75/75/CEE: Decisione della Commissione, del 19 dicembre 1974, relativa ad una procedura d'applicazione dell'articolo 86 del trattato CEE (IV/28 851 - General Motors Continental) (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 029 del 03/02/1975 pag. 0014 - 0019
++++ DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1974 relativa ad una procedura d ' applicazione dell ' articolo 86 del trattato CEE ( IV/28 851 - General Motors Continental ) ( Il testo in lingua olandese è il solo facente fede ) ( 75/75/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 86 . visto il regolamento n . 17 del Consiglio , del 6 febbraio 1962 ( 1 ) , in particolare gli articoli 3 e 15 , comma 2 , lettera a ) , vista la decisione della Commissione del 26 Iuglio 1974 d ' iniziare d ' ufficio una procedura contro la General Motors Continental N.V . di Anversa , ai sensi dell ' articolo 9 , paragrafi 2 e 3 , del regolamento n . 17 , visto il parere del comitato consultivo in materia d ' intese e posizioni dominanti emesso , a norma dell ' articolo 10 del regolamento n . 17 , il 28 novembre 1974 , I Considerando che i fatti sono i senguenti : 1 . Nel Belgio sono ammessi a circolare sulla pubblica via soltanto veicoli conformi alle disposizioni dell ' « Arrêtù royal » del 15 marzo 1968 relativo al « Regolamento generale circa le condizioni tecniche richieste per autovetture e loro rimorchi » ( AR del 15 marzo 1968 pubblicato sul Moniteur Belge ( MB ) del 28 marzo 1968 , modificato dagli AR del 14 giugno 1968 ( MB del 19 giugno 1968 , pag . 6845 ) , del 4 agosto 1968 ( MB del 20 agosto 1968 , pag . 8581 ) , del 5 gennaio 1970 ( MB del 29 gennaio 1970 , pag . 966 ) , del 14 gennaio 1971 ( MB del 20 gennaio 1971 pag . 714 ) e del 9 agosto 1971 ( MB del 2 settembre 1971 , pag . 10 082 ) . Ne consegue pertanto che ogni tipo di telaio o di veicolo autoportante , costruito o montato in Belgio , o importato in questo paese previa dichiarazione che è per uso proprio , dev ' essere omologato dal ministro dei trasporti o da un suo mandatario nelle forme prescritte dall ' « Arrêtù » suindicato ( agrùation du type ) . Non appena sia data l ' omologazione per un determinato tipo di veicolo ( procès-verbal d ' agrùation , PVA ) , il fabbricante o il suo mandatario unico rilascia per ogni veicolo dello stesso tipo , messo in circolazione un certificato che ne attesta la conformità a quello omologato ( certificat de conformitù ) . Il fabbricante od il suo mandatario unico sono tenuti ad apporre ad ogni singolo veicolo una targa d ' identificazione obbligatoria ( plaque d ' identification ) . La domanda per il riconoscimento di fabbricante qualificato prevista dalla legge belga deve essere corredata , nel caso in cui il fabbricante risieda all ' estero , dalla prova che egli ha incaricato un residente nel Belgio di adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge concernenti l ' omologazione di tipi di telai o di veicoli autoportanti . Per ogni categoria di veicoli non può essere nominato più di un mandatario . Le succitate disposizioni si applicano ai veicolo nuovi . Sulla base di una direttiva del ministro belga dei trasporti , dal 15 marzo 1973 , gli uffici belgi di controllo non accettano più , ai fini del rilascio del certificato di conformità e della targa d ' identificazione , i veicoli immatricolati all ' estero da meno di sei mesi , cosicchù a partire dal tale data , anche per tali vercoli è competente soltanto il mandatario del fabbricante . 2 . La General Motors Continental NV ( GMC ) , società anonima di diritto belga , è l ' unica mandataria , ai sensi del citato « Arrêtù Royal » , del fabbricante di autovetture da turismo , Adam Opel Aktiengesellschaft , come pure di altri fabbricanti appartenenti al gruppo General Motors . Non appena imprese del gruppo General Motors aventi sede fuori del Belgio decidono di organizzare nel Belgio la vendita di un modello da esse fabbricato , la GMC si assume l ' incarico di ottenere il procès-verbal d ' agrùation ( PVA ) . La GMC richiede dei PVA per grandi serie , se si tratta di modelli Opel o Vauxhall . Per quanto riguarda i modelli americani della General Motors , essa richiede sia un PVA per piccole serie che copra la messa in circolazione di un massimo di 10 veicoli all ' anno , sia del pari un PVA per grandi serie . Per le autovetture consegnate tramite la società GMC , questa e i suoi concessionari belgi non mettono in conto ai loro clienti alcun importo diverso da quello di acquisto , a copertura delle spese inerenti alla domanda del PVA ed al rilascio del certificato di conformità e della targa d ' identificazione ; privati e commercianti che importavano in Belgio autoveicoli , fabbricati da imprese del gruppo General Motors , per vie diverse dal sistema di distribuzione GMC ( importazioni parallele ) dovevano , in virtù dei citati decreti reali , rivolgersi alla GMC per controlli di conformità quando si trattava di autoveicoli nuovi . Tale situazione perdura tuttora . Per quanto riguarda gli autoveicoli della General Motors , usati , qualunque ne fosse l ' età , fino al 14 marzo 1973 siffatti controlli erano effettuati dai competenti uffici statali . Questa possibilità è venuta a cessare il 15 marzo 1974 per gli autoveicoli immatricolati all ' estero da meno di sei mesi per i quali , a partire da tale data , i controlli di conformità sono eseguiti unicamente dalla GMC . 3 . Nel 1972 la GMC ha , in un primo tempo , effettuato gratuitamente tali controlli di autoveicoli General Motors importati in via parallela . Avendo lo Stato reso più rigorosi i requisiti per l ' omologazione degli autoveicoli e comportando essi un maggior lavoro amministrativo e tecnico , nell ' ottobre 1972 la GMC incaricò la propria divisione « Product Engineering » di eseguire le formalità necessarie nonchù i controlli di conformità ; la società per un periodo di transizione mise in conto , per il controllo di ogni autoveicolo General Motors importato in via parallela , 2 500 FB , più 450 d ' imposta sul valore aggiunto , importi che poi aumentò rispettivamente a 5 000 FB e 900 FB , e che riscosse in tutti i casi in cui la richiesta di controllo le era pervenuta dopo il 1° settembre 1972 . Mentre nel periodo dal gennaio all ' agosto 1972 erano ancora pervenute alla GMC ed erano state da questa gratuitamente esitate , 12 domande per autoveicoli Opel , nessuna domanda per tali autoveicoli è stata presentata alla GMC dal settembre 1972 al 14 marzo 1973 . Tuttavia , ottenuta dalla GMC , con decorrenza 15 marzo 1973 , più ampia competenza in materia di controllo , il numero delle domande è salito a 36 alla fine del 1973 , ed è stato di 30 per il periodo 1° gennaio - 20 agosto 1974 . Per i modelli americani furono presentate 24 domande nel 1972 è 760 nel 1973 ; nel periodo dal 1° settembre 1972 al 14 marzo 1973 la GMC registrò , in contrasto con la situazione esistente per gli autoveicoli Opel , un considerevote numero di domande , provenienti da importatori « paralleli » di autoveicoli della General Motors americani . 4 . Nel periodo dal 15 marzo al 31 Iuglio 1973 la GMC ha applicato per il rilascio dei certificati di conformità e delle targhe d ' identificazione in 5 casi di autoveicoli Opel nuovi importati in via parallela la tariffa che essa aveva prima applicato soltanto per il controllo di determinati tipi americani della General Motors ; essa ha inoltre incassato , prima del rilascio dei certificati e delle targhe , gli importi richiesti in ragione di 5 000 FB più 900 FB per l ' imposta . Nei mesi di giugno e luglio 1973 la GMC in alcuni casi di importazione parallela di autoveicoli Opel ha chiesto per i controlli soltanto 1 000 FB ( imposta compresa ) . Con effetto dal 1° agosto 1973 essa ha posto in vigore il suo nuovo tariffario del 27 giugno 1973 , il quale distingue tra automezzi della General Motors di fabbricazione americana e quelli di fabbricazione europea . La GMC pratica ormai le tariffe seguenti : a ) per un ' autovettura fabbricata in Europa da un ' impresa del gruppo General Motors per il cui modello ci sia già stato un processo verbale di omologazione in Belgio ( « European Passenger car » ) : 1 250 FB , di cui 123 FB sono messi in conto partecipazione spese per l ' omologazione del modello ( « type approval costs » ) ed il resto come corrispettivo per le spese inerenti al controllo della singola autovettura ( « Cost of checking » , « Inspection » , « Type shield » , « certificate of conformity » , « administration » profit 15 % ) ; b ) per un ' autovettura del gruppo General Motors fabbricata negli Stati Uniti ( « US Passenger car » ) i ) per il cui modello ci sia gia stato un processo verbale di omologazione in Belgio ( PVA ) aa ) se la GMC prevede una vendita in Belgio di più di 10 vetture ( general type ) : 5 300 FB , di cui 3 654 FB vengono considerati dalla GMC come partecipazione alle spese di omologazione del modello ed il resto come corrispettivo per le spese inerenti al controllo della singola autovettura ; bb ) se la GMC prevede un esiguo smercio nel Belgio ( « Low volume type » ) : 7 000 FB , di cui 5 080 FB sono considerati come partecipazione alle spese di omologazione del modello ed il resto come corrispettivo per le spese inerenti al controllo della singola autovettura ; ii ) per il cui modello non ci sia ancora stato un processo verbale di omologazione in Belgio : 30 000 FB . Il 3 agosto 1973 la GMC adottava delle misure intese a rimborsate parzialmente gli importi ricevuti nei cinque casi sunnominati . In due casi furono rimborsati 4 900 FB , in tre 4 425 FB . 5 . Dodici imprese belghe , che eseguono in Belgio , in qualità di mandatarie , controlli analoghi a quelli effettuati dalla GMC , hanno dichiarato , rispondendo ad una domanda della Commissione , di non avere mai chiesto più di 2 500 FB per il controllo di autovetture costruite nel mercato comune ed importate in Belgio in via parallela . 6 . Le constatazioni fatte nella presente decisione si fondano sui dati forniti dalla GMC , sui risultati degli accertamenti eseguiti presso la GMC a norma dell ' articolo 14 del regolamento n . 17 , nonchù sulla lettera del 6 settembre 1974 , con la quale la GMC ha preso posizione in merito agli addebiti comunicatile per iscritto il 1° agosto 1974 , ed alla quale si fa riferimento . II considerando che a norma dell ' articolo 86 , paragrafo 1 , del trattato CEE è incompatibile con il mercato comune e vietato nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri , lo sfruttamento abusivo da parte di un ' impresa di una posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune . 7 . Considerando che la GMC , in virtù della legislazione belga e del mandato conferitole dalla Opel , ha conseguito una posizione dominante nel Belgio , e pertanto in una parte sostanziale del mercato comune , per quanto concerne le domande di omologazione ed il rilascio dei certificati di conformità e delle targhe di identificazione sia per gli autoveicoli Opel nuovi , quanto per quelli che sono stati immatricolati all ' estero per meno di 6 mesi ; che gli acquirenti di questi autoveicoli devono rivolgersi alla GMC prima di usarli sulla pubblica via in Belgio : - se si tratta di vetture di un modello non ancora omologato , - se per gli autoveicoli in questione non sono stati ancora rilasciati il certificato di conformità e la targa d ' identificazione ; ragion per cui il consumatore od il commerciante belga che decidano di comprare un autoveicolo Opel fuori del Belgio , vengono , per tali formalità , a trovarsi in una posizione di totale dipendenza dalla GMC . 8 . considerando che la GMC ha sfruttato in modo abusivo questa posizione dominante ai sensi dell ' articolo 86 esigendo ed ottenendo dai richiedenti nel periodo dal 15 marzo al 31 luglio 1971 , nei cinque casi , come consta , un prezzo eccessivo per il rilascio del certificato di conformità e della targa d ' identificazione per autoveicoli Opel nuovi ; che l ' applicazione abusiva di prezzi eccessivi risulta dalla seguente serie di fatti : Si deve anzitutto rilevare che nel prezzo aumentato il 1° settembre 1972 da 2 500 FB a 5 000 FB ( senza imposta ) che la GMC ha sempre fatto pagare nel periodo di tempo in parola , essa non ha computato soltanto gli elementi di costo inerenti ai controlli di conformità , bensì anche quelli che rappresentavano la spesa una tantum per l ' omologazione del modello . La base per il calcolo dell ' ammontare medio unitario delle spese di omologazione , che determina in parte il prezzo di 5 000 FB , era costituita a quel tempo solo dalle spese relative agli autoveicoli americani della General Motors . Le spese di omologazione per gli autoveicoli Opel erano inferiori a quelle per gli autoveicoli americani della General Motors . Le spese medie unitarie di omologazione degli autoveicoli Opel erano persino considerevolmente inferiori a quelle degli autoveicoli americani dato che la GMC prevedeva di vendere in Belgio un numero più grande di autoveicoli Opel che di autoveicoli americani . Se la GMC avesse tenuto conto di ciò nel determinare i prezzi per i controlli degli autoveicoli Opel , ne sarebbe conseguita una riduzione , per ogni autoveicolo , di almeno la metà del prezzo di 5 000 FB chiesto per il controllo . Ciò risulta nettamente dalla distinta dei costi che la GMC stessa ha in seguito compilato e dalla quale appare che il costo di omologazione per gli autoveicoli Opel era soltanto di 123 FB , contro 3 654 FB per gli autoveicoli americani [ vedasi sopra I . 4 . a ) e b ) ] . La GMC , nei cinque casi in questione , avrebbe semmai potuto chiedere tale prezzo per i controlli da effettuare con la riserva almeno di calcolare in seguito il costo effettivo di tale controllo e di rimborsare in parte il prezzo ricevuto . Invece , soltanto nei mesi di giugno e luglio 1973 la GMC si è indotta , in alcuni casi di importazioni parallele di autoveicoli Opel , ad esigere soltanto 1 000 FB ( imposte comprese ) , perchù alcuni richiedenti non erano disposti a versare i 5 000 FB , più 900 FB d ' imposta . Soltanto il 1° agosto 1973 essa ha posto in vigore il nuovo tariffario per le operazioni di controllo , nel quale si distinguono gli autoveicoli americani della General Motors da quelli europei . A tale riguardo si deve altresì osservare che almeno 12 imprese belghe , che in veste di mandatari di altri fabbricanti eseguono controlli analoghi , chiedevano allora soltanto 2 500 FB o anche meno . Nù si può pensare che la GMC si trovasse in una situazione così diversa da giustificare la richiesta di prezzi doppi di quelli applicati per i controlli dagli altri mandatari belgi di case automobilistiche straniere . Si deve tener conto infine del fatto che , durante il periodo gennaio-agosto 1972 , la GMC ha ancora effettuato 12 controlli gratuiti su veicoli Opel , così che l ' applicazione dopo il 15 marzo 1973 della tariffa a prezzo elevato praticata per le vetture americane e l ' aumento improvviso della tariffa per il controllo delle vetture Opel costituiscono un indizio di comportamento abusivo : altro indizio di abuso è il fatto che le stazioni di controllo dello Stato fatturavano all ' epoca 1 140 FB , più 100 FB , per tutti gli altri controlli necessari . Da tutti questi fatti si può dunque concludere che la GMC ha abusato della sua posizione dominante ai sensi dell ' articolo 86 , primo alinea , poichù è eccessiva la differenza esistente fra il costo effettivamente sopportato e il prezzo effettivamente richiesto per il controllo nei cinque casi considerati , e per il fatto che essa ha applicato prezzi non equi ai sensi dell ' articolo 86 , secondo comma , lettera a ) . Infine l ' articolo 86 , primo comma , è applicabile per un altro motivo ancora : che , come s ' è già constatato , la differenza tra la somma di 5 000 FB pretesa all ' epoca e l ' ammontare che , tenuto conto del rapporto tra costo e prezzo , deve considerarsi equo e non abusivo , era troppo evidente ; che il fatto di esigere 5 000 FB comportava uno svantaggio ed una discriminazione abusiva nei confronti dei commercianti che importavano o erano in grado di importare parallelamente delle vetture Opel nuove in Belgio e potevano fare cocorrenza ai distributori Opel riconosciuti dalla GMC ; che questi liberi importatori dovevano accollarsi una spesa sproporzionata rispetto ai distributori riconosciuti per i quali il prezzo di acquisto delle vetture Opel nuove era maggiorato soltanto della quota unitaria minima delle spese di omologazione delle vetture Opel ( 123 FB al massimo ) ; lo stesso dicasi per il prezzo pagato dai clienti che acquistavano in Belgio dai distributori Opel riconosciuti rispetto al prezzo pagato dai clienti che procedevano a importazioni parallele di vetture Opel ; anche su tali prezzi incideva in misura diversa il fattore costo risultante dall ' omologazione del modello di vettura . 9 . considerando che la determinazione abusiva da parte della GMC del prezzo dei controlli ha effettivamente pregiudicato il commercio tra Stati membri nei cinque casi citati ; che inoltre essa era tale da pregiudicare in altri casi gli scambi intracomunitari ; che l ' interpenetrazione economica dei mercati perseguita dal trattato istitutivo della CEE per mezzo della libera circolazione delle merci è stata così resa più difficile dal calcolo abusivo del prezzo di controllo nei cinque casi citati ; che l ' esigere prezzi abusivamente alti era suscettibile di distogliere altri utilizzatori o distributori liberi dall ' acquistare vetture Opel in altri paesi del mercato comune , o comunque di rendere tali acquisti molto più difficili . III considerando che la Commissione può , a norma dell ' articolo 15 , paragrafo 2 , lettera a ) del regolamento n . 17 infliggere alle imprese ammende che variano da un minimo di mille unità di conto ad un massimo di un milione di unità di conto , quando intenzionalmente o per negligenza commettano una infrazione alle disposizioni dell ' articolo 86 del trattato CEE . 10 . considerando che la GMC sapeva che le persone ed imprese che chiedevano i controlli potevano rivolgersi soltanto ad essa ( vedasi sopra II , 7 ) ; che essa ha tuttavia scientemente preteso in cinque casi 5 000 FB più 900 FB di tassa per il controllo di una vettura Opel importata in via parallela ; che essa sapeva altresì che la parte essenziale di questo importo era calcolata sulla base delle spese di controllo per gli autoveicoli americani della General Motors e costituiva un compenso eccessivo per il controllo di autoveicoli Opel ; che durante il periodo gennaio-agosto 1972 , la GMC aveva effettuato gratuitamente 12 controlli richiesti per veicoli Opel importati in via parallela ; che , dopo il 15 marzo 1973 , invece essa ha inopinatamente applicato per i controlli di vetture Opel il prezzo di 5 000 FB , stabilito per il controllo di veicoli General Motors americani ; che essa ha fatturato tale prezzo senza alcuna riserva benchù a quel momento non avesse ancora provveduto a calcolare i costi dei controlli per le vetture Opel ; che fatturando in giugno e luglio 1973 , senza calcolo preventivo , solo 1 000 FB ad alcuni clienti che non erano disposti a pagare 5 000 FB per il controllo dei veicoli Opel che essi avevano importato direttamente , la GMC ha dimostrato di essere ben consapevole che la somma di 5 000 FB richiesta era abusivamente alta ; che inoltre la GMC sapeva che le tariffe praticate dalle stazioni di controllo di Stato erano di gran lunga inferiori alla somma di 5 000 FB e che la maggior parte dei mandatari belgi di altre case automobilistiche straniere pretendevano all ' epoca solo 2 500 FB ed anche meno ( vedasi sopra II . 8 ) ; 11 . considerando che la GMC ha insomma accettato volentieri che durante il periodo considerato le importazioni parallele di veicoli Opel nuovi , vale a dire certe correnti di scambio intracomunitario , sopportassero un prezzo di controllo abusivamente alto nonchù discriminatorio ; che così è stato , per lo meno per i cinque casi nei quali il pregiudizio al commercio che risulta dal comportamento abusivo è stato effettivo ; che la GMC aveva anche accettato che dei distributori e degli utilizzatori dovessero sopportare la tariffa troppo alta se avessero proceduto ad analoghe importazioni da altri paesi del mercato comune ed aveva trovato normale che clienti e distributori rinunciassero ad importare a causa della spesa supplementare del prezzo del controllo ( vedasi sopra II . 9 ) ; che , in conclusione , si può constatare che la GMC ha violato l ' articolo 86 intenzionalmente e continuativamente durante il periodo 15 marzo - 31 luglio 1973 . IV 12 . considerando che la GMC , in rispetto agli addebiti comunicatile , ha dichiarato che , in considerazione della quota di mercato da essa conseguita nella vendita di autoveicoli in Belgio , non vede come essa possa detenere una posizione dominante ; che come si è detto ( vedasi sopra II , 7 ) , non si tratta qui di stabilire se la GMC detenga una posizione dominante in una parte sostanziale del mercato comune per quanto concerne l ' offerta di autoveicoli , bensì di accertare se essa detenga una posizione dominante per quanto attiene al controllo di conformità degli autoveicoli Opel importati in via parallela ; che la GMC aveva piena e completa conoscenza dei fatti che costituiscono tale posizione dominante ; che è pertanto irrilevante che gli introiti della GMC derivanti da tali controlli rappresentino meno dello 0,1 % delle sue vendite di autoveicoli ai suoi distributori . 13 . considerando che la GMC adduce inoltre che , nel 1973 , non era interessante per commercianti e privati acquistare in Germania autoveicoli Opel poichù , anche senza alcuna spesa di controllo , il livello dei prezzi sarebbe stato più basso in Belgio che in Germania ; che la determinazione abusiva dei prezzi ha tuttavia effettivamente pregiudicato le importazioni nei cinque casi , per cui poco importa , nel caso di specie , che queste importazioni siano state fatte per profittare di uno scarto dei prezzi o per altri motivi ( come : trasloco , preferenza per un venditore straniero ed il suo servizio di assistenza alla clientela ) ; che l ' abuso è inoltre tale da pregiudicare il commercio tra Stati membri per il fatto che , fissando un prezzo elevato per i controlli , la GMC si proteggeva e proteggeva i suoi distributori riconosciuti contro potenziali importatori paralleli , ottenendo così per essa stessa e per i suoi distributori riconosciuti una maggior protezione contro la concorrenza e si assicurava in tal modo un più ampio margine di manovra per la determinazione dei prezzi dei veicoli Opel . 14 . considerando che la GMC eccepisce inoltre d ' avere , dopo il 15 marzo 1973 - quando venne sottratta agli uffici statali la competenza di controllare gli automezzi immatricolati all ' estero da meno di sei mesi - prontamente riconosciuta la necessità di riorganizzare il proprio sistema per tali controlli , e , nel contempo , di riesaminarne i relativi costi , anche perchù le domande riguardavano di nuovo autoveicoli europei della General Motors ; che questa obiezione non può infirmare l ' addebito di avere riscosso il prezzo abusivo di 5 000 FB per i controlli di conformità in cinque casi , nel periodo dal 15 marzo al 31 luglio 1973 ; che , in effetti , proprio a motivo di questa situazione , la GMC avrebbe semmai potuto applicare la tariffa prevista per il controllo degli autoveicoli americani della General Motors , con la riserva però di rivedere i propri costi , come essa stessa riteneva necessario ( vedasi sopra II , 8 ) . 15 . considerando che la GMC obietta oltre a ciò che dal giugno 1973 , il attesa della decisione riguardante la riorganizzazione aziendale interna , essa ha messo in conto per tutti i controlli richiesti soltanto 1 000 FB , imposta compresa , con l ' eccezione di uno dei cinque casi , per il quale essa avrebbe per errore ancora fatturato 5 000 FB , più 900 FB d ' imposa ; che si può ammettere che la GMC nei mesi di giugno e luglio 1973 abbia fatturato per tutti i controlli soltanto 1 000 FB ; che , ciò nondimeno , nei cinque casi di cui qui si tratta essa ha però messo in conto e riscosso un prezzo abusivamente elevato ; che gli elementi costitutivi dell ' infrazione sono quindi riuniti ; che , nella fattispecie , è irrilevante il fatto che il 3 agosto 1973 si sia proceduto a rimborsi parziali ; che la GMC non ha potuto addurre alcuna dimostrazione che nel solo caso in cui essa avrebbe fatturato 5 900 FB per errore , si sia trattato di un semplice errore amministrativo di cui non possa esserle fatto addebito . 16 . considerando che la GMC sostiene inoltre che l ' articolo 86 non è applicabile anche perchù essa non ha reso nota al pubblico la tariffa di 5 900 FB ( imposta compresa ) ; che questo argomento non è valido se non altro per il fatto che , nel periodo dal 15 marzo al giugno 1973 , ogni acquirente di un autoveicolo Opel nuovo che avesse voluto farlo omologare in Belgio , al più tardi all ' atto della domanda dell ' attestato di conformità e della targa d ' identificazione , avrebbe appreso che la GMC esigeva per tali controlli 5 900 FB . 17 . considerando infine che la GMC asserisce che nessuna delle richieste di controllo presentate fra il 15 marzo e il 31 luglio 1973 proveniva da distributori non riconosciuti dalla GMC che vendono autoveicoli Opel nuovi ; che anche considerando che , nei cinque casi esaminati , si è trattato soltanto di controlli effettuati a favore di consumatori finali , questa circostanza non esclude affatto l ' applicazione dell ' articolo 86 ; che , infatti , tale disposizione protegge del pari gli acquisti che i consumatori stessi fanno nel quadro del commercio fra Stati membri . V 18 . considerando che , a norma dell ' articolo 15 , paragrafo 2 , secondo comma del regolamento n . 17 , la Commissione deve , nel determinare l ' ammontare dell ' ammenda , tener conto , oltre che della gravità dell ' infrazione , anche della sua durata ; che , inoltre , il fatto che la Commissione abbia dichiarato a più riprese di ritenere che le importazioni parallele devono essere a vantaggio della concorrenza e nell ' interesse dei consumatori all ' interno del mercato comune , ha costituito un elemento decisivo nella determinazione dell ' ammontare dell ' ammenda ; che le misure che rendono difficili le importazioni parallele - quali sono , appunto , i prezzi abusivi chiesti per i controlli in parola - sono , per principio , da reprimere , sotto il profilo del diritto della concorrenza , alla stessa stregua dei divieti d ' esportazione contenuti negli accordi di distribuzione ; che la Commissione ha ritenuto , a favore della GMC i seguenti elementi ; l ' infrazione è stata soltanto di breve durata ; la GMC ha prontamente modificato la sua tariffa per i controlli , e in tre dei cinque casi ha rimborsato la differenza tra la vecchia e la nuova tariffa e in due casi perfino l ' importo eccedente i 1 000 FB ; infine la GMC nella sua nuova tariffa ha previsto un prezzo per il controllo di autoveicoli europei della General Motors che è di molto inferiore a quello stabilito per gli autoveicoli americani ; la GMC , nel calcolare i prezzi per il controllo , ripartisce le spese sostenute per l ' omologazione generale del tipo - distinguendo fra autoveicoli americani ed europei - in modo che il numero degli autoveicoli cui si applica la ripartizione sia stabilito in base a stime fondate che tengono conto del numero di autoveicoli General Motors omologati in Belgio in passato , nonchù del numero complessivo di autoveicoli di questo tipo la cui vendita è prevista in Belgio , cio è anche delle importazioni parallele e non più soltanto delle vendite eseguite attraverso l ' organizzazione di vendita della GMC ; la GMC dunque ha nel frattempo posto termine all ' infrazione contestatale nella presente decisione , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : Articolo 1 Si constata che la General Motors Continental NV nel periodo dal 15 marzo al 31 luglio 1973 ha intenzionalmente violato l ' articolo 86 del trattato che istituisce la Comunità economica europea esigendo un prezzo abusivamente elevato per la consegna del certificato e della targa che , a norma della legislazione belga , essa deve rilasciare dopo aver controllato la conformità dell ' autoveicolo Opel al tipo autorizzato in via generale e dopo aver accertato l ' identità dell ' automezzo . Articolo 2 Alla General Motors Continental NV viene inflitta , per detta infrazione , l ' ammenda di 100 000 ( centomila ) unità di conto , pari a 5 000 000 ( cinque milioni ) di franchi belgi . La presente decisione costituisce titolo esecutivo nei confronti della General Motors Continental NV a norma dell ' articolo 192 del trattato CEE . Articolo 3 La General Motors Continental NV , B-2000 Antwerpen 1 , Noorderlaan 75 è destinataria della presente decisione . Fatto a Bruxelles , il 19 dicembre 1974 . Per la Commissione Il Presidente Francois-Xavier ORTOLI ( 1 ) GU n . 13 del 21 . 2 . 1962 , pag . 204/62 .