31974R1985

Regolamento (CEE) n. 1985/74 della Commissione, del 25 luglio 1974, relativo alle modalità di fissazione dei prezzi di riferimento e di determinazione dei prezzi franco frontiera per le carpe

Gazzetta ufficiale n. L 207 del 29/07/1974 pag. 0030 - 0031
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 1 pag. 0007
edizione speciale greca: capitolo 04 tomo 1 pag. 0035
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 1 pag. 0007
edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 1 pag. 0011
edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 1 pag. 0011


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( 1 ) GU n . L 236 del 27 . 10 . 1970 , pag . 5 .

( 2 ) GU n . L 167 del 22 . 6 . 1974 , pag . 1 .

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1985/74 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1974

relativo alle modalità di fissazione dei prezzi di riferimento e di determinazione dei prezzi franco frontiera per le carpe

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 2142/70 del Consiglio , del 20 ottobre 1970 , relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1555/74 ( 2 ) , in particolare l'articolo 18 bis , paragrafo 5 ,

considerando che l'articolo 18 bis , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 2142/70 dispone che per le carpe possono essere fissati prezzi di riferimento prima dell'inizio di ogni campagna di commercializzazione ; che detti prezzi possono essere differenziati per periodi da determinarsi all'interno di ogni campagna di commercializzazione in funzione dell'andamento stagionale dei corsi ;

considerando che il paragrafo 2 del predetto articolo 18 bis dispone che i prezzi di riferimento sono fissati in base alla media dei prezzi alla produzione rilevati nelle zone produttrici rappresentative della Comunità nei tre anni che precedono la data di fissazione del prezzo di riferimento per un prodotto definito nelle sue caratteristiche commerciali ; che è opportuno definire ai sensi del presente regolamento le nozioni di carpe , di zona produttrice rappresentativa e di prezzo alla produzione ;

considerando che hanno rilevanza commerciale soltanto le carpe vive del peso minimo di 800 g ; che occorre pertanto limitare l'applicazione del predetto articolo 18 bis a tali prodotti ;

considerando che l'allevamento delle carpe nella Comunità è caratterizzato da grande dispersione ; che una regione che rappresenta il 15 % della produzione comunitaria è pertanto da considerarsi come zona produttrice rappresentativa ;

considerando che i prezzi alla produzione in dette zone rappresentative differiscono all'interno di una campagna di commercializzazione ; che a decorrere dal 16 novembre tali prezzi rivelano una tendenza al ribasso ; che occorre pertanto suddividere corrispondentemente la campagna di commercializzazione ;

considerando che il paragrafo 3 del predetto articolo 18 bis prevede la possibilità di fissare una tassa di compensazione quando il prezzo franco frontiera di un quantitativo commerciale usuale di carpe di una determinata provenienza è inferiore al prezzo di riferimento ; che un quantitativo di almeno 1 000 kg di carpe puo essere sonsiderato un quantitativo commerciale usuale ;

considerando che , per stabilire i prezzi franco frontiera nel modo più preciso possibile , occorre determinare le informazioni che devono essere prese in considerazione , ossia , oltre ai prezzi indicati nei documenti doganali e commerciali , ogni altra informazione relativa ai prezzi praticati dai paesi terzi ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento si applica alle carpe vive del peso minimo di 800 g .

Articolo 2

1 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione , anteriormente al 1 giugno di ogni anno , i prezzi medi mensili alla produzione rilevati nelle zone rappresentative di produzione , nonché i quantitativi di carpe commercializzati . Tali comunicazioni devono riferirsi ai tre anni precedenti la fissazione dei prezzi di riferimento . Per prezzo alla produzione si intende il prezzo di vendita dal produttore al commercio all'ingrosso .

2 . Le zone produttrici rappresentative sono le seguenti :

Germania : Oberfalz

il complesso delle zone Oberfranken / Mittelfranken ;

Francia : Dombes

il complesso delle zone Brenne / Sologne .

Articolo 3

E fissato un prezzo di riferimento per le carpe :

_ per il periodo dal 1 agosto al 15 novembre ;

_ per il periodo dal 16 novembre al 31 luglio dell'anno successivo .

Articolo 4

1 . I prezzi franco frontiera sono stabiliti per ciascuna provenienza sulla base di tutti i dati disponibili e segnatamente delle comunicazioni degli Stati membri . A tal fine , gli Stati membri si avvalgono in particolare delle indicazioni contenute nei documenti doganali che accompagnano i prodotti importati , nelle fatture ed in tutti gli altri documenti commerciali . Essi comunicano giornalmente alla Commissione i prezzi rilevati , per ciascuna quantità commerciale usuale e per ciascuna provenienza , al passaggio della frontiera della Comunità .

2 . Per la determinazione dei prezzi franco frontiera è tenuto conto altresì di qualsiasi altra informazione concernente i prezzi praticati dai paesi terzi , che si tratti dei prezzi :

a ) praticati all'esportazione dai paesi terzi ;

b ) rilevati all'importazione nella Comunità ;

c ) osservati sui mercati dei paesi terzi esportatori .

3 . Per la ricerca delle informazioni è fatto ricorso in particolare alle fonti seguenti :

a ) informazioni ufficiali pubblicate dalle autorità autorizzate dai paesi terzi esportatori ;

b ) informazioni pubblicate dalla stampa specializzata in materia di produzione e di commercio sia negli Stati membri che nei paesi terzi ;

c ) informazioni fornite dalle organizzazioni professionali rappresentative della produzione e del commercio sia negli Stati membri che nei paesi terzi .

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1 agosto 1974 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 25 luglio 1974 .

Per la Commissione

Il Presidente

Francois-Xavier ORTOLI