Corte di giustizia - Istruzioni al cancelliere /* VERSIONE CODIFICATA CF 382Y0215(01) */
Gazzetta ufficiale n. L 350 del 28/12/1974 pag. 0033 - 0038
edizione speciale greca: capitolo 01 tomo 4 pag. 0035
edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 01 pag. 0268 - 0273
edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 01 pag. 0268 - 0273
++++ ISTRUZIONI AL CANCELLIERE Indice Pag . Sezione prima _ Delle attribuzioni della concelleria ( artt . 1-10 ) ... 34 Sezione seconda _ Della tenuta del registro ( artt . 11-16 ) ... 36 Sezione terza _ Della tariffa di cancelleria e delle spese di giustizia ( artt . 17-22 ) ... 37 Sezione quarta _ Delle pubblicazioni della Corte ( artt . 23-25 ) ... 38 Disposizioni finali ( artt . 26-27 ) ... 38 LA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE , visti gli articoli 15 , 16 , paragrafo 5 , e 72 del regolamento di procedura , su proposta del presidente della Corte , su proposta del cancelliere per quanto riguarda la tariffa della cancelleria , HA ADOTTATO LE PRESENTI ISTRUZIONI AL CANCELLIERE : SEZIONE PRIMA DELLE ATTRIBUZIONI DELLA CANCELLERIA Articolo 1 par . 1 Gli uffici della cancelleria sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 , salvo i giorni festivi indicati nell'allegato I del regolamento di procedura . Fuori dell'orario di apertura al pubblico della cancelleria , gli atti di procedura possono essere validamente depositati presso l'agente incaricato della sorveglianza , che annota la data e l'ora del deposito . par . 2 Quando la Corte od una sezione tengono una pubblica udienza , gli uffici della cancelleria sono in ogni caso aperti al pubblico mezz'ora prima dell'inizio dell'udienza . Articolo 2 Il cancelliere è responsabile della tenuta dei fascicoli delle cause in corso ed ha cura che siano tenuti aggiornati . Articolo 3 par . 1 Gli originali delle sentenze , ordinanze e decisioni vengono stesi a cura del cancelliere . Egli li sottopone alla firma dei competenti magistrati . par . 2 Il cancelliere provvede acché le notifiche e comunicazioni previste dai trattati CECA , CEE e CEEA , dagli statuti CECA , CEE e CEEA , da qualsiasi altro atto che attribuisca competenza alla Corte di giustizia , nonché dal regolamento di procedura , vengano effettuate in conformità alle disposizioni del regolamento stesso ; trasmette copia dell'atto da notificare o comunicare mediante lettera raccomandata da lui sottoscritta , specificando il numero della causa , il numero del registro e , sommariamente , la natura dell'atto . Copia di tale lettera è allegata all'atto originale . par . 3 Gli atti del procedimento ed i documenti ad esso relativi sono notificati alle parti . Se vengono depositati in un solo esemplare documenti molto voluminosi , il cancelliere , sentito il giudice relatore , avverte le parti , mediante lettera raccomandata , che possono prenderne visione in cancelleria . par . 4 Quando nelle conclusioni dell'atto introduttivo viene direttamente invocata l'illegalità di un atto emanante da un'istituzione comunitaria che non è parte in causa , il cancelliere trasmette copia dell'atto introduttivo a detta istituzione , in conformità al secondo comma degli articoli 18 degli statuti della Corte di giustizia CEE e CEEA , e 21 dello statuto della Corte di giustizia CECA . Il cancelliere non trasmette altre memorie a detta istituzione , a meno che questa non sia stata ammessa ad intervenire ai sensi dell'articolo 93 , par . 4 , del regolamento di procedura . Articolo 4 par . 1 Su richiesta della parte interessata puo essere rilasciata una ricevuta per qualsiasi atto di procedura depositato in cancelleria . par . 2 Salvo espressa autorizzazione del presidente o della Corte , il cancelliere rifiuta di accettare o , se del caso , restituisce senza indugio , mediante plico raccomandato , qualsiasi atto o documento non previsto dal regolamento o non redatto nella lingua processuale . par . 3 Se la data del deposito in cancelleria di un atto di procedura è diversa da quella della sua iscrizione nel registro , ne viene fatta annotazione sull'atto stesso . Articolo 5 par . 1 Il cancelliere , sentito il presidente ed il giudice relatore , adotta le necessarie disposizioni per garantire l'applicazione dell'articolo 38 , paragrafo 7 , del regolamento di procedura . Fissa il termine previsto nel citato articolo mediante lettera racomandata con ricevuta di ritorno . Ove l'interessato non ottemperi alla richiesta del cancelliere , questi sottopone la questione al presidente della Corte . par . 2 L'invito rivolto alla cancelleria del collegio arbitrale di cui all'articolo 101 , paragrafo 3 , del regolamento di procedura viene fatto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno . Il fascicolo viene restituito alla cancelleria del collegio arbitrale dopo la pronuncia della sentenza della Corte o dopo la cancellazione della causa dal ruolo . Articolo 6 par . 1 In calce all'originale della sentenza o dell'ordinanza pronunciata in pubblica udienza , viene fatta annotazione della sua pubblicazione ; tale annotazione , redatta nella lingua processuale , è del seguente tenore : " Deciso e pronunciato in pubblica udienza a ... , il ... Il cancelliere : Il presidente : ( firma ) ( firma ) " par . 2 Le annotazioni in margine alle sentenze di cui agli articoli 66 , paragrafo 4 , 94 , paragrafo 6 , 97 , paragrafo 3 , 100 , paragrafo 3 , e 102 , paragrafo 2 , del regolamento di procedura , sono apposte nella lingua processuale ; esse vengono siglate dal presidente e dal cancelliere . Articolo 7 par . 1 Prima di ogni pubblica udienza della Corte o di una sezione , il cancelliere redige , nella lingua processuale , un ruolo d'udienza . Tale ruolo contiene : _ la data , l'ora ed il luogo in cui si tiene l'udienza ; _ l'indicazione delle cause che saranno chiamate ; _ i nomi delle parti ; _ i nomi e la qualità degli agenti , consulenti ed avvocati delle parti . Il ruolo d'udienza è affisso all'ingresso dell'aula di udienza . par . 2 Il cancelliere redige , nella lingua processuale , il processo verbale di ogni udienza pubblica . Tale processo verbale contiene : _ la data ed il luogo in cui si tiene l'udienza ; _ i nomi dei giudici , degli avvocati generali e del cancelliere presenti ; _ l'indicazione della causa ; _ i nomi delle parti ; _ i nomi e qualità degli agenti , consulenti ed avvocati delle parti ; _ i nomi , cognomi , qualità e domicilio dei testi o periti che sono stati sentiti ; _ l'indicazione delle prove esperite in udienza ; _ l'indicazione degli atti e documenti depositati dalle parti in corso d'udienza ; _ i provvedimenti adottati in udienza dalla Corte , dalla sezione , dal presidente della Corte o dal presidente di sezione . Se per la discussione orale di una sola causa occorrono più udienze successive , puo venir redatto un unico processo verbale . Articolo 8 Il cancelliere si assicura che le persone o gli enti incaricati di un'indagine o di una perizia , ai sensi dell'articolo 49 del regolamento di procedura , dispongano dei mezzi necessari per adempiere al compito loro affidato . Articolo 9 L'attestazione di cui all'articolo 33 , lettera b ) , del regolamento di procedura viene trasmessa al consulente od avvocato , su loro richiesta , qualora cio sia necessario per il regolare svolgimento del procedimento . L'attestazione è rilasciata dal cancelliere . Articolo 10 Ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 32 del regolamento di procedura , un estratto del ruolo d'udienza è preventivamente trasmesso al ministro degli affari esteri dello Stato in cui siede la Corte . SEZIONE SECONDA DELLA TENUTA DEL REGISTRO Articolo 11 Il cancelliere risponde della regolare tenuta del registro delle cause sottoposte alla Corte . Articolo 12 All'atto dell'iscrizione nel registro di una istanza introduttiva , la causa riceve un numero d'ordine seguito dal millesimo dell'anno in corso con un'indicazione relativa al nome del proponente o all'oggetto della domanda . Le cause vengono designate col predetto numero . Alle domande di provvedimenti urgenti si appone il numero della causa principale , seguito dalla lettera " R " . Articolo 13 Le pagine del registro sono previamente numerate . Il registro è periodicamente vistato e siglato dal presidente e dal cancelliere in margine all'ultima iscrizione fatta . Articolo 14 Sono iscritti nel registro gli atti di procedura relativi alle cause sottoposte alla Corte ed in ispecie i documenti prodotti dalle parti e le notifiche effettuate dal cancelliere . Gli allegatti agli atti di procedura vengono separatamente iscritti quando non siano depositati contemporaneamente all'atto cui si riferiscono . Articolo 15 par . 1 Le iscrizioni sono fatte di seguito nell'ordine cronologico in cui gli atti vengono depositati . Esse vengono numerate in ordine progressivo e senza interruzione . par . 2 L'iscrizione viene effettuata subito dopo il deposito in cancelleria dell'atto di procedura . Qualora l'atto sia emanato dalla Corte , l'iscrizione viene effettuata il giorno stesso in cui l'atto è adottato . par . 3 L'iscrizione comprende le indicazioni necessarie ad identificare l'atto ed in ispecie : _ la data d'iscrizione ; _ l'indicazione della causa ; _ la natura dell'atto ; _ la data dell'atto stesso . Viene effettuata nella lingua processuale ; i numeri sono iscritti in cifre e sono ammesse le abbreviazioni correnti . par . 4 Qualora sia necessario procedere a delle rettifiche , ne è fatta a margine annotazione che è siglata dal cancelliere . Articolo 16 Il numero d'ordine dell'iscrizione viene apposto sulla prima pagina di ogni atto emanato dalla Corte . Sull'originale di ogni atto depositato dalle parti viene annotata l'iscrizione nel registro mediante l'apposizione di un timbro che contiene nella lingua processuale , il testo seguente : " Iscritto nel registro della Corte di giustizia , col n . ... Lussemburgo , il ... " . Tale annotazione è firmata dal cancelliere . SEZIONE TERZA DELLA TARIFFA DI CANCELLERIA E DELLE SPESE DI GIUSTIZIA Articolo 17 Solo i diritti di cancelleria menzionati nella presente sezione possono venir riscossi . Articolo 18 Il pagamento dei diritti di cancelleria viene effettuato in contanti alla cassa della Corte oppure mediante accreditamento al conto della Corte presso la banca indicata sull'avviso di pagamento . Articolo 19 Qualora la parte che è tenuta a corrispondere i diritti di cancelleria sia ammessa al gratuito patrocinio , si applicano le disposizioni dell'articolo 76 , paragrafo 5 , del regolamento di procedura . Articolo 20 I diritti di cancelleria sono i seguenti : a ) spedizione di una sentenza o di un'ordinanza , copia autentica di un atto di procedura o d'un processo verbale , estratto del registro della Corte , copia autentica del registro della Corte , copia autentica estratta ai sensi dell'articolo 72 , lettera b ) , del regolamento di procedura : 60 franchi lussemburghesi la pagina ; b ) traduzioni effettuate ai sensi dell'articolo 72 , lettera b ) , del regolamento di procedura : 500 franchi lussemburghesi la pagina . Una pagina contiene 40 linee al massimo . I diritti di cui sopra si applicano al primo esemplare ; per ogni copia supplementare essi sono di 50 franchi lussemburghesi per ogni pagina o frazione di pagina . I diritti indicati nel presente articolo sono soggetti , dal 1 gennaio 1975 , ad un aumento del dieci per cento , ogni qualvolta aumenti nella stessa misura l'indice del costo della vita , pubblicato dal governo del Granducato del Lussemburgo . Articolo 21 par . 1 Qualora alla cassa della Corte venga chiesto un anticipo ai sensi degli articoli 47 , paragrafo 3 , 51 , paragrafo 1 , e 76 , paragrafo 5 , del regolamento di procedura , il cancelliere invita l'interessato a presentare una distinta dettagliata delle spese per le quali esso chiede l'anticipo . Il cancelliere chiede ai testimoni un documento giustificativo del loro mancato lucro ed agli esperti una notula degli onorari relativi all'opera prestata . par . 2 Il cancelliere dispone attraverso la cassa della Corte il pagamento delle somme dovute in conformità al precedente paragrafo verso quietanza o prova del versamento bancario . Qualora egli ritenga che l'importo richiesto sia eccessivo , puo ridurlo d'ufficio o scaglionare il pagamento nel tempo . par . 3 Il cancelliere dispone attraverso la cassa della Corte il rimborso delle spese della rogatoria , dovute in conformità all'articolo 3 del regolamento addizionale , al Foro indicato dall'organo competente di cui all'articolo 2 del citato regolamento , nella valuta dello Stato di cui trattasi e verso prova del versamento bancario . par . 4 Il cancelliere dispone attraverso la cassa della Corte il pagamento dell'anticipo contemplato all'articolo 5 , secondo comma , del regolamento addizionale , in conformità al disposto del paragrafo 2 , secondo comma , del presente articolo . Articolo 22 par . 1 Se si debbono ricuperare gli importi versati per il gratuito patrocinio ai sensi dell'articolo 76 , paragrafo 5 , del regolamento di procedura , questi vengono richiesti per mezzo di lettera raccomandata firmata dal cancelliere . In tale lettera vanno indicati l'importo da rimborsare , le modalità ed il termine di pagamento . La stessa disposizione si applica nell'ipotesi prevista dall'articolo 72 , lettera a ) , del regolamento di procedura e dall'articolo 21 , paragrafi 1 , 3 e 4 , delle presenti istruzioni . par . 2 In caso di mancato pagamento delle somme richieste nel termine fissato dal cancelliere , questi chiede alla Corte di emanare un'ordinanza esecutiva , di cui richiede l'esecuzione forzata , ai sensi degli articoli 44 e 92 del trattato CECA , 187 e 192 del trattato CEE , 159 e 164 del trattato CEEA . Qualora mediante sentenza od ordinanza una parte sia stata condannata a rimborsare delle spese alla cassa della Corte , il cancelliere , in mancanza di pagamento nel termine fissato , richiede l'esecuzione forzata per il ricupero di dette spese . SEZIONE QUARTA DELLE PUBBLICAZIONI DELLA CORTE Articolo 23 Le pubblicazioni della Corte vengono fatte sotto la responsabilità del cancelliere . Articolo 24 E pubblicata , nelle lingue di cui all'articolo 1 del regolamento n . 1 del Consiglio , una Raccolta della giurisprudenza della Corte che , salvo diversa decizione , contiene le sentenze con le conclusioni degli avvocati generali , i pareri e le ordinanze relative a provvedimenti urgenti , pronunciati nel corso dell'anno solare . Articolo 25 Il cancelliere ha cura che vengano pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee : a ) le comunicazioni relative alle istanze introduttive di cui all'articolo 16 , paragrafo 6 , del regolamento di procedura ; b ) i provvedimenti di cancellazione delle cause dal ruolo ; c ) salvo diversa decisione della Corte , il dispostivo delle sentenze e delle ordinanze relative a provvedimenti urgenti ; d ) la composizione delle sezioni ; e ) la nomina del presidente della Corte ; f ) la nomina del cancelliere ; g ) la nomina del vicecancelliere e dell'amministratore . DISPOSIZIONI FINALI Articolo 26 Le presenti istruzioni sostituiscono quelle adottate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee il 23 giugno 1960 ( GU n . 72 del 18 . 11 . 1960 , pag . 1417/60 ) , modificate con decisioni della Corte 6 aprile 1962 ( GU n . 34 del 5 . 5 . 1962 , pag . 1115/62 ) e 13 lugilo 1965 ( GU n . 141 del 3 . 8 . 1965 , pag . 2413/65 ) . Articolo 27 Le presenti istruzioni , che fanno fede nelle lingue di cui all'articolo 29 , paragrafo 1 , del regolamento di procedura , verranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Adottato a Lussemburgo , il 4 dicembre 1974 .