31974Y0923(01)

Risoluzione del Consiglio, del 27 giugno 1974, concernente la proposta di decisione del Consiglio relativa all'articolo 8 della decisione del Consiglio del 13 maggio 1965

Gazzetta ufficiale n. C 111 del 23/09/1974 pag. 0001 - 0002


CONSIGLIO - RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO del 27 giugno 1974 concernente la proposta di decisione del Consiglio relativa all'articolo 8 della decisione del Consiglio del 13 maggio 1965

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

- ricorda gli elementi seguenti:

Le ferrovie europee rivestono un'importanza considerevole nel sistema dei trasporti e in senso generale e, più precisamente, in quanto aziende pubbliche. Il loro funzionamento avviene in modi relativamente favorevoli alla tutela ambientale realizzando un'economia di spazio e di energia. Esse costituiscono sovente il mezzo di trasporto più adeguato per molti dei servizi che attengono al settore dei trasporti e non possono essere di conseguenza sostituite, nella maggior parte dei paesi europei, né sul piano economico né su quello socio-politico.

Le ferrovie richiedono però, da parte degli Stati, interventi finanziari che negli ultimi anni hanno registrato un costante aumento. Occorre che questi interventi siano adeguatamente proporzionati alle prestazioni e all'importanza delle ferrovie. La trasparenza dell'impiego dei fondi pubblici da un lato, e delle prestazioni delle ferrovie dall'altro, dovrebbe impedire o per lo meno constrastare ogni ingerenza politica nella gestione commericale delle ferrovie che non sia giustificata sul piano economico e sociale. Inoltre il miglioramento nell'elaborazione dei documenti contabili dovrebbe anche sortire l'effetto di rafforzare la responsabilità dei servizi incaricati della gestione delle ferrovie.

Occorre certamente che queste aziende siano poste in grado, ammodernandone l'apparato produttivo e rafforzandone la responsabilità commerciale, di migliorare sensibilmente i risultati della loro gestione nella prospettiva di raggiungere il pareggio di bilancio.

Le risorse impiegate devono però essere adeguate alle prestazioni e all'importanza delle ferrovie;

- convinto della necessità di fissare dei principi relativi ai rapporti finanziari tra le imprese ferroviarie e gli Stati membri, come previsto nell'articolo 8 della decisione del Consiglio, del 13 maggio 1965, relativa all'armonizzazione di alcune disposizioni che incidono sulla concorrenza nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (1),

- sulla base della proposta presentatagli dalla Commissione ai fini di una tale regolamentazione,

HA ESPRESSO IL PROPRIO ACCORDO SUI SEGUENTI ORIENTAMENTI:

I principi secondo cui devono essere disciplinati i rapporti finanziari tra le aziende ferroviarie nazionali e gli Stati membri sono i seguenti:

1. Anche se l'azienda non possiede personalità giuridica, il patrimonio, il bilancio e la contabilità delle ferrovie devono essere separati da quelli dello Stato. Ciò rende possibile l'autonomia dell'azienda e la conoscenza precisa dei costi delle prestazioni. Le ferrovie determinano il conto annuale di esercizio e il bilancio consuntivo.

2. La contabilità e il bilancio consuntivo delle diverse aziende ferroviarie sono resi comparabili tra di loro e il calcolo dei costi delle ferrovie è determinato secondo principi uniformi. Il tal modo si può ottenere sul piano europeo anche una collaborazione più stretta e una comparabilità del rendimento delle ferrovie.

3. Le ferrovie concentrano essenzialmente le loro prestazioni in settori che sono propri di questo modo di trasporto. Tenendo conto del carattere pubblico dell'azienda, gli Stati membri possono sottoporre ad approvazione ogni diversificazione.

4. Le ferrovie devono essere gestite secondo principi economici. Ciò vale anche per le attività di servizio pubblico, soprattutto al fine di assicurare prestazioni efficaci e appropriate al minor costo possibile relativamente alla qualità del servizio richiesto. Gli Stati membri determinano le attività di servizio pubblico cui devono adempiere le ferrovie stesse.

5. Nell'ambito delle direttive di politica generale fissate dagli Stati membri, tenuto conto delle programmazioni nazionali in materia di trasporti, e in particolare per quel che concerne le infrastrutture, le ferrovie propongono i programmi delle loro attività ivi compresi i piani di investimento e di finanziamento. Questi programmi sono stabiliti nell'ambito di una procedura fissata dallo Stato e fondata su una concertazione tra lo Stato e l'azienda. Lo Stato ne segue l'attuazione.

6. Nel contesto della politica generale applicata in materia di prezzi e tenuto conto della normativa nazionale e comunitaria dei prezzi e delle condizioni di trasporto, le ferrovie fissano i loro prezzi con l'obiettivo di conseguire i migliori risultati da un punto di vista finanziario nella prospettiva di raggiungere il pareggio di bilancio.

7. Salve e impregiudicate le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1107/70 (1), gli oneri tariffari derivanti da attività di servizio pubblico imposti unicamente all'azienda ferroviaria e non previsti dal regolamento (CEE) n. 1191/69 (2), formano oggetto di compensazioni conformemente a modalità da stabilire con disposizioni comunitarie.

8. Gli Stati membri possono designare i membri degli organi direttivi dell'azienda.

9. Gli Stati membri stabiliscono, in collaborazione con le aziende ferroviarie, un piano finanziario destinato a conseguire il pareggio del bilancio dell'azienda. A tal fine gli Stati membri, nella loro qualità di proprietari, possono accordare alle ferrovie fondi propri sufficienti, in rapporto ai compiti e alle dimensioni dell'azienda nonché alle sue esigenze finanziarie.

Il Consiglio incarica il comitato dei rappresentanti permanenti di riesaminare la proposta della Commissione relativa all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 della sua decisione del 13 maggio 1965, alla luce dei principi testé citati. Al riguardo occorre realizzare la più ampia concordanza delle norme che disciplinano i rapporti finanziari tra gli Stati membri e le ferrovie, pur tenendo adeguatamente conto delle diverse situazioni che esistono negli Stati membri per quanto concerne la funzione e l'importanza delle ferrovie. Di conseguenza, la normativa da adottare dovrà essere articolata con sufficiente elasticità salvi restando, però, gli obiettivi comuni.

(1) GU n. 88 del 24. 5. 1965, pag. 1500/65.

(1) GU n. L 130 del 15. 6. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 156 del 28. 6. 1969, pag. 1.