31974R0419

Regolamento (CEE) n. 419/74 del Consiglio, del 18 febbraio 1974, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Gazzetta ufficiale n. L 049 del 21/02/1974 pag. 0002 - 0002
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 10 pag. 0143
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 7 pag. 0158
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 7 pag. 0158
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 65 pag. 0013
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 65 pag. 0013


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( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 13 .

( 2 ) GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972 , pag . 14 .

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 419/74 DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 1974

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea e in particolare gli articoli 42 e 43 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ,

considerando che è risultato che al passaggio da una campagna lattiera all'altra possono manifestarsi difficoltà dovute a modifiche dei prezzi ; che è pertanto necessario prevedere la possibilità di adottare disposizioni transitorie e che occorre quindi completare in tal senso il regolamento ( CEE ) n . 804/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 1 ) , modificato da ultimo dall'atto di adesione ( 2 ) ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il seguente articolo è inserito nel regolamento ( CEE ) n . 804/68 :

" Articolo 5 bis

Allo scopo di evitare perturbazioni sul mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari , dovute alla modifica dei prezzi in occasione del passaggio da una campagna lattiera all'altra , possono essere adottate le misure necessarie secondo la procedura di cui all'articolo 30 .

Tuttavia , una misura che preveda la tassazione dei prodotti lattiero-caseari immagazzinati prima dell'inizio di una nuova campagna lattiera , puo essere decisa soltanto dal Consiglio , che delibera su proposta della Commissione , secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43 , paragrafo 2 , del trattato " .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 18 febbraio 1974 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . ERTL