Regolamento (CEE) n. 305/74 del Consiglio, del 4 febbraio 1974, recante conclusione dell'accordo, sotto forma di scambio di lettere, relativo alla codifica dell'articolo 7 dell'allegato 6 del protocollo addizionale all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia
Gazzetta ufficiale n. L 034 del 07/02/1974 pag. 0007 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 2 pag. 0024
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 6 pag. 0124
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 2 pag. 0024
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 5 pag. 0095
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 5 pag. 0095
++++ ( 1 ) GU n . L 293 del 29 . 12 . 1972 , pag . 3 . REGOLAMENTO ( CEE ) N . 305/74 DEL CONSIGLIO del 4 febbraio 1974 recante conclusione dell'accordo , sotto forma di scambio di lettere , relativo alla modifica dell'articolo 7 dell'allegato 6 del protocollo addizionale all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 238 , vista la raccomandazione della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo , considerando che il 23 novembre 1973 è stato firmato a Bruxelles , sotto forma di scambio di lettere , l'accordo relativo alla modifica dell'articolo 7 dell'allegato 6 del protocollo addizionale all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia ( 1 ) , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 A nome della Comunità è concluso l'accordo , sotto forma di scambio di lettere relativo alla modifica dell'articolo 7 dell'allegato 6 del protocollo addizionale all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia . Il testo dello scambio di lettere è allegato al presente regolamento . Articolo 2 Per quanto riguarda la Comunità , il presidente del Consiglio delle Comunità europee procede , in applicazione delle disposizioni dello scambio di lettere , alla notifica che le procedure necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo sono state espletate . Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 4 febbraio 1974 . Per il Consiglio Il Presidente W . SCHEEL SCAMBIO DI LETTERE relativo alla modifica dell'articolo 7 dell'allegato 6 del protocollo addizionale allegato all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia Bruxelles , addì ... Signore , nel corso dei negoziati svoltisi il 22 maggio 1973 , le parti contraenti dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia hanno convenuto di sostituire il testo dell'articolo 7 dell'allegato 6 del protocollo addizionale allegato a detto accordo con il testo allegato alla presente lettera . Si è rimasti intesi che la nuova disposizione dell'articolo 7 dell'allegato 6 del protocollo addizionale entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si saranno notificate l'espletamento delle relative procedure . Le saremmo grati se volesse accusare ricevuta , della presente lettera e confermarci l'accordo del suo governo sul contenuto della stessa . Voglia credere , Signore , ai sensi della nostra alta considerazione . A nome del Consiglio delle Comunità europee ALLEGATO Nuovo articolo 7 dell'allegato 6 del protocollo addizionale allegato all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia " 1 . A condizione che la Turchia applichi una tassa speciale all'esportazione dell'olio d'oliva diverso da quello sottoposto a processo di raffinazione , di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune , e che detta tassa speciale si ripercuota sul prezzo all'importazione , la Comunità prende i provvedimenti necessari affinché : a ) il prelievo da applicare all'importazione nella Comunità del suddetto olio , interamente ottenuto in Turchia e trasportato da tale paese direttamente nella Comunità , sia il prelievo calcolato in conformità dell'articolo 13 del regolamento n . 136/66/CEE , relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi , applicabile al momento dell'importazione , diminuito di 0,50 unità di conto per 100 chilogrammi ; b ) l'ammontare del prelievo risultante dal calcolo di cui al punto a ) venga diminuito di un importo pari a quello della tassa speciale versata , entro un limite di 4,5 unità di conto per 100 chilogrammi . 2 . Se la Turchia non applica la tassa di cui al paragrafo 1 , la Comunità prende le disposizioni necessarie affinché il prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva diverso da quello sottoposto a processo di raffinazione , di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune , sia il prelievo calcolato in conformità dell'articolo 13 del regolamento n . 136/66/CEE , relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi , applicabile al momento dell'importazione , diminuito di 0,50 unità di conto per 100 chilogrammi . 3 . Ciascuna parte contraente adotta le misure necessarie per garantire l'applicazione del paragrafo 1 e fornisce , in caso di difficoltà e su richiesta dell'altra parte , le informazioni necessarie al buon funzionamento del sistema . 4 . Circa il funzionamento del sistema definito nel presente articolo , potranno aver luogo consultazioni in sede di Consiglio di associazione . " Bruxelles , addì ... Signori , mi pregio di accusare ricevuta della Loro lettera odierna del seguente tenore : " Nel corso dei negoziati svoltisi il 22 maggio 1973 , le parti contraenti dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia hanno convenuto di sostituire il testo dell'articolo 7 dell'allegato 6 del protocollo addizionale allegato a detto accordo con il testo allegato alla presente lettera . Si è rimasti intesi che la nuova disposizione dell'articolo 7 dell'allegato 6 del protocollo addizionale entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si saranno notificate l'espletamento delle relative procedure . Le saremmo grati se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermarci l'accordo del Suo governo sul contenuto della stessa . " Mi pregio di confermare l'accordo del governo turco sul contenuto della loro lettera . Vogliano credere , Signori , ai sensi della mia alta considerazione . Per il presidente della Repubblica di Turchia ALLEGATO Nuovo articolo 7 dell'allegato 6 del protocollo addizionale allegato all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia " 1 . A condizione che la Turchia applici una tassa speciale all'esportazione dell'olio d'oliva diverso da quello sottoposto a processo di raffinazione , di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune , e che detta tassa speciale si ripercuota sul prezzo all'importazione , la Comunità prende i provvedimenti necessari affinché : a ) il prelievo da applicare all'importazione nella Comunità del suddetto olio , interamente ottenuto in Turchia e trasporto da tale paese direttamente nella Comunità , sia il prelievo calcolato in conformità dell'articolo 13 del regolamento n . 136/66/CEE , relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi , applicabile al momento dell'importazione , diminuito di 0,50 unità di conto per 100 chilogrammi ; b ) l'ammontare del prelievo risultante dal calcolo di cui al punto a ) venga diminuito di un importo pari a quello della tassa speciale versata , entro un limite di 4,5 unità di conto per 100 chilogrammi . 2 . Se la Turchia non applica la tassa di cui al paragrafo 1 , la Comunità prende le disposizioni necessarie affinché il prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva diverso da quello sottoposto a processo di raffinazione , di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune , sia il prelievo calcolato in conformità dell'articolo 13 del regolamento n . 136/66/CEE , relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi , applicabile al momento dell'importazione , diminuito di 0,50 unità di conto per 100 chilogrammi . 3 . Ciascuna parte contraente adotta le misure necessarie per garantire l'applicazione del paragrafo 1 e fornisce , in caso di difficoltà e su richiesta dell'altra parte , le informazioni necessarie al buon funzionamento del sistema . 4 . Circa il funzionamento del sistema definito nel presente articolo , potranno aver luogo consultazioni in sede di Consiglio di associazione . "