75/315/CEE: Decisione della Commissione, del 30 aprile 1975, relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nella Repubblica federale di Germania in conformità del titolo II della direttiva n. 72/161/CEE (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 143 del 05/06/1975 pag. 0014 - 0015
++++ DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 1975 relativa all ' attuazione della riforma delle strutture agrarie nella Repubblica federale di Germania in conformità del titolo II della direttiva n . 72/161/CEE ( Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede ) ( 75/315/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , vista la direttiva del Consiglio n . 72/161/CEE , del 17 aprile 1972 , concernente l ' informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell ' agricoltura ( 1 ) , in particolare l ' articolo 11 , paragrafo 3 , considerando che , in conformità dell ' articolo 10 , paragrafo 1 , secondo trattino della direttiva n . 72/161/CEE , il 16 gennaio 1975 , il governo della Repubblica federale di Germania ha comunicato le seguenti disposizioni in applicazione del titolo II della succitata direttiva ( qualificazione professionale delle persone che lavorano nell ' agricoltura ) : - Baviera : disposizioni del 17 luglio 1974 , - Baden-Wuerttemberg : disposizioni dell ' 8 agosto 1974 , - Assia : disposizioni del 10 giugno 1974 , - Rheinland-Pfalz : disposizioni del 2 luglio 1974 , - Saar : disposizioni del 1° luglio 1974 , - Nordrhein-Westfalen : disposizioni del 1° luglio 1974 , - Bassa Sassonia : disposizioni del 22 luglio 1974 , - Schleswig-Holstein : disposizioni dell ' 8 maggio 1974 , - Amburgo : disposizioni del 29 ottobre 1974 , - Brema : disposizioni dell ' 8 luglio 1974 ; considerando che in conformità dell ' articolo 11 , paragrafo 3 , della direttiva n . 72/161/CEE , la Commissione deve decidere se , sotto il profilo della conformità di tali disposizioni alla suddetta direttiva e in considerazione degli obiettivi della stessa , nonchù del nesso necessario tra le varie misure , ricorrano le condizioni per l ' intervento finanziario della Comunità ; considerando che lo scopo essenziale del titolo II della direttiva n . 72/161/CEE è di consentire alle persone che lavorano nell ' agricoltura ed hanno superato i 18 anni , di acquisire una nuova qualificazione nell ' ambito della professione agricola o di migliorare quella che già possiedono , affinchè possano integrarsi in un ' agricoltura moderna ; considerando che per il raggiungimento di tale scopo gli Stati membri devono , in conformità dell ' articolo 5 , paragrafo 1 , e dell ' articolo 6 , paragrafo 1 , della direttiva n . 72/161/CEE , svolgere , oltre i cicli normali di studi agrari esistenti nei loro paesi , azioni intese a fornire agli imprenditori , ai salariati e ai coadiuvanti familiari agricoli una formazione complementare sia generale , sia tecnica ed economica ; considerando che in conformità dell ' articolo 12 , paragrafo 2 , terzo trattino , della direttiva n . 72/161/CEE , il FEAOG , sezione orientamento , rimborsa agli Stati membri il 25 % delle spese effettuate nel quadro delle succitate azioni fino ad un importo massimo di 1 500 unità di conto per ogni agricoltore che abbia seguito in ciclo completo di lezioni atto a consentire la formazione e la promozione professionale dell ' interessato ; considerando che le succitate disposizioni di applicazione della Repubblica federale di Germania sono conformi agli obiettivi di cui al titolo II della citata direttiva e istituiscono cicli completi di formazione e di perfezionamento intesi a migliore le conoscenze professionali degli agricoltori o a fornire loro nuove cognizioni ; considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari ; considerando che quanto stabilito nella presente decisione è conforme al parere del comitato permanente delle strutture agrarie , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : Articolo 1 Le disposizioni di applicazione dei Laender federali , comunicate dal governo della Repubblica federale di Germania il 16 gennaio 1975 , relative alla qualificazione professionale delle persone che lavorano nell ' agricoltura , in conformità del titolo II della direttiva n . 72/161/CEE , soddisfano alle condizioni per un intervento finanziario della Comunità relativamente all ' azione comune di cui all ' articolo 8 della succitata direttiva n . 72/161/CEE . Articolo 2 La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione . Fatto a Bruxelles , il 30 aprile 1975 . Per la Commissione P . J . LARDINOIS Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 96 del 23 .4 . 1972 , pag . 15 .