31974R1469

Regolamento (CEE) n. 1469/74 del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativo alla concessione di un aiuto speciale in favore di alcuni tabacchi utilizzati per la fasciatura di sigari

Gazzetta ufficiale n. L 165 del 20/06/1974 pag. 0001 - 0002


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( 1 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972 , pag . 14 .

( 3 ) GU n . 34 del 27 . 3 . 1964 , pag . 586/64 .

( 4 ) GU n . L 100 del 27 . 4 . 1972 , pag . 4 .

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1469/74 DEL CONSIGLIO

del 4 giugno 1974

relativo alla concessione di un aiuto speciale in favore di alcuni tabacchi utilizzati per la fasciatura di sigari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 43 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ,

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio è stata istituita dal regolamento ( CEE ) n . 727/70 del Consiglio , del 21 aprile 1970 ( 1 ) , modificato da ultimo dall'atto di adesione ( 2 ) ; che il regime dei prezzi definito dagli articoli da 2 a 7 di tale regolamento era applicabile per la prima volta al raccolto 1970 ;

considerando che , prima dell'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati , la maggior parte del tabacco prodotto nella Comunità beneficiava di una garanzia di prezzo accordata dall'organizzazione nazionale del mercato per consentire lo smercio dei tabacchi raccolti anteriormente al 1970 ;

considerando che , per alcune varietà che non beneficiavano delle garanzie offerte dall'organizzazione nazionale del mercato , il passaggio al regime comune ha sollevato talune difficoltà ; che , per le varietà Round Tip , Scafati e Sumatra I , il ribasso dei prezzi registrato negli scambi internazionali per i tabacchi di tale tipo utilizzati per la fasciatura dei sigari ha in effetti ostacolato lo smercio dei quantitativi raccolti in Italia prima dell'entrata in vigore del regolamento ( CEE ) n . 727/70 ed ha provocato la formazione di giacenze ;

considerando che in queste condizioni lo smercio di tali giacenze , che sono escluse dal beneficio del premio previsto dall'organizzazione comune dei mercati , ha comportato per i trasformatori delle perdite rilevanti i cui effetti sono ricaduti sui produttori ; che , per rimediare a tale situazione , è opportuno garantire con la concessione di un aiuto lo smercio di questi quantitativi residui a condizioni comparabili a quelle offerte dall'organizzazione comune dei mercati ; che a tal fine , poiché i tabacchi in questione hanno subito le operazioni di prima trasformazione e di condizionamento , è opportuno accordare l'aiuto ai trasformatori di questi tabacchi ;

considerando che , per controllare la fondatezza delle singole domande di aiuto , è necessario limitare la concessione di quest'ultimo ai quantitativi registrati presso le competenti autorità italiane ;

considerando che l'importo dell'aiuto puo essere determinato partendo dall'importo fissato per il tabacco in foglia del raccolto 1970 , adeguato al tabacco in colli in funzione dei costi di trasformazione , e diminuendo l'importo così ottenuto di una percentuale che rappresenti la differenza normale tra i prezzi del tabacco realizzati nel 1970 e quelli realizzati gli anni precedenti ;

considerando che , in deroga al regolamento n . 17/64/CEE del Consiglio , del 5 febbraio 1964 , relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 847/72 ( 4 ) , è opportuno che le spese effettuate dalla Repubblica italiana in questo settore vengano finanziate dal Fondo nell'ambito del periodo di contabilizzazione 1970 ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Per il tabacco in colli delle varietà Round Tip , Scafati e Sumatra I dei raccolti 1968 e 1969 prodotto nella Comunità è concesso , per i quantitativi registrati presso le autorità competenti dello Stato membro interessato , un aiuto speciale alle persone fisiche o giuridiche che ne abbiano curato la prima trasformazione e il condizionamento .

2 . L'aiuto è di 4,449 unità di conto per chilogrammo di tabacco in colli .

Articolo 2

In deroga agli articoli 5 e 6 del regolamento n . 17/64/CEE , la spesa sostenuta dalla Repubblica italiana per il tabacco di cui all'articolo 1 che si trovava in giacenza al momento della messa in applicazione del regolamento ( CEE ) n . 727/70 è finanziata dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia nell'ambito del periodo di contabilizzazione 1970 . A tal fine , le disposizioni regolamentari relative a detto periodo si applicano a tale spesa .

Articolo 3

Le modalità di applicazione del presente regolamento , in particolare quelle che prevedono i mezzi amministrativi di controllo , sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento ( CEE ) n . 727/70 .

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Lussemburgo , addì 4 giugno 1974 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . ERTL