Regolamento (CEE) n. 956/74 della Commissione, del 22 aprile 1974, che modifica la versione olandese dei regolamenti (CEE) n. 1770/72 e (CEE) n. 3282/73 relativi al settore del vino
Gazzetta ufficiale n. L 109 del 23/04/1974 pag. 0020 - 0020
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 10 pag. 0189
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 7 pag. 0209
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 7 pag. 0209
++++ ( 1 ) GU n . L 99 del 5 . 5 . 1970 , pag . 20 . ( 2 ) GU n . L 269 del 26 . 9 . 1973 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 295 del 23 . 10 . 1973 , pag . 8 . ( 4 ) GU n . L 42 del 14 . 2 . 1974 , pag . 4 . ( 5 ) GU n . L 191 del 21 . 8 . 1972 , pag . 31 . ( 6 ) GU n . L 337 del 6 . 12 . 1973 , pag . 20 . REGOLAMENTO ( CEE ) N . 956/74 DELLA COMMISSIONE del 22 aprile 1974 che modifica la versione olandese dei regolamenti ( CEE ) n . 1770/72 e ( CEE ) n . 3282/73 relativi al settore del vino LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 816/70 del Consiglio , del 28 aprile 1970 , relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2592/73 ( 2 ) , in particolare l'articolo 28 , paragrafo 5 , e l'articolo 30 , paragrafo 4 , considerando che alcuni errori di traduzione sono contenuti nella versione olandese del regolamento ( CEE ) n . 2865/73 della Commissione , del 16 ottobre 1973 , che modifica il regolamento ( CEE ) n . 1770/72 e stabilisce gli elenchi degli organismi e dei laboratori abilitati ad emettere il documento che accompagna i vini importati in provenienza dai paesi terzi , destinati al consumo umano diretto ( 3 ) , e del regolamento ( CEE ) n . 373/74 della Commissione , del 13 febbraio 1974 , che completa il regolamento ( CEE ) n . 3282/73 , relativo alla definizione dell'imbottigliatore e dell'imbottigliamento ( 4 ) ; che è pertanto necessario rettificare detti regolamenti ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Nella versione olandese dell'articolo 10 bis del regolamento ( CEE ) n . 1770/72 della Commissione , del 3 agosto 1972 ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2865/73 , i termini " de datum van de inwerkingtreding " sono sostituiti , con effetto dal 1 ottobre 1973 , dai termini " de datum van het van toepassing worden " . Articolo 2 La versione olandese dell'articolo 3 bis , primo comma , del regolamento ( CEE ) n . 3282/73 della Commissione , del 5 dicembre 1973 ( 6 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 373/74 , è sostituita , con effetto dal 17 febbraio 1974 , dal testo seguente : " Onder bottelaar wordt verstaan : de natuurlijke of rechtspersoon of groep van deze personen die wijn bottelt of voor zijn rekening laat bottelen " . Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 22 aprile 1974 . Per la Commissione Il Presidente Francois-Xavier ORTOLI