31975L0050

Decima direttiva 75/50/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1974, che modifica gli allegati della direttiva del Consiglio del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

Gazzetta ufficiale n. L 019 del 24/01/1975 pag. 0058 - 0059


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COMMISSIONE

DECIMA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1974

che modifica gli allegati della direttiva del Consiglio del 23 novembre 1970 , relativa agli additivi nell ' alimentazione degli animali

( 75/50/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

vista la direttiva del Consiglio , del 23 novembre 1970 , relativa agli additivi nell ' alimentazione degli animali ( 1 ) , modificata da ultimo dalla nona direttiva della Commissione , del 23 luglio 1974 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 6 paragrafo 1 bis ,

considerando che a norma della direttiva succitata , il contenuto degli allegati deve essere costantemente adeguato all ' evoluzione delle cognizioni scientifiche e tecniche ,

considerando che il coccidiostatico robenidine è stato sperimentato con successo in certi Stati membri ; che è opportuno tuttavia autorizzarlo almeno sul piano nazionale nell ' attesa che sia ammesso su scala comunitaria ;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per gli animali ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

L ' allegato II , parte B « Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose » della direttiva del Consiglio del 23 novembre 1970 relativa agli additivi nell ' alimentazione degli animali , è completata come segue :

N . * Additivi * Designazione chimica , descrizione * Specie animale * Età mass . * Tenore minimo * Tenore massimo * ppm dell ' alimento completo * Altre disposizioni * 18 * Robenidine * Cloridrate di 1,3 bis ( p-clorobenzilidenamino ) guanidine * Polli da ingrasso , tacchini * - * - * 33 * Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione *

Articolo 2

Gli Stati membri curano l' entrata in vigore , al più tardi il 1° luglio 1975 , delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per uniformarsi alle disposizioni della presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione .

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , il 20 dicembre 1974 .

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

( 1 ) GU n . L 270 del 14 . 12 . 1970 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 221 del 12 . 8 . 1974 , pag . 29 .