31974R0683

Regolamento (CEE) n. 683/74 della Commissione, del 27 marzo 1974, che modifica il regolamento (CEE) n. 1054/73 che stabilisce le modalità relative all'aiuto per i bachi da seta

Gazzetta ufficiale n. L 083 del 28/03/1974 pag. 0013 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 5 pag. 0204
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 10 pag. 0155
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 5 pag. 0204
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 7 pag. 0167
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 7 pag. 0167


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( 1 ) GU n . L 100 del 27 . 4 . 1972 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 105 del 20 . 4 . 1973 , pag . 4 .

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 683/74 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 1974

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 1054/73 che stabilisce le modalità relative all'aiuto per i bachi da seta

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 845/72 del Consiglio , del 24 aprile 1972 , relativo a misure speciali in favore della bachicoltura ( 1 ) , in particolare l'articolo 2 , paragrafo 5 ,

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1054/73 della Commissione , del 18 aprile 1973 ( 2 ) , ha fissato le modalità relative all'aiuto per i bachi da seta per la campagna di allevamento 1973/1974 ; che , in funzione dell'esperienza acquisita , è opportuno mantenere le disposizioni di questo regolamento per le future campagne ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 1054/73 è sostituito dal seguente testo :

" L'aiuto per i bachi da seta allevati nella Comunità , previsto dall'articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 845/72 , viene accordato alle condizioni definite negli articoli seguenti " .

Articolo 2

Al paragrafo 1 dell'articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 1054/73 , i termini " 31 dicembre 1973 " sono sostituiti dai termini " 30 novembre di ogni anno " .

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1 aprile 1974 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 27 marzo 1974 .

Per la Commissione

Il Presidente

Francois-Xavier ROTOLI