31975D0100

75/100/CEE: Decisione della Commissione, del 20 gennaio 1975, relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie in Irlanda in applicazione delle direttive 72/159/CEE e 72/160/CEE (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 040 del 14/02/1975 pag. 0061 - 0062


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 1975

relativa all ' attuazione della riforma delle strutture agrarie in Irlanda in applicazione delle direttive 72/159/CEE e 72/159/CEE

( Il testo in lingua inglese è il solo facente fede )

( 75/100/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

vista la direttiva del Consiglio 71/159/CEE , del 17 aprile 1972 , relativa all ' ammodernamento delle aziende agricole ( 1 ) , in particolare l ' articolo 18 , paragrafo 3 ,

vista la direttiva del Consiglio 72/160/CEE , del 17 aprile 1972 , concernente l ' incoraggiamento alla cessazione dell ' attività agricola ed alla destinazione dell superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture ( 2 ) , in particolare l ' articolo 9 , paragrafo 3 ,

considerando che , in data 19 giugno e 18 settembre 1974 , il governo irlandese ha comunicato , a norma dell ' articolo 17 , paragrafo 4 , della direttiva 72/159/CEE e dell ' articolo 8 , paragrafo 4 , della direttiva 72/160/CEE , le disposizioni seguenti :

- piano relativo all ' ammodernamento delle aziende agricole , del 1° febbraio 1974 ,

- regolamento di applicazione 1974 della normativa comunitaria in materia di cessazione dell ' attività agricola , del 30 aprile 1974 ;

considerando che , a norma dell ' articolo 18 , paragrafo 3 , della direttiva 72/159/CEE , nonchù dell ' articolo 9 , paragrafo 3 , della direttiva 72/160/CEE , la Commissione deve decidere , in funzione della compatibilità delle disposizioni legislative , regolamentari e amministtrative comunicate con le citate direttive del Consiglio e tenendo conto degli obiettivi delle stesse , nonchù del nesso necessario tra le varie misure , se ricorrano i presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni comuni di cui all ' articolo 15 della direttiva 72/159/CEE e all ' articolo 6 della direttiva 72/160/CEE ;

considerando che la direttiva 72/159/CEE ha per finalità principale di promuovere la creazione e lo sviluppo di aziend che , applicando metodi di produzione razionali , siano in grado di garantire alle persone che vi lavorano un reddito equo , comparabile al reddito delle professioni non agricole , nonchù condizioni di lavoro soddisfacenti ;

considerando che la direttiva 72/159/CEE ha pertanto obbligo agli Stati membri di introdurre un regime d ' incentivazione selettiva in favore degli imprenditori che , in base a un piano di sviluppo della loro azienda possano dimostrare che quest ' ultima , a piano ultimato , sarà in grado in fornire ad almeno un ' unità lavorativa un reddito da lavoro comparabile al reddito delle professioni non agricole ;

considerando che le misure previste dal succitato piano relativo all ' ammodernamento delle aziende agricole in favore sia delle aziende che presentino un piano di sviluppo sia di tutte le altre aziende corrispondono alle citate finalità della direttiva 72/159/CEE ;

considerando che , a norma dell ' articolo 9 , paragrafo 2 , nonchù dell ' articolo 14 , paragrafo 3 , della direttiva 72/159/CEE , l ' incentivazione di investimenti nel settore suinicolo è tuttavia vietata quando l ' investimento superi 40 000 UC ; che tale disposizione vale anche quando gli investimenti siano effettuati in comune da più impreditori agricoli o-da persone giuridiche ; che l ' articolo 15 , lettera f ) , del piano relativo all ' ammodernamento delle aziende agricole limita tuttavia semplicemente l ' incentivo finanziario agli investimenti imputabili non superiori a 40 000 UC ;

considerando che la constatazione della compatiblità delle misure previste dal piano relativo all ' ammodernamento delle aziende agricole con le finalità delle direttiva 72/159/CEE , deve essere pertanto subordinata alla condizione che l ' articolo 15 , lettera f ) , del piano citato venga adattato al disposto dell ' articolo 9 , paragrafo 2 , e dell ' articolo 14 , paragrafo 3 , della direttiva 72/159/CEE e che a tal fine appare adeguato stabilire il termine del 31 dicembre 1974 ;

considerando che la direttiva 72/160/CEE ha per finalità principale di procurare agli imprenditori terreni liberi in misura sufficiente , onde favorire la costituzione di aziende aventi dimensioni e strutture adeguate ai sensi dell ' articolo 4 della direttiva del Consiglio 72/159CEE relativa all ' ammodernamento delle aziende agricole ;

considerando che a tal fine gli Stati membri sono tenuti :

- a norma dell ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettera a ) , della direttiva 72/160/CEE , ad accordare un ' indennità annua agli imprenditori di età compresa fra 55 e 65 anni , esercenti l ' attività agricola a titolo principale , che cessino tale attività ,

- a norma dell ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettera b ) , della direttiva 72/160/CEE , ad accordare agli imprenditori un premio non imputabile , calcolato in funzione della superficie agricola utilizzata resa disponibile ,

- a norma dell ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettera c ) , della direttiva 72/160/CEE ad accordare un ' indennità annua ai salariati e ai coadiuvanti familiari permanenti agricoli , di età compresa fra 55 e 65 anni , occupati in aziende i cui imprenditori fruiscano dei provvedienti di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettera a ) e b ) , della medesima direttiva ;

considerando che la concessione dell ' indennità annua o del premio è subordinata alla duplice condizione che l ' interessato cessi l ' attività agricola , e ove , si tratti di un imprenditori , venda o affiti almeno l ' 85 % delle proprie terre ad aziende ammodernate ai sensi della direttiva 72/159/CEE , oppure le sottragga all ' utilizzazione agricola o le venda o affitti ad un organismo fondario che a sua volta le destini ad uno degli scopi sopra menzionati ;

considerando che gli Stati membri possono differenziare l ' indennità o il premio in funzione dell ' età e/o della situazione di reddito dell ' interessato ovvero rifiutare di accordarli ; che essi possono altresì detrarre dall ' indennità concessa ai salariati agricoli o ai coadiuvanti familiari l ' importo dell ' assegno di disoccupazione eventualmente riscosso dai beneficiari ;

considerando che il citato regolamento di applicazione della normativa comunitaria , del 30 aprile 1974 , corrisponde alle finalità della direttiva 72/160/CEE ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato in merito agli aspetti finanziari ;

considerando che la constatazione formulata dalla presente decisione corriponde al parere del comitato permanente per le strutture agrarie ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1 . Il piano all ' ammodernamento delle aziende agricole , del 1° febbraio 1974 , comunicato dal governo irlandese , corrisponde ai requisiti per una partecipazione finanziaria della Comunità all ' azione comune di cui all ' articolo 15 della direttiva 72/159/CEE .

2 . Il regolamento di applicazione 1974 della normativa comunitaria in materia di cessazione dell ' attività agricola , del 30 aprile 1974 , comunicato dal governo irlandese , corrisponde ai requisiti per una partecipazione finanziaria della Comunità all ' azione comune di cui all ' articolo 6 della direttiva 72/160/CEE .

Articolo 2

L ' intervento finanziario della Comunità si estende alle spese imputabili risultanti di aiuti le cui concessione sia stata decisa dopo il 1° febbraio 1974 .

Articolo 3

Le constatazione di cui agli articoli precedenti acquistano effecacia soltanto se l ' articolo 15 , lettera f ) , del piano relativo all ' ammodernamento delle aziende agricolo è adattato , entro il 31 dicembre 1974 , al disposto dell ' articolo 9 , paragrafo 2 , e dell ' articolo 14 , paragrafo 3 , della direttiva relativa all ' ammodernamento delle aziende agricole .

Articolo 4

L ' Irlanda è destinataria delle presente decisione .

Fatto a Bruxelles , il 20 gennaio 1975 .

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

( 1 ) GU n . L 96 del 23 . 4 . 1972 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 96 del 23 . 4 . 1972 , pag . 9 .