31974Q1228(03)

Corte di giustizia - Istruzioni al cancelliere /* VERSIONE CODIFICATA CF 382Y0215(01) */

Gazzetta ufficiale n. L 350 del 28/12/1974 pag. 0033 - 0038
edizione speciale greca: capitolo 01 tomo 4 pag. 0035
edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 01 pag. 0268 - 0273
edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 01 pag. 0268 - 0273


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ISTRUZIONI AL CANCELLIERE

Indice

Pag .

Sezione prima _ Delle attribuzioni della concelleria ( artt . 1-10 ) ... 34

Sezione seconda _ Della tenuta del registro ( artt . 11-16 ) ... 36

Sezione terza _ Della tariffa di cancelleria e delle spese di giustizia ( artt . 17-22 ) ... 37

Sezione quarta _ Delle pubblicazioni della Corte ( artt . 23-25 ) ... 38

Disposizioni finali ( artt . 26-27 ) ... 38

LA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visti gli articoli 15 , 16 , paragrafo 5 , e 72 del regolamento di procedura ,

su proposta del presidente della Corte ,

su proposta del cancelliere per quanto riguarda la tariffa della cancelleria ,

HA ADOTTATO LE PRESENTI ISTRUZIONI AL CANCELLIERE :

SEZIONE PRIMA

DELLE ATTRIBUZIONI DELLA CANCELLERIA

Articolo 1

par . 1

Gli uffici della cancelleria sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 , salvo i giorni festivi indicati nell'allegato I del regolamento di procedura .

Fuori dell'orario di apertura al pubblico della cancelleria , gli atti di procedura possono essere validamente depositati presso l'agente incaricato della sorveglianza , che annota la data e l'ora del deposito .

par . 2

Quando la Corte od una sezione tengono una pubblica udienza , gli uffici della cancelleria sono in ogni caso aperti al pubblico mezz'ora prima dell'inizio dell'udienza .

Articolo 2

Il cancelliere è responsabile della tenuta dei fascicoli delle cause in corso ed ha cura che siano tenuti aggiornati .

Articolo 3

par . 1

Gli originali delle sentenze , ordinanze e decisioni vengono stesi a cura del cancelliere . Egli li sottopone alla firma dei competenti magistrati .

par . 2

Il cancelliere provvede acché le notifiche e comunicazioni previste dai trattati CECA , CEE e CEEA , dagli statuti CECA , CEE e CEEA , da qualsiasi altro atto che attribuisca competenza alla Corte di giustizia , nonché dal regolamento di procedura , vengano effettuate in conformità alle disposizioni del regolamento stesso ; trasmette copia dell'atto da notificare o comunicare mediante lettera raccomandata da lui sottoscritta , specificando il numero della causa , il numero del registro e , sommariamente , la natura dell'atto . Copia di tale lettera è allegata all'atto originale .

par . 3

Gli atti del procedimento ed i documenti ad esso relativi sono notificati alle parti .

Se vengono depositati in un solo esemplare documenti molto voluminosi , il cancelliere , sentito il giudice relatore , avverte le parti , mediante lettera raccomandata , che possono prenderne visione in cancelleria .

par . 4

Quando nelle conclusioni dell'atto introduttivo viene direttamente invocata l'illegalità di un atto emanante da un'istituzione comunitaria che non è parte in causa , il cancelliere trasmette copia dell'atto introduttivo a detta istituzione , in conformità al secondo comma degli articoli 18 degli statuti della Corte di giustizia CEE e CEEA , e 21 dello statuto della Corte di giustizia CECA .

Il cancelliere non trasmette altre memorie a detta istituzione , a meno che questa non sia stata ammessa ad intervenire ai sensi dell'articolo 93 , par . 4 , del regolamento di procedura .

Articolo 4

par . 1

Su richiesta della parte interessata puo essere rilasciata una ricevuta per qualsiasi atto di procedura depositato in cancelleria .

par . 2

Salvo espressa autorizzazione del presidente o della Corte , il cancelliere rifiuta di accettare o , se del caso , restituisce senza indugio , mediante plico raccomandato , qualsiasi atto o documento non previsto dal regolamento o non redatto nella lingua processuale .

par . 3

Se la data del deposito in cancelleria di un atto di procedura è diversa da quella della sua iscrizione nel registro , ne viene fatta annotazione sull'atto stesso .

Articolo 5

par . 1

Il cancelliere , sentito il presidente ed il giudice relatore , adotta le necessarie disposizioni per garantire l'applicazione dell'articolo 38 , paragrafo 7 , del regolamento di procedura .

Fissa il termine previsto nel citato articolo mediante lettera racomandata con ricevuta di ritorno .

Ove l'interessato non ottemperi alla richiesta del cancelliere , questi sottopone la questione al presidente della Corte .

par . 2

L'invito rivolto alla cancelleria del collegio arbitrale di cui all'articolo 101 , paragrafo 3 , del regolamento di procedura viene fatto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno .

Il fascicolo viene restituito alla cancelleria del collegio arbitrale dopo la pronuncia della sentenza della Corte o dopo la cancellazione della causa dal ruolo .

Articolo 6

par . 1

In calce all'originale della sentenza o dell'ordinanza pronunciata in pubblica udienza , viene fatta annotazione della sua pubblicazione ; tale annotazione , redatta nella lingua processuale , è del seguente tenore :

" Deciso e pronunciato

in pubblica udienza a ... , il ...

Il cancelliere : Il presidente :

( firma ) ( firma ) "

par . 2

Le annotazioni in margine alle sentenze di cui agli articoli 66 , paragrafo 4 , 94 , paragrafo 6 , 97 , paragrafo 3 , 100 , paragrafo 3 , e 102 , paragrafo 2 , del regolamento di procedura , sono apposte nella lingua processuale ; esse vengono siglate dal presidente e dal cancelliere .

Articolo 7

par . 1

Prima di ogni pubblica udienza della Corte o di una sezione , il cancelliere redige , nella lingua processuale , un ruolo d'udienza .

Tale ruolo contiene :

_ la data , l'ora ed il luogo in cui si tiene l'udienza ;

_ l'indicazione delle cause che saranno chiamate ;

_ i nomi delle parti ;

_ i nomi e la qualità degli agenti , consulenti ed avvocati delle parti .

Il ruolo d'udienza è affisso all'ingresso dell'aula di udienza .

par . 2

Il cancelliere redige , nella lingua processuale , il processo verbale di ogni udienza pubblica .

Tale processo verbale contiene :

_ la data ed il luogo in cui si tiene l'udienza ;

_ i nomi dei giudici , degli avvocati generali e del cancelliere presenti ;

_ l'indicazione della causa ;

_ i nomi delle parti ;

_ i nomi e qualità degli agenti , consulenti ed avvocati delle parti ;

_ i nomi , cognomi , qualità e domicilio dei testi o periti che sono stati sentiti ;

_ l'indicazione delle prove esperite in udienza ;

_ l'indicazione degli atti e documenti depositati dalle parti in corso d'udienza ;

_ i provvedimenti adottati in udienza dalla Corte , dalla sezione , dal presidente della Corte o dal presidente di sezione .

Se per la discussione orale di una sola causa occorrono più udienze successive , puo venir redatto un unico processo verbale .

Articolo 8

Il cancelliere si assicura che le persone o gli enti incaricati di un'indagine o di una perizia , ai sensi dell'articolo 49 del regolamento di procedura , dispongano dei mezzi necessari per adempiere al compito loro affidato .

Articolo 9

L'attestazione di cui all'articolo 33 , lettera b ) , del regolamento di procedura viene trasmessa al consulente od avvocato , su loro richiesta , qualora cio sia necessario per il regolare svolgimento del procedimento .

L'attestazione è rilasciata dal cancelliere .

Articolo 10

Ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 32 del regolamento di procedura , un estratto del ruolo d'udienza è preventivamente trasmesso al ministro degli affari esteri dello Stato in cui siede la Corte .

SEZIONE SECONDA

DELLA TENUTA DEL REGISTRO

Articolo 11

Il cancelliere risponde della regolare tenuta del registro delle cause sottoposte alla Corte .

Articolo 12

All'atto dell'iscrizione nel registro di una istanza introduttiva , la causa riceve un numero d'ordine seguito dal millesimo dell'anno in corso con un'indicazione relativa al nome del proponente o all'oggetto della domanda . Le cause vengono designate col predetto numero .

Alle domande di provvedimenti urgenti si appone il numero della causa principale , seguito dalla lettera " R " .

Articolo 13

Le pagine del registro sono previamente numerate .

Il registro è periodicamente vistato e siglato dal presidente e dal cancelliere in margine all'ultima iscrizione fatta .

Articolo 14

Sono iscritti nel registro gli atti di procedura relativi alle cause sottoposte alla Corte ed in ispecie i documenti prodotti dalle parti e le notifiche effettuate dal cancelliere .

Gli allegatti agli atti di procedura vengono separatamente iscritti quando non siano depositati contemporaneamente all'atto cui si riferiscono .

Articolo 15

par . 1

Le iscrizioni sono fatte di seguito nell'ordine cronologico in cui gli atti vengono depositati .

Esse vengono numerate in ordine progressivo e senza interruzione .

par . 2

L'iscrizione viene effettuata subito dopo il deposito in cancelleria dell'atto di procedura .

Qualora l'atto sia emanato dalla Corte , l'iscrizione viene effettuata il giorno stesso in cui l'atto è adottato .

par . 3

L'iscrizione comprende le indicazioni necessarie ad identificare l'atto ed in ispecie :

_ la data d'iscrizione ;

_ l'indicazione della causa ;

_ la natura dell'atto ;

_ la data dell'atto stesso .

Viene effettuata nella lingua processuale ; i numeri sono iscritti in cifre e sono ammesse le abbreviazioni correnti .

par . 4

Qualora sia necessario procedere a delle rettifiche , ne è fatta a margine annotazione che è siglata dal cancelliere .

Articolo 16

Il numero d'ordine dell'iscrizione viene apposto sulla prima pagina di ogni atto emanato dalla Corte .

Sull'originale di ogni atto depositato dalle parti viene annotata l'iscrizione nel registro mediante l'apposizione di un timbro che contiene nella lingua processuale , il testo seguente :

" Iscritto nel registro della Corte di giustizia , col n . ...

Lussemburgo , il ... " .

Tale annotazione è firmata dal cancelliere .

SEZIONE TERZA

DELLA TARIFFA DI CANCELLERIA E DELLE SPESE DI GIUSTIZIA

Articolo 17

Solo i diritti di cancelleria menzionati nella presente sezione possono venir riscossi .

Articolo 18

Il pagamento dei diritti di cancelleria viene effettuato in contanti alla cassa della Corte oppure mediante accreditamento al conto della Corte presso la banca indicata sull'avviso di pagamento .

Articolo 19

Qualora la parte che è tenuta a corrispondere i diritti di cancelleria sia ammessa al gratuito patrocinio , si applicano le disposizioni dell'articolo 76 , paragrafo 5 , del regolamento di procedura .

Articolo 20

I diritti di cancelleria sono i seguenti :

a ) spedizione di una sentenza o di un'ordinanza , copia autentica di un atto di procedura o d'un processo verbale , estratto del registro della Corte , copia autentica del registro della Corte , copia autentica estratta ai sensi dell'articolo 72 , lettera b ) , del regolamento di procedura : 60 franchi lussemburghesi la pagina ;

b ) traduzioni effettuate ai sensi dell'articolo 72 , lettera b ) , del regolamento di procedura : 500 franchi lussemburghesi la pagina .

Una pagina contiene 40 linee al massimo .

I diritti di cui sopra si applicano al primo esemplare ; per ogni copia supplementare essi sono di 50 franchi lussemburghesi per ogni pagina o frazione di pagina .

I diritti indicati nel presente articolo sono soggetti , dal 1 gennaio 1975 , ad un aumento del dieci per cento , ogni qualvolta aumenti nella stessa misura l'indice del costo della vita , pubblicato dal governo del Granducato del Lussemburgo .

Articolo 21

par . 1

Qualora alla cassa della Corte venga chiesto un anticipo ai sensi degli articoli 47 , paragrafo 3 , 51 , paragrafo 1 , e 76 , paragrafo 5 , del regolamento di procedura , il cancelliere invita l'interessato a presentare una distinta dettagliata delle spese per le quali esso chiede l'anticipo .

Il cancelliere chiede ai testimoni un documento giustificativo del loro mancato lucro ed agli esperti una notula degli onorari relativi all'opera prestata .

par . 2

Il cancelliere dispone attraverso la cassa della Corte il pagamento delle somme dovute in conformità al precedente paragrafo verso quietanza o prova del versamento bancario .

Qualora egli ritenga che l'importo richiesto sia eccessivo , puo ridurlo d'ufficio o scaglionare il pagamento nel tempo .

par . 3

Il cancelliere dispone attraverso la cassa della Corte il rimborso delle spese della rogatoria , dovute in conformità all'articolo 3 del regolamento addizionale , al Foro indicato dall'organo competente di cui all'articolo 2 del citato regolamento , nella valuta dello Stato di cui trattasi e verso prova del versamento bancario .

par . 4

Il cancelliere dispone attraverso la cassa della Corte il pagamento dell'anticipo contemplato all'articolo 5 , secondo comma , del regolamento addizionale , in conformità al disposto del paragrafo 2 , secondo comma , del presente articolo .

Articolo 22

par . 1

Se si debbono ricuperare gli importi versati per il gratuito patrocinio ai sensi dell'articolo 76 , paragrafo 5 , del regolamento di procedura , questi vengono richiesti per mezzo di lettera raccomandata firmata dal cancelliere . In tale lettera vanno indicati l'importo da rimborsare , le modalità ed il termine di pagamento .

La stessa disposizione si applica nell'ipotesi prevista dall'articolo 72 , lettera a ) , del regolamento di procedura e dall'articolo 21 , paragrafi 1 , 3 e 4 , delle presenti istruzioni .

par . 2

In caso di mancato pagamento delle somme richieste nel termine fissato dal cancelliere , questi chiede alla Corte di emanare un'ordinanza esecutiva , di cui richiede l'esecuzione forzata , ai sensi degli articoli 44 e 92 del trattato CECA , 187 e 192 del trattato CEE , 159 e 164 del trattato CEEA .

Qualora mediante sentenza od ordinanza una parte sia stata condannata a rimborsare delle spese alla cassa della Corte , il cancelliere , in mancanza di pagamento nel termine fissato , richiede l'esecuzione forzata per il ricupero di dette spese .

SEZIONE QUARTA

DELLE PUBBLICAZIONI DELLA CORTE

Articolo 23

Le pubblicazioni della Corte vengono fatte sotto la responsabilità del cancelliere .

Articolo 24

E pubblicata , nelle lingue di cui all'articolo 1 del regolamento n . 1 del Consiglio , una Raccolta della giurisprudenza della Corte che , salvo diversa decizione , contiene le sentenze con le conclusioni degli avvocati generali , i pareri e le ordinanze relative a provvedimenti urgenti , pronunciati nel corso dell'anno solare .

Articolo 25

Il cancelliere ha cura che vengano pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee :

a ) le comunicazioni relative alle istanze introduttive di cui all'articolo 16 , paragrafo 6 , del regolamento di procedura ;

b ) i provvedimenti di cancellazione delle cause dal ruolo ;

c ) salvo diversa decisione della Corte , il dispostivo delle sentenze e delle ordinanze relative a provvedimenti urgenti ;

d ) la composizione delle sezioni ;

e ) la nomina del presidente della Corte ;

f ) la nomina del cancelliere ;

g ) la nomina del vicecancelliere e dell'amministratore .

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Le presenti istruzioni sostituiscono quelle adottate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee il 23 giugno 1960 ( GU n . 72 del 18 . 11 . 1960 , pag . 1417/60 ) , modificate con decisioni della Corte 6 aprile 1962 ( GU n . 34 del 5 . 5 . 1962 , pag . 1115/62 ) e 13 lugilo 1965 ( GU n . 141 del 3 . 8 . 1965 , pag . 2413/65 ) .

Articolo 27

Le presenti istruzioni , che fanno fede nelle lingue di cui all'articolo 29 , paragrafo 1 , del regolamento di procedura , verranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Adottato a Lussemburgo , il 4 dicembre 1974 .