31974R2132

Regolamento (CEE) n. 2132/74 del Consiglio, del 6 agosto 1974, riguardante l' applicazione della decisione n. 8/74 del Comitato misto CEE-Finlandia che completa e modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa, e della decisione n. 9/74 del Comitato misto CEE-Finlandia che istituisce una procedura semplificata per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1

Gazzetta ufficiale n. L 224 del 13/08/1974 pag. 0031


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( 1 ) GU n . L 328 del 28 . 11 . 1973 , pag . 2 .

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2132/74 DEL CONSIGLIO

del 6 agosto 1974

riguardante l'applicazione della decisione n . 8/74 del Comitato misto CEE _ Finlandia che completa e modifica il protocollo n . 3 relativo alla definizione della nozione di " prodotti originari " ed ai metodi di cooperazione amministrativa , e della decisione n . 9/74 del Comitato misto CEE _ Finlandia che istituisce una procedura semplificata per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR . 1

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 113 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia ( 1 ) è stato firmato il 5 ottobre 1973 ed è entrato in vigore il 1 gennaio 1974 ;

considerando che , in virtù degli articoli 16 e 28 del protocollo n . 3 relativo alla definizione della nozione di " prodotti originari " ed ai metodi di cooperazione amministrativa che fa parte integrante di tale accordo , il Comitato misto ha adottato la decisione n . 8/74 che completa e modifica il suddetto protocollo , nonché la decisione n . 9/74 che istituisce una procedura semplificata per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR . 1 ;

considerando che bisogna applicare nella Comunità queste decisioni ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per l'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia , sono applicabili nella Comunità le decisioni n . 8/74 e n . 9/74 del Comitato misto allegate al presente regolamento .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1 settembre 1974 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 6 agosto 1974 .

Per il Consiglio

Il Presidente

B . DESTREMAU