Regolamento (CEE) n. 2132/74 del Consiglio, del 6 agosto 1974, riguardante l' applicazione della decisione n. 8/74 del Comitato misto CEE-Finlandia che completa e modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa, e della decisione n. 9/74 del Comitato misto CEE-Finlandia che istituisce una procedura semplificata per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1
Gazzetta ufficiale n. L 224 del 13/08/1974 pag. 0031
++++ ( 1 ) GU n . L 328 del 28 . 11 . 1973 , pag . 2 . REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2132/74 DEL CONSIGLIO del 6 agosto 1974 riguardante l'applicazione della decisione n . 8/74 del Comitato misto CEE _ Finlandia che completa e modifica il protocollo n . 3 relativo alla definizione della nozione di " prodotti originari " ed ai metodi di cooperazione amministrativa , e della decisione n . 9/74 del Comitato misto CEE _ Finlandia che istituisce una procedura semplificata per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR . 1 IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 113 , vista la proposta della Commissione , considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia ( 1 ) è stato firmato il 5 ottobre 1973 ed è entrato in vigore il 1 gennaio 1974 ; considerando che , in virtù degli articoli 16 e 28 del protocollo n . 3 relativo alla definizione della nozione di " prodotti originari " ed ai metodi di cooperazione amministrativa che fa parte integrante di tale accordo , il Comitato misto ha adottato la decisione n . 8/74 che completa e modifica il suddetto protocollo , nonché la decisione n . 9/74 che istituisce una procedura semplificata per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR . 1 ; considerando che bisogna applicare nella Comunità queste decisioni , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Per l'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia , sono applicabili nella Comunità le decisioni n . 8/74 e n . 9/74 del Comitato misto allegate al presente regolamento . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1 settembre 1974 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 6 agosto 1974 . Per il Consiglio Il Presidente B . DESTREMAU