Regolamento (CEE) n. 1777/74 della Commissione, del 9 luglio 1974, che fissa alcuni elementi di calcolo dell' imposta all' importazione e del prezzo limite per l' ovoalbumina e la lattoalbumina
Gazzetta ufficiale n. L 186 del 10/07/1974 pag. 0019 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 6 pag. 0016
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 11 pag. 0006
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 6 pag. 0016
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 7 pag. 0231
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 7 pag. 0231
++++ ( 1 ) GU n . 130 del 28 . 6 . 1967 , pag . 2596/67 . ( 2 ) GU n . L 116 del 28 . 5 . 1971 , pag . 9 . ( 3 ) GU n . 134 del 30 . 6 . 1967 , pag . 2836/67 . ( 4 ) GU n . 134 del 30 . 6 . 1967 , pag . 2834/67 . REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1777/74 DELLA COMMISSIONE del 9 luglio 1974 che fissa alcuni elementi di calcolo dell'imposta all'importazione e del prezzo limite per l'ovoalbumina e la lattoalbumina LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento n . 170/67/CEE del Consiglio , del 27 giugno 1967 , che istaura un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina e che abroga il regolamento n . 48/67/CEE ( 1 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1081/71 ( 2 ) , in particolare gli articoli 3 e 5 , paragrafo 5 , considerando che il regolamento n . 201/67/CEE della Commissione , del 28 giugno 1967 , relativo alle modalità d'applicazione del regolamento n . 170/67/CEE , che instaura un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina e che abroga il regolamento n . 48/67/CEE ( 3 ) , ha fissato i coefficienti che si devono applicare ai prelievi per le uova in guscio onde ottenere gli importi dell'imposta all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina ; considerando che , a norma del regolamento n . 200/67/CEE della Commissione , del 28 giugno 1967 , che fissa gli importi delle imposte all'importazione ed i prezzi limite per alcune albumine per il periodo dal 1 luglio al 31 ottobre 1967 ( 4 ) , i prezzi limite di tali prodotti sono stati fissati tenendo conto : _ per il minor valore della materia base , di un importo uguale a quello utilizzato per i prodotti separati , derivati dalle uova in guscio ; _ per le spese di trasformazione , di importi valutati forfettariamente a : 0,7325 uc / kg per le albumine essiccate , 0,0950 uc / kg per le altre albumine ; considerando che attualmente non occorre differenziare il minor valore della materia base , a seconda che essa sia destinata alla produzione dei prodotti separati , derivati dalle uova in guscio , o alla produzione delle ovoalbumine e lattoalbumine ; considerando che l'evoluzione delle tecniche e dei prezzi induce per contro a riesaminare i dati su cui ci si è basati per calcolare i coefficienti e gli importi forfettari di cui sopra ; che tali dati hanno subito modifiche sostanziali , soprattutto per quanto concerne le spese di rottura , di pastorizzazione , di congelamento , di essiccazione e d'imballaggio ; che si devono pertanto fissare nuovi coefficienti e nuovi importi forfettari ; considerando che il comitato di gestione per il pollame e le uova non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 I coefficienti di cui all'articolo 3 del regolamento n . 170/67/CEE sono fissati come segue : a ) per i prodotti di cui all'articolo 1 a ) u di detto regolamento : 4,06 ; b ) per i prodotti di cui all'articolo 1 a ) 2 di detto regolamento : 0,55 . Articolo 2 Le spese di trasformazione di cui all'articolo 5 , paragrafo 1 , del regolamento n . 170/67/CEE sono fissate come segue : a ) per i prodotti di cui all'articolo 1 a ) 1 di detto regolamento : 0,9200 uc / kg ; b ) per i prodotti di cui all'articolo 1 a ) 2 di detto regolamento : 0,1200 uc / kg . Articolo 3 Ai prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n . 170/67/CEE si applica il disposto degli articoli 1-5 del regolamento n . 163/67/CEE . Tuttavia , i riferimenti all'articolo 8 , nonché all'articolo 8 , paragrafo 2 , del regolamento n . 122/67/CEE si devono intendere come riferimenti all'articolo 5 , paragrafo 3 , del regolamento n . 170/67/CEE . Articolo 4 Il regolamento n . 201/67/CEE è abrogato . Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il 1 agosto 1974 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 9 luglio 1974 . Per la Commissione Il Presidente Francois-Xavier ORTOLI