31974R2118

Regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione, del 9 agosto 1974, che fissa le modalità di applicazione del sistema dei prezzi di riferimento nel settore degli ortofrutticoli

Gazzetta ufficiale n. L 220 del 10/08/1974 pag. 0020 - 0022
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 6 pag. 0024
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 11 pag. 0031
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 6 pag. 0024
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 7 pag. 0253
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 7 pag. 0253


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( 1 ) GU n . L 118 del 20 . 5 . 1972 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 291 del 28 . 12 . 1972 , pag . 147 .

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2118/74 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 1974

che fissa le modalità di applicazione del sistema dei prezzi di riferimento nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 1035/72 del Consiglio , relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2745/72 ( 2 ) , in particolare l'articolo 27 , paragrafo 1 ,

considerando che occorre definire sia le caratteristiche del prodotto per il quale devono essere constatati i corsi che servono di base per la fissazione del prezzo di riferimento e la fase nella quale devono essere effettuate le constatazioni , sia l'importo da prendere in considerazione per le spese di trasporto ;

considerando che occorre precisare i dati che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione per la fissazione del prezzo di riferimento ;

considerando che , per rendere comparabili il prezzo del prodotto importato e il prezzo di riferimento , occorre precisare le modalità di rilevazione e di calcolo dei corsi del prodotto importato ; che occorre stabilire le detrazioni da applicare per riportare alla fase importatore / grossista i corsi del prodotto importato che possano essere constatati soltanto nella fase successiva ;

considerando che occorre stabilire l'elenco dei mercati d'importazione rappresentativi sui quali devono essere rilevati i corsi dei prodotti importati ; che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione , oltre a tali corsi , tutti gli altri elementi necessari per il calcolo del prezzo d'entrata ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . I corsi da prendere in considerazione per la fissazione dei prezzi di riferimento devono riferirsi alla fase di commercializzazione " uscita organizzazioni di produttori " o , in mancanza , ad altra fase di commercializzazione comparabile per i prodotti della categoria I , tutti i calibri , presentati imballati , l'incidenza del costo dell'imballaggio essendo compresa nei corsi .

2 . L'importo da aggiungere alla media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro a titolo delle spese di trasporto è calcolato ogni anno forfettariamente per ciascun prodotto al momento della fissazione dei prezzi di riferimento .

Articolo 2

Per la fissazione del prezzo di riferimento , gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione :

_ i corsi di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 , distinti per mese o decade constatati nelle tre campagne precedenti su ciascun mercato rappresentativo situato nelle zone di produzione aventi i corsi più bassi ,

_ la media aritmetica dei corsi constatati per gli stessi periodi sugli stessi mercati nelle cinque campagne precedenti la fissazione del prezzo di riferimento .

Articolo 3

1 . I corsi da prendere in considerazione per il calcolo del prezzo d'entrata sono quelli constatati sui mercati d'importazione rappresentativi di cui all'articolo 4 .

Tuttavia , se sui mercati rappresentativi di uno Stato membro non è disponibile in un dato giorno alcun corso per un prodotto e una provenienza determinati , allorquando si constata che vengono effettuate transazioni su altri mercati dello stesso Stato membro , i corsi da prendere in considerazione per il calcolo del prezzo d'entrata sono constatati su uno o più di tali mercati .

2 . Detti corsi sono rilevati e calcolati alle condizioni di cui all'articolo 5 .

Articolo 4

Sono considerati rappresentativi ai sensi dell'articolo 3 , paragrafo 1 , primo comma , i mercati seguenti :

Regno del Belgio e Granducato del Lussemburgo Anversa , Bruxelles

Regno di Danimarca Copenaghen

Repubblica federale di Germania Amburgo , Monaco , Francoforte , Duesseldorf , Colonia

Repubblica francese Parigi-Rungis , Marsiglia , Rouen , Dieppe , Perpignan , Nantes , Bordeaux , Lione , Tolosa

Irlanda Dublino

Repubblica italiana Milano

Regno dei Paesi Bassi Rotterdam

Regno di Gran Bretagna e Irlanda del Nord Londra , Liverpool , Glasgow .

Articolo 5

1 . Su ciascun mercato d'importazione rappresentativo , i corsi dei prodotti importati vengono rilevati giornalmente , per prodotto e per provenienza , come appresso :

a ) sono constatati :

_ per ciascuna varietà o ciascun tipo di prodotto in causa ,

_ per l'insieme dei calibri disponibili ;

b ) essi devono riferirsi :

_ a prodotti della categoria di qualità I ,

_ o , in mancanza di questi , a prodotti commercializzati nella categoria di qualità II ,

_ o , quando i prodotti della categoria di qualità I rappresentino meno del 50 % dei quantitativi totali del prodotto e della provenienza in causa venduti sul mercato , a prodotti rispondenti alle categorie di qualità I e II ;

c ) essi vengono constatati nella fase importatore / grossista o , se non sono disponibili in tale fase , in quella grossista / rivenditore al minuto .

2 . I corsi rilevati conformemente al disposto del paragrafo 1 e constatati nella fase grossista / rivenditore al minuto vengono diminuiti di un importo uguale al 9 % , per tener conto del margine commerciale del grossista , e di un elemento uguale a 0,5 u.c./100 kg per tener conto delle spese di manutenzione , delle tasse e dei diritti di mercato .

Articolo 6

Ogni giorno di mercato gli Stati membri comunicano alla Commissione , per ciascun prodotto e mercato rappresentativo e per ciascuna provenienza :

a ) i corsi quali sono definiti all'articolo 5 , riportati all'occorrenza alla fase importatore / grossista e indicati :

_ per varietà per le pere estive , le arance e gli agrumi a frutto piccolo per i quali è fissato un prezzo di riferimento ,

_ per tipo colturale per i cetrioli e i pomodori ,

_ per tipo di colore ( polpa bianca , polpa gialla ) per le pesche ,

_ per gruppo di varietà per le mele e le prugne ,

_ per prodotto per ciascuno degli altri prodotti considerati ,

fermo restando che i corsi di cui al 3 , 4 e 5 trattino sono pari alla media ponderata dei corsi rilevati per ciascuna varietà ;

b ) gli elementi che devono essere detratti da tali corsi a titolo dei dazi doganali ;

c ) per quanto possibile , i corsi cui sono applicati i coefficienti vigenti , dopo detrazione dei dazi doganali ;

d ) gli elementi che devono essere detratti a titolo della tasse all'importazione , diverse dai dazi doganali , la cui incidenza sia compresa nei corsi ;

e ) per quanto possibile , i corsi da considerare per il calcolo del prezzo d'entrata ;

f ) i quantitativi totali di ciascun prodotto commercializzati su tale mercato , eventualmente suddivisi per varietà , gruppo di varietà o tipo ;

g ) i quantitativi commercializzati nella categoria di qualità I , quando per quest'ultima vengono comunicati i corsi .

Articolo 7

Il regolamento ( CEE ) n . 1291/70 è abrogato .

Il presente regolamento entra in vigore il 19 agosto 1974 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 9 agosto 1974 .

Per la Commissione

Il Presidente

Francois-Xavier ORTOLI