) 2-sulfanyl-aminochinoxaline * * * * b ) 60 * vietata almeno 7 *

* * c ) 4-acetamide-2-toxybenzoato di metyl * * * * c ) 5 * giorni prima della *

* * d ) 2,4-diamino-5 - ( 4-clorofenyl ) -6-etilpirimidine * * * * d ) 5 * macellazione *

Articolo 2

Gli Stati membri curano l ' entrata in vigore , al più tardi il 1° settembre 1975 , delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per uniformarsi alle disposizioni della presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione .

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva

Fatto a Bruxelles , il 24 aprile 1975 .

Per la Commissione

P.J . LARDINOIS

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 270 del 14 . 12 . 1970 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 19 del 24 . 1 . 1975 , pag . 58 .