31974R3230

Regolamento (CEE) n. 3230/74 della Commissione, del 20 dicembre 1974, relativo all' applicazione del dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di alcune varietà di arance dolci originarie della Spagna

Gazzetta ufficiale n. L 342 del 21/12/1974 pag. 0034 - 0035
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 2 pag. 0003


++++

( 1 ) GU n . L 228 del 15 . 10 . 1970 , pag . 2 .

( 2 ) GU n . L 118 del 20 . 5 . 1972 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 291 del 28 . 12 . 1972 , pag . 147 .

( 4 ) GU n . L 321 del 30 . 11 . 1974 , pag . 68 .

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3230/74 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1974

relativo all'applicazione del dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di alcune varietà di arance dolci originarie della Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 2047/70 del Consiglio , del 13 ottobre 1970 , relativo alle importazioni degli agrumi originari della Spagna ( 1 ) , in particolare l'articolo 5 ,

considerando che l'articolo 7 dell'allegato 1 dell'Accordo tra la Comunità europea e la Spagna prevede una riduzione tariffaria per le importazioni nella Comunità di determinati agrumi originari della Spagna ; che durante il periodo di applicazione dei prezzi di riferimento tale riduzione è subordinata all'osservanza di un determinato prezzo sul mercato interno della Comunità ; che per l'attuazione di tale regime sono state stabilite delle modalità contenute nel regolamento ( CEE ) n . 2047/70 ; che , su alcuni punti , queste modalità rinviano a delle disposizioni del regolamento n . 23 , che sono state riprese nel regolamento ( CEE ) n . 1035/72 del Consiglio , del 18 maggio 1972 , relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ( 2 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2745/72 ( 3 ) ; che , in questo caso è opportuno fare riferimento al regolamento ( CEE ) n . 1035/72 , conformemente alla tavola di concordanza che figura nel suo allegato IV ;

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 2047/70 ha previsto che all'importazione di uno dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento si applica il dazio della tariffa doganale comune quando i corsi di tale prodotto , eventualmente resi comparabili alla categoria di qualità I , in applicazione dell'articolo 24 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1035/72 , rilevati sui mercati rappresentativi della Comunità , nella fase importatore-grossista o ricondotti a tale fase , moltiplicati per i coefficienti di adattamento e diminuiti delle spese di trasporto e delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali rimangono , sui mercati rappresentativi aventi i corsi più bassi , inferiori per tre giorni di mercato consecutivi al prezzo di riferimento in vigore , maggiorato dell'incidenza della tariffa doganale comune su tale prezzo e di un importo forfettario di 1,20 unità di conto per 100 chilogrammi ;

considerando che i coefficienti di adattamento , le spese di trasporto e le tasse all'importazione diverse dai dazi doganali sono quelli previsti per il calcolo dei prezzi d'entrata di cui al regolamento ( CEE ) n . 1035/72 ; che il metodo di calcolo delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali è definito per alcuni casi all'articolo 2 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 2047/70 ;

considerando che , al fine di permettere il normale funzionamento del regime , occorre applicare per questo calcolo :

_ per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva ,

_ per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete , constatato durante un periodo determinato , in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente ;

considerando che l'applicazione di tali norme ai corsi rilevati per le arance dolci importate nella Comunità e originarie della Spagna induce a constatare che le condizioni previste dall'articolo 4 , primo comma , del regolamento ( CEE ) n . 2047/70 sono soddisfatte per le varietà di cui all'articolo 1 , paragrafo 3 , lettera c ) , del regolamento ( CEE ) n . 3025/74 che fissa i prezzi di riferimento per le arance dolci per la campagna 1974/1975 ( 4 ) ; che è pertanto opportuno applicare a tali prodotti il dazio della tariffa doganale comune ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 24 dicembre 1974 , il dazio della tariffa doganale comune si applica alle arance dolci fresche ( sottovoce ex 08.02 A I della tariffa doganale comune ) delle varietà diverse dalle varietà Moro e Tarocco , varietà Biondo comune ( Blanca comuna , Bionde commune ) , Grano de oro ( Imperial , Sucrena ) , Baladi , Pera , Macetera , Pineapple , Blood Oval ( Doblefina , Double fine ) , Portugaise sanguine , Sanguina redonda ( Entrefina ) , delle varietà del Surinam e della varietà Sanguina ordinaria , escluse le Navel sanguina ( Double fine améliorée , Washington sanguina , Sanguina grande ) e Maltese sanguina , importate nella Comunità e originarie della Spagna .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 20 dicembre 1974 .

Per la Commissione

Il Presidente

Francois-Xavier ORTOLI