31974R0468

Regolamento (CEE) n. 468/74 della Commissione, del 26 febbraio 1974, che modifica il regolamento (CEE) n. 1767/68 della Commissione relativo al regime dei prezzi minimi all'esportazione verso i paesi terzi di bulbi, tuberi e radici tuberose da fiore

Gazzetta ufficiale n. L 056 del 27/02/1974 pag. 0015 - 0015
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 5 pag. 0202
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 10 pag. 0148
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 5 pag. 0202
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 7 pag. 0163
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 7 pag. 0163


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( 1 ) GU n . L 55 del 2 . 3 . 1968 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 271 del 7 . 11 . 1968 , pag . 7 .

( 3 ) GU n . L 82 del 6 . 4 . 1972 , pag . 12 .

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 468/74 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 1974

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 1767/68 della Commissione relativo al regime dei prezzi minimi all'esportazione verso i paesi terzi di bulbi , tuberi e radici tuberose da fiore

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 234/68 del Consiglio , del 27 febbraio 1968 , relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura ( 1 ) , in particolare l'articolo 7 , paragrafo 2 ,

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 176/68 della Commissione , del 6 novembre 1968 , relativo al regime dei prezzi minimi all'esportazione verso i paesi terzi di bulbi , tuberi e radici tuberose da fiore ( 2 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 688/72 ( 3 ) , prevede all'articolo 1 , paragrafo 1 , che i prezzi minimi all'esportazione siano fissati ogni anno entro il 31 gennaio , salvo quelli per Begonie , Sinningia , Gladioli , Dahlie e Lilium , che devono essere adottati entro il 31 marzo ; che il paragrafo 3 dello stesso articolo dispone che ciascuno Stato membro comunica , entro il 1 marzo di ogni anno per Begonie , Sinningia , Gladioli , Dahlie e Lilium ed entro il 1 gennaio per gli altri prodotti soggetti al regime dei prezzi minimi all'esportazione , ogni elemento di valutazione sull'evoluzione dei prezzi sui mercati internazionali e sul livello dei prezzi minimi da fissare ;

considerando che negli ultimi anni la modifica del metodo di produzione dei bulbi di Lilium ha determinato un anticipo della raccolta e della commercializzazione ; che è nell'interesse tanto dei produttori e dei commercianti quanto degli acquirenti che la fissazione dei prezzi minimi all'esportazione venga anticipata ; che a tal fine puo essere presa in considerazione la data del 31 gennaio ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le piante vive ed i prodotti della floricoltura ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . All'articolo 1 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1767/68 , i termini " e Lilium " sono soppressi .

2 . Al paragrafo 3 dello stesso articolo , i termini " e Lilium " sono soppressi .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 26 febbraio 1974 .

Per la Commissione

Il Presidente

Francois-Xavier ORTOLI