31974R1777

Regolamento (CEE) n. 1777/74 della Commissione, del 9 luglio 1974, che fissa alcuni elementi di calcolo dell' imposta all' importazione e del prezzo limite per l' ovoalbumina e la lattoalbumina

Gazzetta ufficiale n. L 186 del 10/07/1974 pag. 0019 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 6 pag. 0016
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 11 pag. 0006
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 6 pag. 0016
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 7 pag. 0231
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 7 pag. 0231


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( 1 ) GU n . 130 del 28 . 6 . 1967 , pag . 2596/67 .

( 2 ) GU n . L 116 del 28 . 5 . 1971 , pag . 9 .

( 3 ) GU n . 134 del 30 . 6 . 1967 , pag . 2836/67 .

( 4 ) GU n . 134 del 30 . 6 . 1967 , pag . 2834/67 .

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1777/74 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 1974

che fissa alcuni elementi di calcolo dell'imposta all'importazione e del prezzo limite per l'ovoalbumina e la lattoalbumina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento n . 170/67/CEE del Consiglio , del 27 giugno 1967 , che istaura un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina e che abroga il regolamento n . 48/67/CEE ( 1 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1081/71 ( 2 ) , in particolare gli articoli 3 e 5 , paragrafo 5 ,

considerando che il regolamento n . 201/67/CEE della Commissione , del 28 giugno 1967 , relativo alle modalità d'applicazione del regolamento n . 170/67/CEE , che instaura un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina e che abroga il regolamento n . 48/67/CEE ( 3 ) , ha fissato i coefficienti che si devono applicare ai prelievi per le uova in guscio onde ottenere gli importi dell'imposta all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina ;

considerando che , a norma del regolamento n . 200/67/CEE della Commissione , del 28 giugno 1967 , che fissa gli importi delle imposte all'importazione ed i prezzi limite per alcune albumine per il periodo dal 1 luglio al 31 ottobre 1967 ( 4 ) , i prezzi limite di tali prodotti sono stati fissati tenendo conto :

_ per il minor valore della materia base , di un importo uguale a quello utilizzato per i prodotti separati , derivati dalle uova in guscio ;

_ per le spese di trasformazione , di importi valutati forfettariamente a :

0,7325 uc / kg per le albumine essiccate ,

0,0950 uc / kg per le altre albumine ;

considerando che attualmente non occorre differenziare il minor valore della materia base , a seconda che essa sia destinata alla produzione dei prodotti separati , derivati dalle uova in guscio , o alla produzione delle ovoalbumine e lattoalbumine ;

considerando che l'evoluzione delle tecniche e dei prezzi induce per contro a riesaminare i dati su cui ci si è basati per calcolare i coefficienti e gli importi forfettari di cui sopra ; che tali dati hanno subito modifiche sostanziali , soprattutto per quanto concerne le spese di rottura , di pastorizzazione , di congelamento , di essiccazione e d'imballaggio ; che si devono pertanto fissare nuovi coefficienti e nuovi importi forfettari ;

considerando che il comitato di gestione per il pollame e le uova non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I coefficienti di cui all'articolo 3 del regolamento n . 170/67/CEE sono fissati come segue :

a ) per i prodotti di cui all'articolo 1 a ) u di detto regolamento : 4,06 ;

b ) per i prodotti di cui all'articolo 1 a ) 2 di detto regolamento : 0,55 .

Articolo 2

Le spese di trasformazione di cui all'articolo 5 , paragrafo 1 , del regolamento n . 170/67/CEE sono fissate come segue :

a ) per i prodotti di cui all'articolo 1 a ) 1 di detto regolamento : 0,9200 uc / kg ;

b ) per i prodotti di cui all'articolo 1 a ) 2 di detto regolamento : 0,1200 uc / kg .

Articolo 3

Ai prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n . 170/67/CEE si applica il disposto degli articoli 1-5 del regolamento n . 163/67/CEE . Tuttavia , i riferimenti all'articolo 8 , nonché all'articolo 8 , paragrafo 2 , del regolamento n . 122/67/CEE si devono intendere come riferimenti all'articolo 5 , paragrafo 3 , del regolamento n . 170/67/CEE .

Articolo 4

Il regolamento n . 201/67/CEE è abrogato .

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1 agosto 1974 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 9 luglio 1974 .

Per la Commissione

Il Presidente

Francois-Xavier ORTOLI