31975D0497

75/497/CEE: Decisione della Commissione, del 15 luglio 1975, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/27.000 - Regolamenti IFTRA per i produttori di alluminio grezzo) (I testi in lingua inglese, tedesca, francese e olandese sono i soli facenti fede)

Gazzetta ufficiale n. L 228 del 29/08/1975 pag. 0003 - 0016


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1975

relativa ad una procedura ai sensi dell ' articolo 85 del trattato CEE ( IV/27.000 - Regolamenti IFTRA per i produttori di alluminio grezzo )

( I testi in lingua inglese , francese , tedesca e olandese sono i soli facenti fede )

( 75/497/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 85 ,

visto il regolamento n . 17 del 6 febbraio 1962 ( 1 ) , in particolare gi articoli 1 , 3 e 4 ,

vista la notificazione presentata il 28 aprile 1972 , ai sensi dell ' articolo 4 , paragrafo 1 del regolamento n . 17/62 , in nome dell ' « International Fair Trade Practise Rules Administratione » ( IFTRA ) , Vaduz ( Liechtenstein ) , e delle imprese firmatarie dell ' accordo del 27 aprile 1972 denominato « Norme IFTRA per i produttori di alluminio grezzo » ,

sensite le imprese in causa a norma dell ' articolo 19 , paragrafo 1 del regolamento 17/62 e delle disposizioni del regolamento n . 99/63/CEE del 25 luglio 1963 ( 2 ) ,

visto il parere del comitato consultativo in materia di intese e posizioni dominati , richiesto a norma dell ' articolo 10 del regolamento n . 17 il 23 aprile 1975 ;

I

I FATTI

A . Le norme IFTRA

Le « Norme IFTRA per i produttori di alluminio grezzo » ( in appresso denominate « Norme IFTRA » ) sono applicabili al commercio dell ' alluminio grezzo . Esse sono state adottate da quasi tutti produttori di alluminio grezzo della CEE e dalla maggior parte dei produttori dei paesi dell ' Europa occidentale non appartenenti alla CEE .

Le norme IFTRA sono suddivise in tre parti : l ' « Anti-Dumping Agreement » ( 3 ) ( documento 1 ) , le « Fair Trade Practise Rules » ( 4 ) ( documento 2 ) e il « Contract of Commitment and Legal Protection » ( 5 ) ( documento 3 ) . L ' « Anti-Dumping Agreement » sancisce l ' obbligo per le parti contraenti di astenersi da pratiche di dumping , con una formulazione che è identiva a quella utilizzata nella clausola 2 del gruppo A della « Fair Trade Practice Rules » , ma le parti hanno fatto presente che il documento relativo all ' « Anti-Dumping Agreement » non è stato firmato .

Le disposizioni essenziali del « Fair Trade Practice Rules » sono riportate qui di seguito unitamente ad alcuni estratti e ad un riassuno delle disposizioni del « Contract of Commitment and Legali Protection » ( 6 ) .

( 1 ) GU n . 13 del 21 . 2 . 1962 , pag . 204/62 .

( 2 ) GU n . 127 del 20 . 8 . 1963 , pag . 2268/63 .

( 3 ) o « Accordo contro il Dumping » .

( 4 ) o « Norme di comportamento leale nelle attività commerciali » .

( 5 ) o « Contratto di adesione e di tutela legale » .

( 6 ) Cfr in allegato la traduzione ufficiosa delle norme citate da pagina 3 a pagina 10 del presente progetto .

Document 2

Il presente testo è disponibile in inglese .

Document 3

Il presente testo è disponibile in inglese .

( La clausola B II tratta delle ammende contrattuali per infrazioni alle norme IFTRA , la clausola B III riguarda le procedura di accertamento delle infrazioni e la clausola B IV la possibilità di ricorrere ad una « Corte arbitrale » ) . La clausola B VI ( 1 ) dispone che « The fair Trade Practice Rules or Anti-Dumping Agreement may be used under the condition that the Rules or Agreemente a unit together with the Contracy of Commitment and Legal Protection . Any other use requires previous written approval from IFTRA » ( 1 ) .

Le clausole B VI ( 2 ) e ( 3 ) concernono rispettivamente il pagamento degli onerari e la durata dell ' accordo IFTRA .

La procedura e al costituzione della « Corte arbitrale » sono precisate in un allegato del contratto di adesione e di tutela legale , che a norma del paragrafo 10 non richiede una firma distinta in quanto costituisce parte integrante dell ' accordo IFTRA .

B . Struttura del mercato

Allo stadio della produzione , il mercato dell ' alluminio è caratterizzato da una forte concentrazione dell ' offerta .

Dei paesi membri del Mercato comune , quattro ( Belgio , Lussemburgo , Danimarca e Irlanda ) non producono alluminio e , per quanto concerne gli altri quattro , la Francia ha un produttore , l ' Italia due grandi ed uno piccolo , i Paesi Bassi ne hanno due e la Gran Bretagna ne ha tre . Solo la Repubblica federale tedesca ha cinque produttori . Degli altri paesi d ' Europa occidentale ( cioè i paesi della CEE , l ' Austria , la Spagna , la Grecia , la Norvegia , l ' Islanda , il Portagallo , la Svezia e la Svizzera ) nessuno , ad eccezione della Norvegia che ne ha cinque , ha più di due produttori .

Bisogna inoltre sottolineare che nel totale dei 29 produttori summenzionati , per il tramite di numerosi legami finanziari , almeno 19 di questi produttori dipendono gli uni dagli altri e che 10 sono imprese in cui 5 importanti produttori del Canada e degli Stati Uniti detengono degli interessi .

I quattro gruppi più importanti che operano nell ' Europa occidentale ( e cioè nei paesi membri della CEE , in Austria , Svezia e Svizzera ) e che sono Pechiney-Ugine - Kuhlmann , Alusuisse , Vereinigte Aluminium-Werke e Alcan - i primi tre sono firmati d ' IFTRA - rappresentano circa il 65 % della capacità di produzione in questi territori , cioè 3 424 000 tonnellate ( 2 ) . Nella CEE circa l ' 85 % capacità produttiva di alluminio grezzo ( 2 051 000 tonnellate ) e detenuto da imprese che hanno aderito alle norme IFTRA o da imprese in cui le prime hanno una partecipazione di maggioranza . In Francia e nella Repubblica federale di Germania praticamente tutta la capacità di produzione d ' alluminio è detenuta in tal modo , mentre nei Paesi Bassi più del 50 % ed in Gran Bretagna il 38 % della produzione sono detenuti da imprese che hanno aderito alle norme IFTRA . Per quanto riguarda gli altri paesi dell ' Europa occidentale , le imprese che hanno aderito al regolamento IFTRA o le imprese in cui le prime hanno una partecipazione maggioritaria detengono più del 70 % della capacità produttiva in Norvegia ( 711 000 tonnellate ) , praticamente l ' intera capacità produttiva in Austria , Spagna , Grecia , Islanda e Svezia ( 572 000 tonnellate ) e quasi il 90% di quella della Svizzera ( 90 000 tonnellate ) .

All ' interno dell ' Europa occidentale l ' alluminio grezzo è consumato nelle seguenti proporzioni : le industrie automobilistiche e costruttive utilizzano rispettivamente il 37 % ed il 22 % circa , le industrie d ' imballaggio utilizzano tra il 25 % ed il 20 % e le industrie aeronautiche e navali il 13 % ciascuna .

II

ORIGINE DELLE NORME IFTRA E L ' APPLICAZIONE DI ESSE

Considerando che le imprese che hanno effettuato la notificazione hanno dichiarato che negli anni 1970 e 1971 e all ' inizio del 1972 la produzione d ' alluminio grezzo è stata di molto superiore al consumo ; che ciò ha causato gravi difficoltà in questo settore dell ' economia e avrebbe indotto , o rischiato di indurre , alcune imprese , spinte dal bisogno di commercializzare la loro produzione , a compiere pratiche commerciali incompatibili con i principi e le norme di diritto positivo in materia di lealtà nella concorrenza e , in particolare , in materia di dumping ; che di conseguenza alcune di queste avrebbero sentito la necessità di accordarsi , e di indurre le altre imprese ad accordarsi , su un certo numero di regole ovvero di confermare collettivamente le regole già esistenti e di elaborare insieme una serie di principi e raccomandazioni idonei a garantire che , nonstante le circostanze sfavoreli per la professione , il comportamento delle imprese in questione sul mercato si mantenesse nel quadro di una concorrenza sana e leale ; che questo sarebbe il motivo per il quale sono state elaborate e adottate nel 1972 , dalla maggioranza dei produttori europei di alluminio grezzo le norme IFTRA , oggetto della presente decisione ; che , poco dopo la notificazione di queste norme alla Commissione , un sensibile aumento della domanda d ' alluminio grezzo avrebbe provoca un ' inversione della congiuntura , mettendo fine alle pressioni e tensioni in questa industria , per cui le norme IFTRA non avrebbero avuto in pratica alcuna incidenza e non avrebbero mai ricevuto applicazine ; che comunque , quest norme offrivano una reciproca garanzia di fronte ad azioni concorrenziali sleali od inique nel caso in cui la congiuntura subisse una nuova inversione di tendenza in senso sfavorevole ; che pertanto , sarebbero state conservate come « rete di sicurezza » ;

considerando , comunque , che la Commissione non è stata informata di alcun fatto che potesse costituire un atto di concorrenza sleale da parte delle imprese firmatarie o di altre imprese concorrenti durante il periodo che ha preceduto l ' adozione e la notificazione delle norme IFTRA ; che , in particolare , per quanto riguarda le pretese pratiche di dumping provenienti da paesi terzi nel 1970 e nel 1971 , sulle quali parti hanno particolarmente insistito , non soltanto le informazioni trasmesse ai servizi competenti dalla Commissione non hanno permesso di accertare alcuna azione dumping , ma non costituivano nemmeno una base adeguata per l ' avvio di una procedura intesa all ' eventuale applicazione del regolamento del Consiglio n . 459/68 ( 3 ) relativo alle pratiche di dumping provenienti da paesi terzi ;

considerando che in ogni caso la Commissione non può basare la propria azione sulla considerazione che non vi è motivo d ' occuparsi delle norme in questione , dal momento che esse non sono mai state applicate ; che queste norme influiscono già con la loro stessa esistenza sul comportamento dei firmatari in quanto li inducono ad astenersi da certe pratiche contrarie alla lettera ed allo spirito delle norme stesse .

considerando tuttavia , soprattutto che l ' articolo 85 , paragrafo 1 , vieta gli accordi che hanno per oggetto di restringere il gioco della concorrenza , anche se non sia stato provato che tali accordi hanno ricevuto applicazione ; che è pertanto opportuno esaminare l ' oggetto delle « Norme IFTRA » ; che , se tale oggetto risulta essere una restrizione del gioco della concorrenza ai sensi dell ' articolo 85 , sarà necessario dichiarare vietate le norme in oggetto , in quanto , a prescindere dall ' effetto restrittivo derivante dalla lore mera esistenza , le norme possono ricevere , come le parti stesse hanno ammesso nel corso dell ' audizione , un ' immediata e generale applicazione ;

III

ESAME E VALUTAZIONE DELLE CLAUSOLE DELLE NORME IFTRA CHE SONO STATE OGGETTO DI ADDEBITI

A . Restrizioni della concorrenza

considerando che le norme IFTRA costituiscono un accordo tra le imprese firmatarie ai sensi dell ' articolo 85 , paragrafo 1 , poichù accettando tali norme ogni impresa si assume vari obblighi nei confronti degli altri firmatari e crea per essi l ' aspettativa di un certo comportamento commerciale da parte sua ; che la semplice qualificazione di un accordo come comportante norme contro la concorrenza sleale non basata a rimuovere tale accordo dell ' ambito d ' applicazione dell ' articolo 85 , del trattato CEE ; che , nella fattispecie , l ' accordo contiene molteplici clausole che di fatto scoraggiano direttamente la concorrenza o danno alle parti l ' opportunità ed i mezzi per un ' azione congiunta intesa ad evitare i normali metodi concorrenzi li ; che , per determinare il vero oggetto di tale accordo occorre tener conto sia del modo in cui devono esserene interpretate le clausole , sia del fatto che l ' accordo deve essere considerato come avente per scopo la restrizione della concorrenza , se questa restrizione e la conseguenza naturale e probabile della sua applicazione ;

Documento 2 , gruppo A , clausola 1

considerando che la clausola A1 , congiuntamente alle clausole 1 e 2 del gruppo B del « Contratto d ' adesione e di tutela legale » , stabilisce un sistema per l ' applicazione di norme che le parti pretendono essere « norme esistenti » . Poichù le legislazione degli Stati membri nella materia coperta dalla clausola A1 non è uniforme , ne consegue che l ' adozione da parte di imprese di molti Stati membri d ' un codice privato uniforme può indurre tali imprese ad applicare nel loro spese e nei paesi in cui esse esportano , norme più rigorose di quelle che devono legalmente osservare ; che , nel valutate l ' oggetto e gli effetti della clausola A1 è opportuno sottolineare che il rispetto delle sue disposizioni deve essere garantito non da una pubblica autorità , ma da un organismo privato stato dalle parti , l ' IFTRA , la cui attività non e soggetta al controllo permanente di una pubblica autorità , il che fi supporre che esso tenda a proteggere gli interessi collettivi dei suoi membri , anche a costo di pregiudicare gli interessi di terzi interpreta e applica le norme IFTRA in modo tale da assicurare il massimo grado di restrizione nell ' attività concorrenziale dei suoi membri ;

considerando che la clausola relativa alle « vendite distruttive sotto costo » è pretesa avere per oggetto la « protezione e la promozione di una vera concorrenza » , che nel caso attuale non può dirsi che l ' oggetto principale della clausola sia « la protezione e la promozione di una vera concorrenza » ; che infatti essa travalica l ' ambito della legislazione degli Stati membri sulla concorrenza sleal creando un quadro che facilita ed incoraggia la soppressione di infrastrutture commerciali che , benchù scomode per gli aderenti all ' accordo , non sono « distruttive » nel senso logico di tale termine , cioè suscettive di mettre in pericolo l ' esistenza stessa di un concorrente ; che in particolare , la vaghezza del testo della clausola A1 ( b ) fornisce alle parti un mezzo per proteggersi contro le misure di concorrenza di prezzi che esse considerano eccessive ; che dichiarando che le « vendite sotto costo » sono sleali allorchù « un vantaggio indebito » è ottenuto tramite « forze finanziarie difforni » con l ' intenzione di « compromettere indebitamente l ' esistenza di un concorrente » o di « ottenere una posizione dominante » , viene data alle parti la possibilità d ' interpretare qualsivoglia misura di concorrenza di prezzo come sleale e dunque probita condannandola in applicazione del « contratto di adesione e di tutela legale »; che a causa della difficoltà di valutare esatamente i costi reali , soprattutto quelli dei concorrenti , il timore che le vendite a livello di costi a quasi possano essere oggetto di procedimenti ai sensi del « Contratto di adesione e di tutela legale » ha l ' effetto di scoraggiare la concorrenza di prezzo fra i firmatari ;

che è comunque nella natura della concorrenza di prezzo l ' effettuare offerte scomode per i concorrenti in quanto questi sono forzati a tarvi fronte , che limite contrattuale alla concorrenza di prezzo convenuto tra concorrenti , del genere di quello di cui alla clausola A1 , tende ad impedire un tal genere d ' offerte ed è quindi restrittivo nell ' oggetto ;

Documento 2 , gruppo A , clausola 2 : dumping

considerando che la clausola non deve essere esaminata a parte ma in relazione all ' introduzione del « documento 2 » , che è parte integrante delle norme IFTRA ; che in base a tale introduzione risulta chiaro che i firmatari delle norme hanno assunto l ' obbligo di astenersi da pratiche di dumping , quanto meno nei rispettivi territori , in termini che implicano anche la concomitante adesione al « Contratto d ' impegno e di tutela legale » ( documento 3 ) ;

considerando che benchù nella clausola A 2 non sia espressa alcuna limitazione territoriale relativa alla sua applicazione , le parti hanno sostenuto che questa clausola non riguardava la vendita da uno Stato membro della CEE ad un altro Stato membro , in quanto feceva riferimento all ' articolo VI del GATT , testo che non sarebbe applicabile tra Stati membri della CEE ; che , peraltro , questo argomento non può essere seriamente sostenuto , perchù a chiaro che il riferimento concerne la nozione di dumping quale risulta dall ' articolo VI del GATT nonchù il principio che in esso ù enunciato , e non i territori in cui questa disposizione di un trattato internazionale sia o non sia applicabile ; che di conseguenza la clausola comporta l ' obbligo per i firmatari di astenersi da pratiche di dumping nei loro rispettivi territori , compresi gli scambi intracomunitari ,

considerando che l ' impegno di astenersi da pratiche di dumping ha per scopo e effetto di indurre le parti ad astenersi da transazioni perfettamente compatibili con le norme di concorrenza della CEE ; che , in primo luogo , le norme relative al dumping di cui all ' articolo 91 del tratta CEE non sono più applicabili tra i paesi membri della CEE , fatte salve le disposizioni transitorie per i tre nuovi membri ; che una vendita a basso prezzo da uno Stato membro all ' altro non costituisce una pratica di dumping più di quanto lo sia una vendita siffatta tra una zona o l ' altra di uno stesso Stato membro ; che risulta immediatamente evidente che le norme IFTRA relative al dumping non hanno ragione d ' essere per quanto riguarda le vendite da uno degli Stati membri all ' altro e non possono avere altro scopo ed effetto se non quello di evitare vendite competitive « perturbatici » , che le norme comunitarie non vietano più ;

che , d ' altra parte , per quanto riguarda le vendite dei paesi della Comunità ai paesi terzi e l ' inverso , e provvisoriamente le vendite dei sei paesi membri originari della CEE ai tre nuovi membri e l ' inverso , d ' opportuno mettere in evidenza che le operazioni considerate pratiche di dumping , così come la scelta di eventuali misure difensive , sono - conformemente alle norme di diritto positivo in materia - compito esclusivo dell ' autorità competente , cioè dell ' autorità nazionale interessata o della Commissione della Comunità europee ; che ogni altro metodo è soggetto al rischio d ' abusi ; che solo le suddette autorità hanno il potere di valutare , dopo un esame necessariamente lungo e complesso ; se un intervento anti-dumping interferente con la livera circolazione delle merci è già giustificabile ;

che è spesso impossibilie giudicare in anticipo se una vendita prevista sarà o meno costitutiva di una pratica illegittima di dumping ; che perciò l ' impegno reciproco di non commettere pratiche di dumping implica necessariamente l ' astensione della parti dall ' effettuare un certo numero di vendite che potrebbere danneggiare le altre nel loro mercato nazionale ma non per questo sarebbero in definitiva valutate contrarie alle norme relative al dumping ; che , inoltre la minaccia di « procedure » avviate da un concorrente ed il rischio delle penalità previste dal « Contratto d ' adesione e di tutela legale » nei casi in cui IFTRA ritenesse di dover « constatare un dumping » costituiscono ragioni supplementari per non perturbare il mercato dei concorrenti con una qualsiasi azione di concorrenza in materia di prezzo ;

che l ' impegno di non praticare il dumping e l ' adozione di norme a tal fine hanno lo scopo e l ' effetto restringere la concorrenza ai sensi dell ' articolo 85 , paragrafo 1 ;

considerando che le parti non possono inficiare questa conclusione sostenendo che il dumping è oggetto di vari trattati , regolamenti o leggi in virtù dei quali ogni impresa avrebbe il diritto di esigere da ciascuna delle altre che si astenga da atti di dumping suscettibili di arrecarle pregiudizio con la conseguenza che non si potrebbe fare addebito alle imprese di aver concordato di conformarsi e detti trattati , leggi e regolamenti ; che infatti , in primo le disposizioni di diritto internazionale pubblico alle quali è stato richiamo ( articolo VI del GATT e 10 della convenzion di Parigi sulla protezione della proprietà industriale ) non costituiscono una fonte di diritto positivo direttamente applicabile di diritto positivo esistenti in materia , cioè le leggi o i regolamenti nazionali , nonchù sul piano comunitario , il regolamento n . 459/68 del Consiglio , tali disposizioni ricosnoscono , alle imprese danneggiate o che si considerano tali , esclusivamente il diritto di chiedere l ' eventuale intervento delle autorità competenti ; che , comunque , la valutazione dell ' opportunità o meno di condannare un atto di dumping non può è stato rilevato , essere lasciata ad imprese o organismi privati e tanto meno a una giurisdizione arbitrale ;

Documento 2 , gruppo A , clausole 3 , 4 e 5

considerando che queste clausole tendono a dissuadere i firmatari dal vendere a prezzi inferiori a quelli pubblicati e implicano , oltre all ' obbligo di fornire ai loro clienti informazioni sui prezzi , anche l ' obbligo di scambiare tali informazioni con i correnti , che di conseguenza queste clausole , aventi apparentemente lo scopo di proteggere la clientela da eventuali discriminazioni , danno la possibilità alle parti di proteggersi dalla concorrenza , perchù tendono ad aumentare la stabilità dei prezzi ed a consentire alle parti di prevedere con un ragionevole grado di certezza le rispettive politiche dei prezzi ;

che le imprese non devono accordarsi per limitare la libertà , che ad spetta per le attività non contemplate dal trattato CECA , di modificare secondo i propri interessi i prezzi e gli sconti da esse pubblicati , anche se hanno dichiarato ai concorrenti o alla clientale di volersi detenere a questi prezzi e sconti ; che , fatto salvo il disposto dell ' articolo 86 ( c ) del trattato CEE , la vendita a prezzi inferiori a quelli pubblicati non è illegale ; che anzi essa si rende spesso necessaria per acquistare una posizione in un mercato , il che dovrebbe semmai essere incoraggiato per raggiungere un ' integrazione economica nella Comunità ; che la concorrenza non deve essere paralizzata dalla necessità , prima di ogni cambiamento di prezzo , di pubblicare le tariffe rivedute ;

che , oltre alla possibilità , prevista dalla clausola 3 , che i produttori facciano apposite dichiarazioni di « una politica di prezzi normale e non discriminatoria » e la probabilità che in periodo di difficoltà economiche nel settore di cui trattasi vengano esercitate pressioni perchù vengano fatte tali dichiarazioni , questa clausola dispone anche che le suddette dichiarazioni si presumeranno essere state fatte , con tutte le conseguenze che comporta la loro inosservanza , quando i produttori avranno « creato l ' impressione » ( clausola 3 , primo comma ) che essi « tratterebbero allo stesso modo affari comparabili sulla bas del loro listino di prezzi e di sconti e delle loro condizioni di vendita ( clausola 3 , primo comma ) ; che l ' inosservanza di queste dichiarazioni presunte produrrà tutte le sue conseguenze ogni qualvolta questa impressione sarà stata creata anche inconsciamente ;

che , tenuto conto del gran numero di casi nei quali , in applicazione dell ' ultimo comma della clausola 3 ( 3 ) , le parti saranno considerate obbligate implicitamente a rispettare le proprie tariffe , e dato in particolare che in pratica le parti pubblicano effettivamente queste tariffe , la clausola scoraggia le parti dal vendere a prezzi inferiori a quelli dei loro listini , se non in reazione a un ' offerta concorrente di cui esse dovranno poter provere l ' esistenza ;

che è altresi evidente , per quanto riguarda l ' ultimo comma della clausola 3 , che i produttori non sempre saranno quale impressione avranno cerato nei loro clienti o concorrenti ; che questi ultimi avvieranno o faranno avviare le procedure previste dal « Contratto d ' adesione e di tutela legale » basandosi su un ' impressione che essi soli avranno avuto e che d i conseguenza i produttori si trovano ne impossibilità di valutare la probalità e dell ' accusa di aver posto in essere pratiche sleali è tale che i produttori oseranno difficilmente discostarsi loro tariffe e si sentiranno spinti a comportarsi come se avessero fatto una « dichiarazione di una politica di prezzi normale e non discriminatoria » ;

che , inoltre , le clausole 3 , 4 e 5 considerate nel loro insieme costitiuscono un gruppo di obblighi il cui adempimento richiede uno scambio tra concorrenti di informazioni sui prezzi ;

che la condizione , stabilita nella clausola 4 , per cui un produttore deve controllare e verificare le offerte concorrenziali di cui viene informato , non può essere rispettate se questo produttore non è informato sui prezzi praticati dal concorrente che ha fatto l ' offerta concorrenziale ;

che , inoltre , la clausola 4 considera pratica sleale il fatto che un produttore non informi i suoi concorrenti dei prezzi da lui praticati , quando ne abbia preso l ' impegno e quando , con riferimento alla clausola 3 , abbia dichiarato di voler fare una politica di prezzi non dicsriminatoria e quando infine abbia creato l ' impressione di voler trattari clienti allo stesso modo ; che la clausola 5 è applicabile negli stessi casi di cui sopra e costituisce una misura complementare per assicurare ai concorrenti una reciproca completa informazione sui prezzi praticati ;

che queste clausole sono pertanto restrittive della concorrenza , tanto per l ' oggetto che per l ' effetto ;

Documento 2 , gruppo B

considerando che queste disposizioni sono presentate come un commento giuridico e economico di certe eventuali forme di libera e spontanea cooperazione e di certi opportuni comportamenti individuali , ma che , benchù si pretenda che queste disposizioni costituiscano un « parere non vincolante » , esse sono parte integrante e indispensabile delle norme IFTRA e non è verosimile ch ' esse non abbiano alcun effetto e che le parti le abbiano sottoscritte con l ' intensione di non applicarle ;

che la clausola B VI ( 1 ) del « Contratto d ' impegno e di tutela legale » stabilisce che le « norme costituiscono un unico complesso » con questo contratto e che « per qualsiasi altro uso che ne venga fatto occorre la preventiva approvazione scritta dell ' IFTRA » ; che una tale approvazione scritta non è stata concessa ad alcun firmatario ;

che di conseguenza le disposizioni del gruppo B possono servire di spunto per l ' inizio di « procedure » da parte di un ' impresa partecipante all ' accordo IFTRA in applicazione del « Contratto d ' adesione e di tutela legale » per imporre a tutti i firmatari il rispetto delle raccomandazioni collettive che tali disposizioni contengono ; che a questo proposito occorre rivelare che il « Contratto d ' impegno e di tutela legale » prevede le stesse « procedure » per le difficoltà che possono derivare dalle disposizioni del gruppo A , il cui carattere obbligatorio per i firmatari non lascia dubbi , e per quelle che possono derivare dalle disposizioni del gruppo B delle norme IFTRA ; che la pretesa « non obbligatorietà » di queste disposizioni risulta in tal modo smentita dalle misure prese per assicurarne l ' applicazione ;

che le disposizioni del gruppo B consistono in una raccomandazione ai produttori di conformare la loro politiva di vendita a quella dei concorrenti e che l' organizzazione contrattuale di sanzioni nel « Contratto di adesione e di tutela legale » permette ai concorrenti di far sì che la raccomandazione di allineare le rispettive politiche commerciali venga seguita nella pratica ;

Documento 2 , gruppo B , clausola 1

considerando che questa clausola deve essere valutata , da un lato , con riferimento alla volontà di promuovere la concertazione nel comportamento sul mercato , volontà che si riceva dall ' insieme delle norme IFTRA , e , dall ' altro , con riferimento al documento 3 , al quale viene fatto espresso richiamo nel preambolo del documento 2 e che prevede che « parere » e « procedura » siano curati da persone o da organismi che intervengono per conto di tutte le parti ;

che nella sua comunicazione sulla cooperazione tra le imprese del 29 luglio 1968 ( 4 ) la Commissione ha affermato al punto II , 1 , d ) che gli accordi aventi come unico fine l ' elaborazione in comune di schemi di calcolo non devono considerarsi restrittivi della concorrenza , a condizione che non contegano tassi specifici di calcolo ;

che tuttavia la comunicazione suddetta non può essere applicata al presente caso ; che in primo luogo la clausola non costituisce l ' unico oggetto dell ' accordo , poichù figura nel contesto di una serie di disposizioni restrittive della concorrenza dei prezzi ; che , in secondo luogo , le disposizioni del gruppo B in generale e la clausola ( 4 ) del « Contratto di adesione e di tutela legale » forniscono un quadro nel quale portranno meno alcune parte a tenere sul mercato lo stesso comportamento ;

che scopo della clausola è di organizzare nei principi , nel quadro di un ' organizzazione concertata dei comportamenti sul mercato , in particolare in materia di prezzi , una stretta cooperazione nell ' analisi dei costi , nel calcolo dei prezzi di costo e nell ' analisi dei mercati ; che la clausola mette le parti in grado di conoscere i rispettivi costi e , tenuto conto della struttura del mercato in questione , di prevedere con maggiore certazza le rispettive politiche in materia di prezzi , il che è tale da restringere o eliminare la concorrenza ; che lo scambio tra concorrenti di informazioni sul prezzo di costo non può essere affatto considerato un mezzo per combattere la concorrenza sleale , ma mette piuttosto le parti in grado di restringere la concorrenza di prezzo ; che la clausola deve pertanto essere considerata restrittiva della concorrenza ai sensi dell ' articolo 85 , paragrafo 1 ;

Documento 2 , gruppo B , clausola 2

considerando che questa clausola costituisce nel suo complesso , sotto il pretesto di conseguire una trasparenza ottinale del mercato , in incoraggiamento ad elaborare listini di prezzi , ad attenervisi scrupolosemente ed a esprimere i prezzi nella moneta dei diversi paesi di destinazione ; che questo incoraggiamento non manca di trasformarsi in pressione con l ' applicazione delle disposizioni del « Contratto di adesione e di tutela legale » in particolare di quelle del paragrafo B I , ma che il semplice incoraggiamento è di per sù restrittivo della concorrenza , perchù ogni produttore deve essere completamente libero di fisare da solo la propria politica in materia , senza per questo essere accusato di non conformarsi ai principi informatori di un contratto ; che l ' organizzazione contrattuale di un sistema che implichi il rispetto dei vari prezzi di mercato esistenti e favorisca la stabilità dei prezzi raccomandando alle parti di pubblicare i listini e di rispettarli costituisce una restrizione fondamentale della concorrenza , sia per l ' oggetto sia per gli effetti e , che questo sistema è ulteriormente aggravato dalla raccomandazione della clausola 1 c ) di elaborare uno « schema di calcolo armonizzato » ;

che in particolare il reciproco riconoscimento del diritto di « conformarsi ai prezzi praticati nel paese di destinazione » e l ' asserzione insostenbile dei firmatari che ciò è necessario « per evitare di falsare il gioco della concorrenza » implicano l ' impegno di non praticare prezzi sotto costo ; che questa clausola costituisce una restrizione della concorrenza particolarmente grave poichù essa tende ad impedire l ' integrazione economica del mercato comune nonchù a privare i consumatori di tutti i vantaggi di una tale integrazione per quanto concere il prodotto stesso così come i numerosi prodotti intermediari o finiti in alluminio ; che inoltre una clausola che comporti l ' impegno di non sottoquotare i prezzi di mercato nazionali non può in alcun modo essere considerata come un mezzo per combattere la concorrenza sleale ;

che le disposizioni di cui alle clausole 1 e 2 del gruppo B creano un quadro nell ' ambito del quale le imprese sono indotte a non sottoquotare i prezzi praticati nei vari territori ed a ricorrere al raffronto dei prezzi e dei costi per restringere la concorrenza fra di esse ;

Documento 2 , gruppo B , clausole 3 , 4 e 5

considerando che ogni produttore è libero di conformarsi purchù prenda tale decisione in via assolutamente autonoma , a principi più o meno simili a quelli enunciati nelle clausole , ma che il fatto di stabilire in materia di sconti una specie di codice di buon comportamento , la cui osservanza è assicurata dalle procedure del /« Contratto di adesione e di tutela legale » , ha come oggetto principale la restrizione della concorrenza , perchù scoraggia la concorrenza negli sconti ed induce le parti ad assumere un comportamento identico o simili su questioni relativamente alle quali ognuno deve poter determinare con piena libertà il proprio comportamento individuale ;

che la clausola 5 , 2° comma , ammette in particolare che nell ' esportazione possono essere pratica « sconti concorrenziali » affinchù l ' alluminio possa essere venduto al prezzo applicato sul mercato nazionale del paese di destinazione , procedimento che secondo le norme è denominato « parificazione » ( conguaglio ) ; che tuttavia la frase successiva equivale ad una raccomandazione collettiva di non accordare sconti concorrenziali che superino il suddetto conguaglio , cioè di non ridurre a prezzi sotto costo i prezzi praticati sul mercato considerato ; che questa clausola è complementare alle clausola 2 ( g ) e restrittiva al pari di essa ;

B . Effetti sul commercio tra Stati membri

considerando che le disposizioni sopra riportate contribuiscono a ridurre la libertà del comportamento commerciale dei produttori per quanto riguarda le esportazioni e di conseguenza contribuiscono ad impedire tali vendite od a limitarle ; che queste disposizioni possono pertanto incidere sugli scambi tra Stati membri nella misura in cui riguardano le vendite di un produttore del Mercato comune destinate ad un altro Stato membro nonchù le vendite di paesi terzi nel Mercato comune ; che poichù il prodotto in questione è utilizzato per produrre un gran numero di prodott finiti o semi-finiti ed è importato negli Stati membri per essere trasformato è poi rivenduto in altri Stati membri , le restrizioni in esame hanno effetti tangibili sul commercio di tali prodotti tra Stati membri ;

C . Inapplicabilità dell ' articolo 85 , paragrafo 3

considerando che nessuna delle disposizioni resttritive sopra esaminate contribuisce al progresso tecnico o economico o migliora la produzione o la distribuzione ; che in particolare , la riduzione delle possibilità di concorrenza all ' interno del Mercato comune , che consegue alle norme IFTRA , tende a compartimentare i mercati nazionali e , lunghi dal migliorare quindi la distribuzione , l ' ostacola ;

considerando inoltre che a causa della struttura del mercato , nonchù del numero e dell ' importanza delle parti , l ' accordo fornisce a queste la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in causa ; che pertanto , nella fattispecie , non può essere applicato l ' articolo 85 , paragrafo 3 ;

IV

considerando che le parti , a mezzo della lettera ricevuta il 24 febbraio 1975 , hanno fatto sapere alla Commissione , per il tramite del loro rappresentante , che esse hanno cessato il loro accordo con la data del 18 febbraio 1975 ed hanno ritirato la notifica chiedendo che la procedura in corso sia interrotta e la pratica archiviata senza alcun seguito ;

considerando , tuttavia , da un lato , come è stato dimostrato che non è possibile ammettere la tesi secondo la quale un accordo firmato senza riserva e manifestamente in vigore non sarebbe mai stato applicato ; che l ' accordo , per il fatto stesso d ' esistere , ha dovuto produrre un fatto restrittivo scoraggiando le parti dal porre in essere taluni concorrenziali ;

considerando d ' altro lato e soprattutto , che l ' effetto dell ' accordo tra manifestamente restrittivo e ciò in modo grave , che inoltre le imprese in questione sono di grandi dimensioni e che il settore economico in causa è assai importante ; che le restrizioni della concorrenza oggetto delle norme IFTRA convenute dalla maggior parte dei produttori di alluminio in Europa occidentale non potevano fare a meno di aggravare serimanente la rigidità di un mercato avente le caratteristiche più sopra descritte ; che queste circostanza sono sufficienti per giustificare l ' intervento d ' una decisione della Commissione avente per oggetto la constatazione che l ' accordo in causa ha costituito una violazione dell ' articolo 85 ;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni delle clausole 1 , 2 , 3 , 4 e 5 del gruppo A e delle clausole 1 , 2 , 3 , 4 e 5 del gruppo B delle « Fair Trade Practice Rules » ( 5 ) ( Documento 2 ) dell ' accordo denominato « Norme IFTRA » per i produttori di alluminio grezzo hanno costituito , dal 27 aprile 1972 al 18 febbraio 1975 , un ' infrazione all ' articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato CEE .

Articolo 2

La presente decisione è destinata a The Intenational Fair Trade Practice rules Administration ( IFTRA ) di vaduz , Liechtenstein , ed alle seguenti imprese :

Alusuisse Deutschland GmbH , Costanza , Repubblica federale tedesca , Gebrueder Giulini GmbH , Ludwigshafen ( Rhein ) , Repubblica federale tedesca , Kaiser-Preussag Aluminium GmbH & Co . Voerde ( Niederrhein ) Repubblica federale tedesca ,

Mettalgesellschaft AG , Francforte ( Meno ) , Repubblica federale tedesca ,

VAW , Vereinigte Aluminium-Werke AG , berlino Pùchiney-Ugine Kuhlmann S.A . , Parigi , Francia ,

Holland-Aluminium N.V . , l ' Asia , Paesi Bassi ,

The Bristish Aluminium company Limited , Londra , Regno unito ,

Empresa Nacional del Aluminio S.A . , Madrid , Spagna ,

Ardal og Sunndal Verk ( ASV ) , Oslo , Norvegia ,

Elkem - Spigerverket A/S , Oslo , Norvegia ,

Norsk Hydro A/S Karmoy , Oslo , Norvegia ,

Verinigte Metallwerke Ranshofen-Berndorf A.G . ,

Braunau am Inn/Ranshofe , Austria ,

Schweizerische Aluminim A.G . , Zurigo , Confederazione Elvetica ,

Graeges Essem AB , Vaesteras , Svezia .

Fatto a Bruxelles , il 15 luglio 1975 .

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

( 1 ) Traduzione : Le norme di comportamento leale nelle attività commerciali e l ' accordo anti-dumping trovano applicazione purchù formino un tutto unico con il contratto d ' adesione e di tutela legale . Per ogni altro uso è necessario il preventivo nell-osta scritto dell ' IFTRA » .

( 2 ) I dati riportati si riferiscono al 1973/1974 .

( 3 ) GU n . L 93 del 17 . 4 . 1968 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . C 75 del 29 . 7 . 1968 , pag . 3 modificata dalla GU n . C 84 del 28 . 8 . 1968 , pag . 14 .

( 5 ) o : « Norme di comportamento leale nelle attività commerciali » .

ALLEGATO

Documento n . 2

IFTRA

Norme di comportamento leale nelle attività commerciali per i produttori di alluminio grezzo destinato ai mercati europei

Introduzione

In ordine alla promozione e protezione di una genuina concorrenza , occorre evitare e combattere le pratiche commerciali sleali e qualsiasi altra alterazione della concorrenza .

Di conseguenza , il sottoscritto fornisce , nelle norme del gruppo A , la propria nozione di pratiche commerciali sleali dalle quali egli intende astenersi in conformità del contratto di adesione e grazie alla consulenza sul rispetto delle norme - consulenza prevista nella parte B I 1 del contratto di tutela legale - e alle quali può opporsi richiedendo l ' applicazione delle procedure IFTRA di accertamento e valutazione dei fatti , previste nella parte B I 2 del contratto di tutela legale per i casi di violazione delle norme .

Il gruppo B contiene , in forma di parere non vincolante per le decisioni individuali e autonome , una serie di principi per la definizione dei prezzi e al distribuzione di merci prodotte in serie , che sono utili per favorire un ' effettiva concorrenza e evitarne le alterazioni . L ' inosservanza di questi principi non costituisce un illecito , ma può concretarsi in pratiche commerciali sleali nei casi indicati al gruppo B , specialmente col concorso di altri fatti , come quelli descritti nel gruppo A . In tal caso si applicano , per esaminare tali pratiche , le procedur previste dal contratto di tutela legale .

Le norme di comportamento leale nelle attività commerciali non sono intese e realizzare un accordo sui prezzi . Al contrario , esse la base per un ' autonome libera e individuale decisione di definizione dei prezzi da parte di ciascun firmatario .

Gruppo A

Le norme del gruppo A riguardano soprattutto le pratiche commerciali sleali che costituiscono violazioni di leggi vigenti e di principi stabiliti da decisioni di corte suprema .

1 . Vendite sotto costo effettuate per distruggere la concorrenza altrui

a ) le vendite sotto costo non sono sleali di per sè stesse se non sono deliberate . Su di esse , pertanto , possono incidere soltanto i motivi esposti nel parere non vincolante di cui al gruppo B .

b ) Le vendite sotto costo deliberate costituiscono pratiche commerciali sleali se nel singolo caso risultanto illeciti il motivi , il metodo e lo scopo : cioè , se ad esempio , sono praticate dal commerciante , con la precisa intenzione di trarre un illecito vantaggio dalla propria situazione di superiorità finanziaria sui concorrenti o da attività a vari livelli agevolte sotto il profilo tributario , ovvero dalla possibilità di compensare le perdite in altri settori di attività , allo scopo di minacciare illegittimamente o distruggere un concorrente . L ' illecito è ancora più grave se lo scopo e di raggiungere o di abusare di una posizione dominante sul mercato e limitare la concorrenza .

c ) Costituisce pertanto pratica commerciale sleale il fatto che prodotti aderenti ad un gruppo che fabbricano alluminio grezzo e alluminio lavorato vendano alluminio lavorato sotto costo , nell ' intendo di pregiudicare illegittimamente o di eliminare dei produttori di alluminio lavorato non aderenti al gruppo .

2 . Dumping

Il dumping quale risulta vietato dall ' articolo VI del GATT , è una pratica commerciale sleale . Cioè vale per le vendite dirette ; il divieto non può essere eluso effettuando vendite tramite interposte persone fisiche o giuridiche o mediante consegne di rottami o di alluminio lavorato o compensi e ulteriori vantaggi od altri extra .

3 . Falsa dichiarazione di non discriminazione

Il produttore il quale dichiara che la sua politiva dei prezzi consiste nel riservare uguale trattamento ai casi comparabili sulla base del listino dei prezzi o del listino degli sconti e delle condizioni , e nel derogarvi solo se e nella misura in cui sia necessario per la proprio difesa contro offerte concorrenziali , al fine di semplificare e razionalizzare gli acquisti dei clienti e le proprie vendite , e darre ai propri clienti uguali opportunità nelle vendite concorrenziali da essi effettuate ( dichiarazione di una politica di prezzi normale , non discriminatoria ) , e invece tratta i clienti in modo discriminatorio , senza esservi costretto da probabili offerte competitive e senza revocare ufficialmente e tempestivamente la propria dichiarazione , effettua discriminazione a danno dei suoi clienti ed agisce slealmente nei confronti dei suoi concorrenti , perchù le sue pratiche commerciali possono trarre in inganno .

La stessa regola vale per il caso in cui un produttore dia la stessa impressione a causa dei mezzi e dei metodi con cui annuncio listini , prezzi , sconti e condizioni , o durante i colloqui che ha proposito con clienti intereddati ad un equo trattamento in quanto sono in concorrenza fra di loro per la rivendita ( ad esempio , nei suddetti colloqui promette di trattare i clienti su base paritaria ) .

4 . Omissione , a scopo di inganno , del controllo promesso

Un produttore che si impegna esplicitamente con una dichiarazione unilaterale o con fatti concludenti ai sensi del punto A 3 ad accertare a verificare certe informazioni su prezzi date dai clienti o agenti che richiedono più favorevoli prezzi di concorrenza , si comporta in modo sleale se omette o impedisce l ' accertamento e la verifica ed inganna i propri concorrenti , quando finge di essere costretto ad allontanarsi dai suoi prezzi normali a causa di quotazioni competitive che in realtà egli non ha accertato nè verificato , o impedisce ai concorrenti di aver conoscenza della situazione non fornendo le promesse informazioni sui suoi prezzi .

5 . Collusione a scopo di inganno

Costituisce pratica commerciale sleale mettersi d ' accordo con un cliente perchù ogni deviazione dai prezzi normali del produttore venga tenuta segreta e venga in tal modo impedito a quest ' ultimo di avere un ' esatta conoscenza della situazione , qualora questo comportamento sia in contrasto con un impegno di informazione del produttore o del cliente .

Gruppo B

Il gruppo B contiene , sotto forma di semplici pareri non vincolanti , utili per decisioni individuali e autonome , una serie di principi per la fissazione dei prezzi e la distribuzione di merci prodotto in serie ed intese a promuovere un ' effettiva concorrenza e ad evitarne le alterazioni . L ' inosservanza di questi principi non costituisce un illecito , ma più concretarsi in pratiche commerciali sleali nei casi indicati al gruppo B e , specialmente , nel concorso di altri fatti del tipo di quelli descritti nel gruppo A . In tal caso , per esaminare tali pratiche , si applicano le procedure previste dal contratto di tutela legale .

1 . Base per la fissazione dei prezzi

a ) Una ragionevole fissazione dei prezzi dipende da un calcolo adeguato dei costi che garantisca l ' adempimento degli obblighi nei confronti del paese , del personale , dei creditori e di coloro con cui s ' intrattengono rapporti contrattuali .

b ) I confronti dei prezzi tra le imprese sono utili per individuare gli errori nel calcolo dei costi e delle spese e per promuovere una effettiva concorrenza .

c ) Per il progresso dell ' integrazione soprannazionale dei mercati è consigliabile il confronto dei differenti sistemi nazionali di calcolo , onde poter , elaborare un armonico sistema di calcolo , senza determninazione degli importi , che ciascun commerciante applicherebbe , con libera ed autonoma decisione , allo scopo di evitare alterazioni della concorrenza dovute alle disparità dei sistemi nazionali di determinazione dei costi e assegnazione di essi ai vari tipi di merci .

d ) In base alle statistiche di mercato è possibile effetturare un ' analisi dell ' influenza del mercato sui prezzi e avvalersi di tale analisi per le future fissazioni dei prezzi .

2 . Fissazione dei prezzi

a ) Una razionale definizione dei prezzi dovrebbe basarsi sui principi di veridicità e chiarezza dei prezzi .

b ) L ' elaborazione di listini di prezzi è un mezzo per realizzare tali principi e per promuovere un ' effettiva concorrenza mediante la trasparenza del mercato . I listini dei prezzi corrispondono alle condizioni di costo della produzione industriale di messi che non sopportano modifiche giornaliere il prezzi ; essi semplificano e razionalizzato la distribuzione del produttore e gi acquisti dei clienti .

c ) I listini dei prezzi , con una chiara descrizione delle merci e delle loro caratteristiche tecniche , contribuiscono ad evitare che i produttori pratichino prezzi ingannevoli ed i clienti froniscano informazioni ingannevoli sulle offerte concorrenziali . Le descrizioni chiare sono ancora più importanti per il commercio internazionale nel caso di norme di tipi divergenti da un paese all ' altro .

d ) Un produttore che applica il sistema dei listini dei prezzi dovrebbe opportunamente modificarli quando intenda discostarsi da tali prezzi per un periodo determinato o indeterminato . Cioè deriva dai principi di veridicità e chiarezza dei prezzi ed evita che il produttore ponga in essere pratiche ingannevoli di vendita e che i clienti forniscano false informazioni sui prezzi ai concorrenti .

e ) Un produttore che non ha dichiarato di voler praticare una politica di prezzi normale o ha dato l ' impressione di non aver fatto tale dichiarazione ( vedi A 3 ) nei suo interesse farebbe meglio a cambiare in generale il proprio listino dei prezzi o i propri prezzi , sconti e condizioni , invece di discostarsi da questi in segreto ed unicamente a favore di alcuni clienti , perchù ingannerebbe sè stesso se ritenesse che ciò potesse rimanere segreto . Il cliente considerebbe un comportamento simile solo come un segno di instabilità dei prezzi e se ne servirebbe nell ' informare sui prezzi i produttori concorrenti , allo scopo di trarne maggiori vantaggi . Il comportamento in questione potrebbe inoltre portare a pratiche ingannevoli da parte della stesso organizzazione di vendita del produttore .

f ) Nel commercio internazionale , ogni singolo produttore dovrebbe stabilire i suoi prezzi nella valuta del paese destinatario , onde evitare che la propria organizzazione di vendita effettui un cambio valutario non corrispondente alla realtà , o che i clienti forniscano ai concorrenti erronee informazioni sui prezzi .

Egli è tuttavia libero di attenersi ai prezzi del paese di destinazione per ottenere il massimo profitto ed evitare alterazioni della concorrenza , che in caso diverso sarebbero la conseguenza dei vari tassi di cambio fissati dai governi per incentivare o scoraggiare l ' esportazione .

3 . Sconti per determinati quantitativi

a ) Gli sconti e i ribassi fanno parte della fissazione dei prezzi e dovrebbero rispondere ai principi di veridicità e chiarezza dei prezzi .

b ) I listini di sconti fissi si adattano molto meglio delle modifiche giornaliere di sconti alle condizioni di costo della produzione di massa . Contribuiscono ad evitare che i clienti diano informazioni ingannevoli sui prezzi dei concorrenti e promuovono un ' effettiva concorrenza . Essi semplificano r razionalizzano la vendita da parte del produttore e gli acquisti da parte del cliente . Le stabilische e analisi di mercato menzionate sopra ( B , I , d ) rendono più facile la compilazione di listini adeguati .

c ) Se il produttore pratica un sistema di prezzi al consumatore , gli sconti da sottrarre a tali prezzi dovrebbero corrispondere ai vantaggi che la produzione ricava dai vari quantitativi . Se al consumatore vengono praticati prezzi e sconti esagerati , all ' effettiva concorrenza tende a subentrare un ' ingannevole concorrenza li sconti , che danneggia la trasparenza del mercato e comporta erronee informazioni sui prezzi da parte dei clienti .

d ) Oltre agli sconti per determinati quantitativi , anche gli oneri extra per quantitativi minori possono promuovere un ' effettiva concorrenza , se corrispondono ai costi di produzione supplementari . Gli oneri extra inducono i clienti a non fare ordinativi di modesta entità e contribuiscono ad una razionalizzazione dei lotti produttivi .

e ) La concessione di sconti per determinati quantitativi , di gratifiche in funzione di un determinato livello di fatturato o di altri vantaggi , qualora essa venga effettuata in anticipo sull ' effettiva realizzazione della corrispondente cifra d ' affari , ovvero la rinunzia alla differenza non appena risulti evidente che il quantitativo non verrà raggiunto , comportano un inganno per i clienti ed i concorrenti che si sono basati sulle condizioni generalmente applicate dal produttore .

4 . Sconti in base all ' attività del cliente

a ) Un produttore dovrebbe assicurarsi degli esatti requisiti e titoli del cliente prima di concedere sconti o altri vantaggi in relazione a determinate attività .

b ) Si riscontra spesso che chi dichiara in termini generali di svolgere attività come venditore all ' ingrosso risulta invece soltanto titolare di una semplice licenza . Il produttore ha pertanto il diritto di stabilire le condizioni per la concessione di sconti legati all ' attività : può ad esempio stabilire quali requisiti e titoli deve avere il beneficiario degli sconti , nonchù i relativi criteri di valutazione .

5 . Sconti per ragioni di concorrenza

Gli sconti che sono concessi apertamente per ragioni di concorrenza , senza alcuna connessione con determinati quantitativi o con lo svolgimento di determinate attività , rappresentano pratiche commerciali leali in se stesse , ma potrebbero provocare reazioni a catena che si ritorcerebbero conto chi le ha provocate . Inoltre , ne potrebbe conseguire per i concorrenti una ingannevole informazione sui prezzi da parte dei clienti , qualora rimanesse occultato il carattere competitivo di questi sconti .

Nel commercio internazionale questi sconti sono di uso comune nella misura in cui sono necessari per compensare i vantaggi concorrenziali di cui beneficia il produttore del mercato nazionale , ad esempio in conseguenza delle complicazioni e difficoltà che incontrano le importazioni . Gli sconti per ragioni di concorrenza che superano i limiti di tale compensazione provocano ritorzioni e reazioni a catena che generalemente si risolvono a sfavore di chi le ha provocate e favoriscono , da parte dei clienti , informazioni nei prezzi che traggono in inganno .

Documento n . 3

IFTRA

Contratto di adesione per i produttori di alluminio grezzo

A . Adesione

Il sottoscritto produttore , si dichiara d ' accordo con quanto espresso nelle « Norme di comportamento leale nelle attività commerciali » e nell ' « Accordo anti-dumping » allegati e s ' impegna ad astenersi da pratiche commerciali dichiarate sleali da tali norme .

L ' impegno sarà valido per la vendita diretta di alluminio grezzo grado di purezza pari al 99 % o più di cui alla voce traiffaria 760 della tariffa comune e delle relative leghe sotto forma di lingotti , metallo solidificato , bilette e slebi , e non dovrà essere escluso effettuando vendite tramite terze persone , qualunque ne sia la configurazione giuridica o mediante consegue di rottami o di alluminio lavorato oppure compensi e ulteriori vantaggi o altre gratifiche .

B . Tutela legale

I . Compiti dell ' IFTRA in ordine alla tutela legale

1 . Consulenza

Consulenza nell ' applicazione delle « Norme di comportamento leale nelle attività commerciali » e dell ' « Accordo anti-dumping » , onde osservate limiti imposti dalla legislazione nazionale od internazionale anti-trust . La consulenza ha luogo in riunioni trimestrali o semestrali .

2 . Procedure

Accertamento dei fatti e delle infrazioni alle « Norme di comportamento leale nelle attività commerciali » o di all ' « Accordo anti-dumping » e determinazione degli obblighi da ossevare per porre alle infrazioni , nonchù fissazione di ammende .

Non è esclusa la possibilità di adire l ' autorità giudiziaria ordinaria o di invocare la tutela derivante da provvedimenti governativi .