31975D0315

75/315/CEE: Decisione della Commissione, del 30 aprile 1975, relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nella Repubblica federale di Germania in conformità del titolo II della direttiva n. 72/161/CEE (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 143 del 05/06/1975 pag. 0014 - 0015


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1975

relativa all ' attuazione della riforma delle strutture agrarie nella Repubblica federale di Germania in conformità del titolo II della direttiva n . 72/161/CEE

( Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede )

( 75/315/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

vista la direttiva del Consiglio n . 72/161/CEE , del 17 aprile 1972 , concernente l ' informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell ' agricoltura ( 1 ) , in particolare l ' articolo 11 , paragrafo 3 ,

considerando che , in conformità dell ' articolo 10 , paragrafo 1 , secondo trattino della direttiva n . 72/161/CEE , il 16 gennaio 1975 , il governo della Repubblica federale di Germania ha comunicato le seguenti disposizioni in applicazione del titolo II della succitata direttiva ( qualificazione professionale delle persone che lavorano nell ' agricoltura ) :

- Baviera : disposizioni del 17 luglio 1974 ,

- Baden-Wuerttemberg : disposizioni dell ' 8 agosto 1974 ,

- Assia : disposizioni del 10 giugno 1974 ,

- Rheinland-Pfalz : disposizioni del 2 luglio 1974 ,

- Saar : disposizioni del 1° luglio 1974 ,

- Nordrhein-Westfalen : disposizioni del 1° luglio 1974 ,

- Bassa Sassonia : disposizioni del 22 luglio 1974 ,

- Schleswig-Holstein : disposizioni dell ' 8 maggio 1974 ,

- Amburgo : disposizioni del 29 ottobre 1974 ,

- Brema : disposizioni dell ' 8 luglio 1974 ;

considerando che in conformità dell ' articolo 11 , paragrafo 3 , della direttiva n . 72/161/CEE , la Commissione deve decidere se , sotto il profilo della conformità di tali disposizioni alla suddetta direttiva e in considerazione degli obiettivi della stessa , nonchù del nesso necessario tra le varie misure , ricorrano le condizioni per l ' intervento finanziario della Comunità ;

considerando che lo scopo essenziale del titolo II della direttiva n . 72/161/CEE è di consentire alle persone che lavorano nell ' agricoltura ed hanno superato i 18 anni , di acquisire una nuova qualificazione nell ' ambito della professione agricola o di migliorare quella che già possiedono , affinchè possano integrarsi in un ' agricoltura moderna ;

considerando che per il raggiungimento di tale scopo gli Stati membri devono , in conformità dell ' articolo 5 , paragrafo 1 , e dell ' articolo 6 , paragrafo 1 , della direttiva n . 72/161/CEE , svolgere , oltre i cicli normali di studi agrari esistenti nei loro paesi , azioni intese a fornire agli imprenditori , ai salariati e ai coadiuvanti familiari agricoli una formazione complementare sia generale , sia tecnica ed economica ;

considerando che in conformità dell ' articolo 12 , paragrafo 2 , terzo trattino , della direttiva n . 72/161/CEE , il FEAOG , sezione orientamento , rimborsa agli Stati membri il 25 % delle spese effettuate nel quadro delle succitate azioni fino ad un importo massimo di 1 500 unità di conto per ogni agricoltore che abbia seguito in ciclo completo di lezioni atto a consentire la formazione e la promozione professionale dell ' interessato ;

considerando che le succitate disposizioni di applicazione della Repubblica federale di Germania sono conformi agli obiettivi di cui al titolo II della citata direttiva e istituiscono cicli completi di formazione e di perfezionamento intesi a migliore le conoscenze professionali degli agricoltori o a fornire loro nuove cognizioni ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari ;

considerando che quanto stabilito nella presente decisione è conforme al parere del comitato permanente delle strutture agrarie ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni di applicazione dei Laender federali , comunicate dal governo della Repubblica federale di Germania il 16 gennaio 1975 , relative alla qualificazione professionale delle persone che lavorano nell ' agricoltura , in conformità del titolo II della direttiva n . 72/161/CEE , soddisfano alle condizioni per un intervento finanziario della Comunità relativamente all ' azione comune di cui all ' articolo 8 della succitata direttiva n . 72/161/CEE .

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione .

Fatto a Bruxelles , il 30 aprile 1975 .

Per la Commissione

P . J . LARDINOIS

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 96 del 23 .4 . 1972 , pag . 15 .