Regolamento (CEE) n. 3331/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all' assegnazione e alla modifica delle quote di base nel settore dello zucchero
Gazzetta ufficiale n. L 359 del 31/12/1974 pag. 0018 - 0020
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 11 pag. 0151
++++ ( 1 ) Vedasi pag . 1 della presente Gazzetta ufficiale . ( 2 ) GU n . 313 del 22 . 12 . 1967 , pag . 2 . ( 3 ) GU n . L 289 del 29 . 11 . 1968 , pag . 2 . REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3331/74 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1974 relativo all'assegnazione e alla modifica delle quote di base nel settore dello zucchero IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 3330/74 del Consiglio , del 19 dicembre 1974 , relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ( 1 ) , in particolare l'articolo 24 , paragrafo 3 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo , visto il parere del Comitato economico e sociale , considerando che l'articolo 24 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 3330/74 prevede che il Consiglio stabilisca le norme generali per la sua applicazione , nonché le eventuali deroghe alle sue disposizioni ; considerando che occorre prevedere che , quando un'impresa ha beneficiato di un trasferimento totale o parziale della quota di base di un'altra impresa , per l'attribuzione della quota di base dell'impresa beneficiaria del trasferimento , si tiene conto della produzione realizzata dall'altra impresa prima del trasferimento durante la campagna saccarifera dal 1968/1969 al 1972/1973 ; considerando che , onde tener conto dei mutamenti eventuali nella struttura dell'industria saccarifera e della coltura bieticola , occorre prevedere che gli Stati membri possano diminuire la quota di base di un'impresa per una quantità che non ecceda , per tutto il periodo dal 1 luglio 1975 al 30 giugno 1980 , il 5 % della quota di base assegnata originariamente ; che inoltre la Repubblica italiana , tenuto conto della sua situazione particolare in questo settore , puo anche modificare le quote di base delle imprese situate nel suo territorio in base a progetti di ristrutturazione sottoposti alla Commissione per parere ; considerando che gli obiettivi dell'assegnazione originaria della quota di base per impresa possono essere influenzati dalla fusione o dall'alienazione di tali imprese , dall'alienazione di uno stabilimento da parte di un'impresa ; che occorre pertanto prevedere la modifica da parte degli Stati membri delle quote di base delle imprese interessate ; considerando che è indispensabile impedire che le modifiche delle quote di base fissate inizialmente avvengano a detrimento degli interessi dei produttori di barbabietole o dei produttori di canne da zucchero interessati ; considerando che è opportuno che le misure che incidono sulle quote di base , previste da uno Stato membro a titolo della diminuzione massima del 5 % , di fusioni o di alienazioni di imprese , di alienazioni di stabilimenti o di cessazioni di attività , prima di essere prese siano comunicate alla Commissione e , se del caso , siano oggetto di esame con gli altri Stati membri e di una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 36 del regolamento ( CEE ) n . 3330/74 ; considerando che occorre abrogare il regolamento n . 1027/67/CEE ( 2 ) e il regolamento ( CEE ) n . 1898/68 ( 3 ) , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Per l'assegnazione della quota di base di un'impresa che abbia beneficiato ai sensi del regolamento ( CEE ) n . 1898/68 del trasferimento definitivo o temporaneo di tutta o parte della quota di base di un'altra impresa , la produzione dell'impresa la cui quota di base è stata totalmente o parzialmente trasferita , realizzata prima che prendesse effetto il trasferimento e nel corso delle campagne saccarifere 1968/1969 _ 1972/1973 , è considerata come produzione dell'impresa beneficiaria del trasferimento . Articolo 2 1 . In deroga all'articolo 24 , paragrafo 2 , primo , secondo e terzo comma , del regolamento ( CEE ) n . 3330/74 , gli Stati membri possono diminuire la quota di base di ciascuna impresa di una quantità totale che non superi , per tutto il periodo dal 1 luglio 1975 al 30 giugno 1980 , il 5 % della quota di base originariamente assegnata a ciascuna di esse per la campagna saccarifera 1975/1976 . Gli Stati membri assegnano la quantità detratta a una o più delle restanti imprese . 2 . In deroga all'articolo 24 , paragrafo 2 , primo , secondo e terzo comma , del regolamento ( CEE ) n . 3330/74 e al paragrafo 1 del presente articolo , la Repubblica italiana puo modificare la quota di base delle imprese situate nel proprio territorio , tenendo conto di progetti di ristrutturazione del settore bieticolo e del settore saccarifero , nella misura necessaria a consentire la loro realizzazione . Detti progetti sono sottoposti , per parere , alla Commissione anteriormente al 1 luglio 1978 . Articolo 3 Gli Stati membri prendono le misure necessarie per tener conto degli interessi dei produttori di barbabietole e dei produttori di canna nel caso di attribuzione della quota di base ad un'impresa che abbia più stabilimenti . Articolo 4 1 . In caso di fusione o di cessione di imprese , in caso di cessione di stabilimenti e in caso di cessazione di attività di imprese , le quote di base sono modificate come segue : a ) in caso di fusione di imprese , lo Stato membro assegna all'impresa che risulta dalla fusione una quota base pari alla somma delle quote di base assegnate , prima della fusione , alle imprese partecipanti alla fusione ; b ) in caso di cessione di un'impresa , lo Stato membro assegna all'impresa cessionaria la quota di base dell'impresa ceduta ; se ci sono più imprese cessionarie o se , in caso di cessione di una impresa , una parte dei produttori di barbabietole si associa a un'impresa diversa dalla cessionaria , detta quota puo essere assegnata in base ai quantitativi di produzione assorbiti ; c ) in caso di cessione di uno stabilimento , lo Stato membro riduce la quota di base dell'impresa che cede la proprietà dello stabilimento e aumenta la quota di base della o delle imprese che acquistano lo stabilimento in questione , del quantitativo defalcato in funzione dei quantitativi di produzione che sono assorbiti ; d ) in caso di cessazione di attività di un'impresa in condizioni diverse da quelle contemplate alle lettere a ) , b ) e c ) , lo Stato membro puo assegnare la quota di base di tale impresa a una o più imprese in funzione dei quantitativi di produzione che devono essere assorbiti . 2 . Le misure relative alle quote di base adottate a norma del paragrafo 1 possono essere applicate soltanto nella misura in cui : a ) sono salvaguardati gli interessi dei produttori di barbabietole o dei produttori di canna interessati e b ) detti interessi vengono considerati dallo Stato membro in causa tali da migliorare la struttura dei settori di produzione della barbabietola o della canna e di fabbricazione dello zucchero . 3 . Per i casi di affitto di stabilimento ai sensi del regolamento ( CEE ) n . 1898/68 che abbiano luogo durante la campagna 1974/1975 lo Stato membro interessato puo autorizzare le imprese di cui trattasi , a loro richiesta , a prorogare sino al 30 giugno 1980 il contratto d'affitto . In tal caso detto Stato membro puo procedere a un trasferimento di quota a favore dell'impresa che ha preso in affitto lo stabilimento . Articolo 5 A norma del presente regolamento si intende per : a ) fusione di imprese : la riunione in un'unica impresa di due o più imprese dotate di una quota di base ; b ) alienazione di un'impresa : il trasferimento del patrimonio di un'impresa dotata di una quota di base ad una o più imprese ; c ) alienazione di uno stabilimento : il trasferimento di proprietà di un'unità tecnica comprendente tutti gli impianti necessari per la fabbricazione dello zucchero ad una o più imprese , in modo da comportare l'assorbimento parziale o totale della produzione dell'impresa che trasferisce la proprietà . Articolo 6 Le misure di cui all'articolo 4 producono i loro effetti quando la fusione , la cessione e eventualmente la cessazione di attività avviene : a ) fra il 1 luglio e il 31 gennaio dell'anno successivo : per la campagna saccarifera in corso durante questo periodo , b ) fra il 1 febbraio e il 30 giugno di uno stesso anno : per la campagna saccarifera successiva a questo periodo . Articolo 7 1 . Gli Stati membri assegnano la quota di base di cui all'articolo 24 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 3330/74 anteriormente al 1 marzo 1975 . 2 . Qualora uno Stato membro applichi le disposizioni dell'articolo 2 , paragrafo 1 , la quota modificata è da esso assegnata anteriormente al 1 marzo per essere applicata nella campagna saccarifera successiva . Per la campagna saccarifera 1975/1976 , la decisione di applicare le disposizioni dell'articolo 2 , paragrafo 1 , deve essere presa anteriormente al 15 marzo 1975 . Articolo 8 1 . Le misure che incidono sulle quote di base , previste da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 2 , paragrafo 1 , e dell'articolo 4 , sono applicabili soltanto dopo 4 settimane a decorrere dalla data limite per la comunicazione del progetto di misura prevista , secondo i casi , all'articolo 9 , paragrafo 1 , lettere b ) e c ) , e al paragrafo 2 di detto articolo . 2 . La Commissione , entro il termine di cui al paragrafo 1 , puo presentare osservazioni allo Stato membro . 3 . Quando lo Stato membro decide di non tener conto di tali osservazioni , ne fa immediatamente comunicazione alla Commissione . In tal caso le misure di cui al paragrafo 1 possono essere prese soltanto dopo un nuovo termine di 4 settimane a decorrere dalla data di tale comunicazione . Entro tale termine , puo essere deciso secondo la procedura di cui all'articolo 36 del regolamento ( CEE ) n . 3330/74 che lo Stato membro deve modificare il suo progetto o rinunciarvi . Articolo 9 1 . Per l'applicazione del presente regolamento gli Stati membri comunicano alla Commissione : a ) anteriormente al 10 marzo 1975 , l'elenco delle quote di base assegnate conformemente all'articolo 24 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 3330/74 ; b ) anteriormente al 25 marzo 1975 , le quote di base che prevedono di modificare ai sensi dell'articolo 2 , paragrafo 1 ; c ) anteriormente al 15 marzo , le quote di base che prevedono di modificare a norma delle disposizioni dell'articolo 2 , paragrafo 1 , per la loro applicazione nella campagna saccarifera successiva . 2 . In caso di applicazione delle disposizioni dell'articolo 4 , gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro i 10 giorni successivi alle date limite di cui all'articolo 7 , le quote di base che prevedono di modificare . Articolo 10 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il regolamento n . 1027/67/CEE e il regolamento ( CEE ) n . 1898/68 sono abrogati alla data del 30 giugno 1975 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 19 dicembre 1974 . Per il Consiglio Il Presidente J . P . FOURCADE