31975D0459

75/459/CEE: Decisione del Consiglio, del 22 luglio 1975, relativa all' intervento del Fondo sociale europeo a favore di persone colpite dalle difficoltà dell' occupazione

Gazzetta ufficiale n. L 199 del 30/07/1975 pag. 0036 - 0036
edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 2 pag. 0062


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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 1975

relativa all ' intervento del Fondo sociale europeo a favore di persone colpite dalle difficoltà dell ' occupazione

( 75/459/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

vista la decisione 71/66/CEE del Consiglio , del 1° febbraio 1971 , relativa alla riforma del Fondo sociale europeo ( 1 ) , in particolare l ' articolo 4 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ,

considerando che i capi di governi riuniti a Parigi il 9 e il 10 dicembre 1974 hanno ritenuto che occorra mettere in atto un ' azione vigorosa e coordinata a livello comunitario nel settore dell ' occupazione ; che essi hanno anche fatto presente che il Consiglio esaminera al momento opportuno alla luce dell ' esperienza e tenendo conto dei problemi delle regioni e delle categorie di lavoratori più colpiti dalle difficoltà dell ' occupazione , se e in quale sia necessario aumentare i mezzi del Fondo sociale ;

considerando che la situazione dell ' occupazione dei giovani di età inferiore ai 25 anni disoccupati o alla ricerca di un impiego mette in evidenza la necessità di un ' azione comune specifica per meglio assicurare l ' adattamento dell ' offerta e della domanda di manodopera all ' interno della Comunità ;

considerando che occorre anche che il Consiglio deliberi ancora entro la fine del 1975 sulla concessione del contribuito del Fondo sociale a favore delle persone occupate o precedentemente occupate nei settori che risentono particolarmente dello squilibrio dell ' occupazione connesso alla recessione , tenuto conto delle regioni maggiormente colpite dalle difficoltà dell ' occupazione ,

DECIDE :

Articolo 1

1 . Possono beneficiare del contribuito del Fondo sociale , a norma dell ' articolo 4 della decisione 71/66/CEE , le operazioni specifiche volte a facilitare l ' occupazione e la mobilità geografica e professionale dei giovani di età inferiore ai 25 anni , disoccupati o alla ricerca di un impiego .

2 . Viene data la precedenza alle operazioni specifiche volte a facilitare e la mobilità geografica e professionale dei giovani di età inferiore ai 25 anni ricerca di un primo impiego .

Articolo 2

Le operazioni di cui all ' articolo 1 devono concorrere all ' attuazione di programmi coerenti con gli obiettivi economici e sociali perseguiti dalla Comunità . Tali programmi devono porre in evidenza il contesto economico delle azioni che organizzano e devono precisarne le finalità ed i mezzi .

Articolo 3

Possono costituire oggetto del contributo del Fondo sociale , ai sensi della presente decisione , le provvidenze il cui elenco è stato fissato dal regolamento ( CEE ) n . 2397/71 del Consiglio , dell ' 8 novembre 1971 , relativo alle provvidenze per le quali è previsto il contributo del Fondo sociale europeo ( 3 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1761/74 ( 4 ) .

Articolo 4

Entro il 30 novembre 1975 il Consiglio delibererà su una proposta della Commissione , presentata ai sensi dell ' articolo 4 della decisione 71/66/CEE intesa a facilitare la mobilità geografica e professionale delle persone occupate o precedentemente occupate nei settori che risentono particolarmente dello squilibrio dell ' occupazione connesso alla recessione , tenuto conto delle regioni maggiormente colpite dalle difficoltà dell ' occupazione .

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il quinto giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Essa è applicabile ad operazioni il cui progetto sia stato approvato dalla Commissione entro due anni dall ' entrata in vigore della presente decisione , fatta salva l ' applicazione dell ' articolo 11 della decisione 71/66/CEE .

Fatto a Bruxelles , addì 22 luglio 1975 .

Per il Consiglio

Il Presidente

M . RUMOR

( 1 ) GU n . L 28 del 4 . 2 . 1971 , pag . 15 .

( 2 ) GU n . C 128 del 9 . 6 . 1975 , pag . 9 .

( 3 ) GU n . L 249 del 10 . 11 . 1971 , pag . 58 .

( 4 ) GU n . L 185 del 9 . 7 . 1974 , pag . 1 .