31974Q1228(01)

Corte di giustizia - Regolamento di procedura /* VERSIONE CODIFICATA CF 382Y0215(01) */

Gazzetta ufficiale n. L 350 del // pag. 0001 - 0028


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CORTE DI GIUSTIZIA

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

SOMMARIO

pag .

Disposizione preliminare ( articolo 1 ) ... 3

Titolo primo _ Dell'ordinamento della Corte

Capo I _ Dei giudici e degli avvocati generali ( artt . 2-6 ) ... 4

Capo II _ Della presidenza della Corte e delle sezioni ( artt . 7-11 ) ... 4

Capo III _ Della cancelleria ... 5

Sezione prima _ Del cancelliere e dei canncellieri aggiunti ( artt . 12-19 ) ... 5

Sezione seconda _ Dei servizi della Corte ( artt . 20-23 ) ... 6

Capo IV _ Dei relatori aggiunti ( art . 24 ) ... 7

Capo V _ Del funzionamento della Corte ( artt . 25-28 ) ... 7

Capo VI _ Del regime linguistico ( artt . 29-31 ) ... 8

Capo VII _ Dei diritti e doveri degli agenti , consulenti ed avvocati ( artt . 32-36 ) ... 9

Titolo secondo _ Del procedimento

Capo I _ Della fase scritta ( artt . 37-44 ) ... 10

Capo II _ Dell'istruzione della causa ... 12

Sezione prima _ Dei mezzi istruttori ( artt . 45-46 ) ... 12

Sezione seconda _ Della citazione e dell'audizione dei testimoni e dei periti ( artt . 47-53 ) 13

Sezione terza _ Della chiusura dell'istruzione ( art . 54 ) ... 15

Capo III _ Della fase orale ( artt . 55-62 ) ... 15

Capo IV _ Delle sentenze ( artt . 63-68 ) ... 16

Capo V _ Delle spese ( artt . 69-75 ) ... 17

Capo VI _ Del gratuito patrocinio ( art . 76 ) ... 18

Capo VII _ Della rinuncia agli atti ( artt . 77-78 ) ... 18

Capo VIII _ Delle notifiche ( art . 79 ) ... 18

Capo IX _ Dei termini ( artt . 80-82 ) ... 19

Titolo terzo _ Dei procedimenti speciali

Capo I _ Della sospensione dell'esecuzione e degli altri provvedimenti urgenti mediante procedimento sommario ( artt . 83-90 ) ... 19

Capo II _ Degli incidenti ( artt . 91-92 ) ... 21

Capo III _ Dell'intervento ( art . 93 ) ... 21

Capo IV _ Delle sentenze in contumacia e dell'opposizione ( art . 94 ) ... 21

Capo V _ Dell'attribuzione di determinate cause alle sezioni ( artt . 95-96 ) ... 22

Capo VI _ Dei mezzi straordinari di ricorso ... 23

Sezione prima _ Dell'opposizione di terzo ( art . 97 ) ... 23

Sezione seconda _ Della revocazione ( artt . 98-100 ) ... 23

Capo VII _ Dei ricorsi contro le decisioni del collegio arbitrale ( art . 101 ) ... 24

Capo VIII _ Dell'interpretazione delle sentenze ( art . 102 ) ... 24

Capo IX _ Delle domande di pronuncia pregiudiziale e delle altre domande in materia d'interpretazione ( artt . 103-104 ) ... 24

Capo X _ Dei procedimenti speciali previsti dagli artt . 103 , 104 , 105 del trattato CEEA ( artt . 105-106 ) ... 25

Capo XI _ Dei pareri ( artt . 107-109 ) ... 25

Disposizioni finali ( artt . 110-113 ) ... 26

Allegato I _ Decisione sui giorni festivi ... 27

Allegato II _ Decisione sui termini relativi alla distanza ... 28

LA CORTE DI GIUSTIZIA ,

visti i poteri attribuiti alla Corte di giustizia dal trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio , dal trattato istitutivo della Comunità economica europea e dal trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica ( Euratom ) ,

visti gli articoli 3 e 4 della convenzione relativa a talune istituzioni comuni alle Comunità europee ,

visti gli articoli 20 , 28 e 44 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ,

visto l'articolo 44 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea ,

visto l'articolo 45 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea dell'energia atomica ,

visto l'articolo 8 del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee ,

visti gli articoli 17 _ 20 e 142 , n . 4 , dell'atto relativo alle condizioni di adesione allegato al trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica , come pure alla decisione relativa all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio ,

vista l'approvazione unanime del Consiglio delle Comunità europee in data 26 novembre 1974 ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO DI PROCEDURA :

DISPOSIZIONE PRELIMINARE

Articolo 1

Nelle disposizioni del presente regolamento :

_ il trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio è denominato ... " trattato CECA "

_ il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio è denominato ... " statuto CECA "

_ il trattato istitutivo della Comunità economica europea è denominato ... " trattato CEE "

_ il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea è denominato ... " statuto CEE " $ _ il trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica ( Euratom ) è denominato ... " trattato CECA "

_ il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea dell'energia atomica è denominato ... " statuto CEEA "

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento , il termine " istituzione " designa le istituzioni delle Comunità europee ed altresì la Banca europea per gli investimenti .

TITOLO PRIMO

DELL'ORDINAMENTO DELLA CORTE

Capo I

DEI GIUDICI E DEGLI AVVOCATI GENERALI

Articolo 2

Il periodo in cui i giudici rimangono in funzione decorre dalla data a tale effetto stabilita nell'atto di nomina . Qualora l'atto suddetto non precisi la data , il periodo decorre dalla data dell'atto stesso .

Articolo 2

par . 1

Prima di entrare in funzione , i giudici , alla prima udienza pubblica della Corte cui partecipino dopo la loro nomina , devono prestare il seguente giuramento :

" Giuro di esercitare le mie funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni . "

par . 2

Subito dopo aver prestato giuramento , i giudici sottoscrivono una dichiarazione con la quale assumono solenne impegno di rispettare , per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste , gli obblighi derivanti dalla loro carica , in particolare i doveri di onestà e di delicatezza per quanto riguarda l'accettare , dopo tale cessazione , determinate funzioni o vantaggi .

Articolo 4

Nei casi in cui la Corte è chiamata a decidere se un giudice non sia più in possesso dei requisiti richiesti ovvero non soddisfi più agli obblighi derivanti dalla sua carica , il presidente invita l'interessato a comparire in camera di consiglio , senza l'assistenza del cancelliere , per presentare le sue osservazioni .

Articolo 5

Gli articoli 2 , 3 e 4 del presente regolamento si applicano agli avvocati generali .

Articolo 6

L'ordine di precedenza fra i giudici e avvocati generali è determinato , senza distinzioni , dall'anzianità di nomina .

Se l'anzianità è pari , si tiene conto dell'età .

I giudici e avvocati generali uscenti che vengano rinominati conservano la loro anzianità .

Capo II

DELLA PRESIDENZA DELLA CORTE E DELLE SEZIONI

Articolo 7

par . 1

Subito dopo il rinnovo parziale , previsto dagli articoli 32 ter del trattato CECA , 167 del trattato CEE e 139 del trattato CEEA , i giudici eleggono tra loro , per la durata di tre anni , il presidente della Corte .

par . 2

Se il presidente della Corte cessa dal mandato prima della scadenza normale , si procede alla sua sostituzione per il periodo restante .

par . 3

Le elezioni contemplate dal presente articolo si svolgono a scrutinio segreto . E eletto il giudice che ottiene la maggioranza assoluta . Se nessun giudice ottiene la maggioranza assoluta , si procede ad un secondo scrutinio e viene eletto il giudice che ottiene il maggior numero di voti . A parità di voti , è eletto il più anziano di età .

Articolo 8

Il presidente dirige le attività e gli uffici della Corte ; ne presiede le udienze e le deliberazioni in camera di consiglio .

Articolo 9

par . 1

La Corte costituisce nel proprio seno due sezioni e decide della loro composizione ( giudici e avvocati generali ) .

par . 2

Non appena è stato depositato l'atto introduttivo , il presidente della Corte assegna la causa per l'eventuale istruttoria ad una delle sezioni e designa in seno a questa il relatore e l'avvocato generale .

Per le cause assegnate direttamente alle sezioni in forza del presente regolamento , i poteri del presidente della Corte sono esercitati dal presidente della sezione .

par . 3

Per l'istruttoria e il giudizio delle cause la Corte fissa ogni anno la composizione delle sezioni e questa viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . In ogni caso la composizione delle sezioni è tale da comprendere il presidente della sezione e , per ogni causa , il giudice relatore .

par . 4

Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti dinanzi alle sezioni .

Articolo 10

La Corte nomina per un anno i presidenti di sezione , come pure il primo avvocato generale .

Si applica l'art . 7 , par . par . 2 e 3 .

Articolo 11

In caso di assenza o d'impedimento del presidente della Corte o in caso di vacanza della presidenza , questa viene assunta da uno dei presidenti di sezione secondo l'ordine stabilito dall'art . 6 del presente regolamento .

In caso d'impedimento simultaneo del presidente della Corte e dei presidenti di sezione , o in caso di simultanea vacanza delle loro cariche , la presidenza viene assunta da uno degli altri giudici secondo l'ordine stabilito dall'art . 6 del presente regolamento .

Capo III

DELLA CANCELLERIA

Sezione prima _ Del cancelliere e dei cancellieri aggiunti

Articolo 12

par . 1

La Corte nomina il cancelliere .

Il presidente informa i membri della Corte , due settimane prima della data stabilita per la nomina , delle candidature che sono state presentate .

par . 2

Le proposte devono essere corredate da tutte le informazioni relative all'età , alla nazionalità , ai titoli universitari , alle conoscenze linguistiche , agli incarichi attuali e precedenti ed all'esperienza giudiziaria ed eventualmente internazionale dei candidati .

par . 3

Si procede alla nomina con le modalità previste dall'articolo 7 , paragrafo 3 , del presente regolamento .

par . 4

Il cancelliere è nominato per un periodo di sei anni . Puo essere rinominato .

par . 5

Le disposizioni dell'articolo 3 del presente regolamento si applicano al cancelliere .

par . 6

Il cancelliere puo essere esonerato dalle sue funzioni soltanto se egli non sia più in possesso dei requisiti richiesti ovvero non soddisfi più agli oblighi derivanti dalla sua carica ; la Corte decide dopo aver posto il cancelliere in grado di presentare le proprie osservazioni .

par . 7

Se il cancelliere cessa dalle funzioni prima del termine del suo mandato , la Corte nomina il suo successore per un periodo di sei anni .

Articolo 13

La Corte puo nominare , secondo la procedura prevista per la nomina del cancelliere , uno o più cancelliere aggiunti , incaricati di assistere il cancelliere o di sostituirlo nei limiti stabiliti dalle istruzioni per il cancelliere , previste dall'articolo 15 del presente regolamento .

Articolo 14

In caso di assenza od impedimento del cancelliere e dei cancellieri aggiunti o di simultanea vacanza dei loro posti , il presidente designa un funzionario temporaneamente incaricato delle funzioni di cancelliere .

Articolo 15

Le istruzioni per il cancelliere sono stabilite dalla Corte , su proposta del presidente .

Articolo 16

par . 1

La cancelleria tiene , sotto la responsabilità del cancelliere , un registro , vidimato dal presidente , in cui sono cronologicamente iscritti tutti gli atti di procedura ed i documenti depositati a loro sostegno , nell'ordine della loro produzione .

par . 2

Il cancelliere annota l'avvenuta iscrizione nel registro sugli originali e , a richiesta delle parti , sulle copie che esse presentano a tal fine .

par . 3

Le inserzioni nel registro e le annotazioni previste dal paragrafo 2 hanno valore di atti autentici .

par . 4

Le modalità per la tenuta del registro sono stabilite dalle istruzioni per il cancelliere previste dall'articolo 15 .

par . 5

Qualsiasi interessato puo consultare il registro ed ottenere copie od estratti in base alla tariffa della cancelleria , fissata dalla Corte su proposta del cancelliere .

Qualsiasi parte in causa puo inoltre ottenere , in base alla tariffa di cancelleria , copie conformi degli atti di procedura e copie esecutive delle ordinanze e delle sentenze .

par . 6

Nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee è pubblicato un avviso indicante la data d'iscrizione delle istanze introduttive , il nome ed il domicilio delle parti , l'oggetto della controversia e le conclusioni del ricorrente .

Articolo 17

par . 1

Sotto l'autorità del presidente , il cancelliere riceve , trasmette e conserva tutti gli atti e documenti e provvede alle notifiche previste dalle norme di procedura .

par . 2

Il cancelliere assiste la Corte , le sezioni , il presidente ed i giudici in tutti gli atti del loro ufficio .

Articolo 18

Il cancelliere custodisce i sigilli . Egli è responsabile degli archivi e provvede alle pubblicazioni della Corte .

Articolo 19

Con riserva di quanto dispongono gli articolo 4 e 27 del presente regolamento , il cancelliere assiste alle riunioni della Corte e delle sezioni .

Sezione seconda _ Dei servizi della Corte

Articolo 20

par . 1

I funzionari e gli altri dipendenti della Corte sono nominati secondo le modalità stabilite nel regolamento relativo allo statuto del personale .

par . 2

Prima di assumere le loro funzioni , i funzionari prestano , davanti al presidente assistito dal cancelliere , il seguente giuramento :

" Giuro di esercitare con piena lealtà , discrezione e coscienza le funzioni affidatemi dalla Corte di giustizia delle Comunità europee . "

Articolo 21

La Corte , su proposta del cancelliere , stabilisce e modifica il piano organizzativo dei suoi servizi .

Articolo 22

La Corte istituisce un ufficio linguistico composto da esperti che comprovino di possedere un'adeguata cultura giuridica ed un'ampia conoscenza di più lingue ufficiali della Corte .

Articolo 23

All'amministrazione della Corte , alla gestione finanziaria ed alla contabilità provvede , sotto l'autorità del presidente , il cancelliere con il concorso di un amministratore .

Capo IV

DEI RELATORI AGGIUNTI

Articolo 24

par . 1

Qualora lo ritenga necessario per lo studio e l'istruzione delle cause introdotte , la Corte propone , ai sensi degli articoli 16 dello statuto CECA e 12 degli statuti CEE e CEEA , la nomina di relatori aggiunti .

par . 2

I relatori aggiunti hanno segnatamente il compito di :

_ assistere il presidente nei procedimenti d'urgenza ;

_ assistere i giudici relatori nell'espletamento delle loro mansioni .

par . 3

Nell'adempimento delle loro funzioni i relatori aggiunti rispondono , a seconda del caso , al presidente della Corte , al presidente di una delle sezioni o ad un giudice relatore .

par . 4

Prima di assumere le loro funzioni i relatori aggiunti prestano davanti alla Corte il giuramento previsto dall'articolo 3 del presente regolamento .

Capo V

DEL FUNZIONAMENTO DELLA CORTE

Articolo 25

par . 1

Il giorno e l'ora delle riunioni della Corte vengono stabiliti dal presidente .

par . 2

Il giorno e l'ora delle riunioni delle sezioni vengono stabiliti dal presidente di ciascuna sezione .

par . 3

Per tenere una o più riunioni determinate , la Corte e le sezioni possono scegliere un luogo diverso dalla sede della Corte .

Articolo 26

par . 1

Se , a causa di assenza o d'impedimento , i giudici sono in numero pari , il giudice che ha meno anzianità ai sensi dell'art . 6 del presente regolamento si astiene dal partecipare alla deliberazione .

par . 2

Se , convocata la Corte , risulta che il quorum di sette giudici non è raggiunto , il presidente rinvia la seduta fino a che non sia raggiunto detto quorum .

par . 3

Se , in una delle sezioni , il quorum di tre giudici non è raggiunto , il presidente della sezione ne informa il presidente della Corte che designa un altro giudice per completare la sezione .

Lo stesso vale in caso di assenza o d'impedimento simultaneo dei due avvocati generali della sezione .

Articolo 27

par . 1

La Corte e le sezioni deliberano in camera di consiglio .

par . 2

Alle deliberazioni prendono parte soltanto i giudici che sono intervenuti all'udienza ed eventualmente il relatore aggiunto incaricato dello studio della causa .

par . 3

Giascuno dei giudici che prende parte alla deliberazione esprime il suo parere motivandolo .

par . 4

Prima che un punto da decidere sia sottoposto a votazione , ogni giudice puo richiedere che esso venga formulato in una lingua di sua scelta e comunicato per iscritto alla Corte od alla sezione .

par . 5

Le conclusioni adottate dalla maggioranza dei giudici in esito alla discussione finale determinano la decisione della Corte . I voti vengono espressi nell'ordine inverso a quello stabilito dall'articolo 6 del presente regolamento .

par . 6

In caso di divergenza sull'oggetto , il tenore e l'ordine delle questioni , o sull'interpretazione del voto , decide la Corte o la sezione .

par . 7

Gli avvocati generali prendono parte con voto deliberativo alle decisioni della Corte in materia amministrativa . Il cancelliere assiste a tali deliberazioni , salvo diversa decisione della Corte .

par . 8

Quando la Corte è riunita senza l'assistenza del cancelliere , essa incarica il giudice meno anziano ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento di redigere , se del caso , il verbale , che viene sottoscritto dal presidente e da tale giudice .

Articolo 28

par . 1

Salvo speciale decisione della Corte , le ferie giudiziarie sono fissate come segue :

_ dal 18 dicembre al 10 gennaio ;

_ dalla domenica che precede il giorno di Pasqua alla seconda domenica dopo Pasqua ;

_ dal 15 luglio al 15 settembre .

Durante le ferie giudiziarie , all'ufficio di presidenza , nel luogo in cui la Corte ha sede , provvede sia il presidente tenedosi in contatto con il cancelliere , sia un presidente di sezione od un altro giudice che egli inviti a sostituirlo .

par . 2

Durante le ferie giudiziarie il presidente puo , in caso d'urgenza , convocare i giudici e gli avvocati generali .

par . 3

La Corte osserva le festività legalmente riconosciute del luogo in cui ha sede .

par . 4

La Corte puo accordare permessi ai giudici ed agli avvocati generali per giustificati motivi .

Capo VI

DEL REGIME LINGUISTICO

Articolo 29

par . 1

Le lingue processuali sono il danese , il francese , l'inglese , l'irlandese , l'italiano , l'olandese e il tedesco .

par . 2

La lingua processuale è scelta dal ricorrente salve le disposizioni che seguono :

a ) Se il convenuto è uno Stato membro od una persona fisica giuridica appartenente ad uno Stato membro , la lingua processuale è quella ufficiale di tale Stato ; in caso di pluralità di lingue ufficiali il ricorrente ha facoltà di scegliere quella che preferisce .

b ) Su richiesta congiunta delle parti , la Corte puo autorizzare l'uso parziale o totale di un'altra delle lingue indicate nel par . 1 del presente articolo quale lingua processuale .

c ) Su richiesta di una parte , sentita l'altra parte e l'avvocato generale , la Corte puo autorizzare , in deroga a quanto disposto sub a ) e b ) , l'uso parziale o totale di un'altra delle lingue indicate nel par . 1 del presente articolo quale lingua processuale . La predetta richiesta non puo essere presentata dalle istituzioni delle Comunità europee .

Nelle ipotesi contemplate dall'articolo 103 del presente regolamento , la lingua ufficiale è quella della giurisdizione che rinvia alla Corte .

par . 3

La lingua processuale va usata segnatamente nelle memorie e nelle arringhe delle parti , ivi compresi gli atti e documenti allegati , ed altresì nei processi verbali e nelle decisioni della Corte .

Ogni atto o documento prodotto in allegato che sia redatto in una lingua diversa da quella processuale , è corredato da una traduzione nella lingua processuale .

Tuttavia , quando trattasi di atti o documenti voluminosi , è ammessa la presentazione di traduzioni per estratto . La Corte o la sezione possono in qualunque momento ordinare , d'ufficio o ad istanza di parte , una traduzione più completa od integrale .

par . 4

Se un teste od un perito dichiari di non potersi correttamente esprimere in una delle lingue indicate nel par . 1 del presente articolo , la Corte o la sezione li autorizza ad esprimersi in un'altra lingua . Il cancelliere provvede alla traduzione nella lingua processuale .

par . 5

Il presidente della Corte ed i presidenti di sezione nella direzione delle discussioni , il giudice relatore nella relazione preliminare e nella relazione d'udienza , i giudici e gli avvocati generali quand'abbiano da formulare domande e questi ultimi per le loro conclusioni , possono usare una delle lingue indicate nel par . 1 del presente articolo , diversa da quella processuale . Il cancelliere provvede alla traduzione nella lingua processuale .

Articolo 30

par . 1

Su richiesta d'un giudice , d'un avvocato generale o d'una parte , il cancelliere provvede alla traduzione nelle lingue di loro scelta indicate nel par . 1 dell'art . 29 di tutto quanto è stato detto e scritto nel corso del procedimento avanti la Corte o la sezione .

par . 2

Le pubblicazioni della Corte sono redatte nelle lingue indicate nell'art . 1 del regolamento n . 1 del Consiglio .

Articolo 31

Il testo redatto nella lingua processuale o , se del caso , in una delle altre lingue ufficiali di cui la Corte ha autorizzato l'uso ai sensi dell'articolo 29 , paragrafo 4 , fa fede .

Capo VII

DEI DIRITTI E DOVERI DEGLI AGENTI , CONSULENTI ED AVVOCATI

Articolo 32

par . 1

Gli agenti che rappresentano uno Stato od un'istituzione , i consulenti e gli avvocati che intervengono avanti la Corte ovvero avanti un'autorità giudiziaria da essa delegata mediante rogatoria , godono dell'immunità per le parole pronunciate e gli scritti prodotti relativi alla causa od alle parti .

par . 2

Gli agenti , consulenti ed avvocati fruiscono inoltre dei seguenti privilegi e facilitazioni :

a ) Tutti gli atti e documenti relativi alla causa sono esenti da perquisizione ed insequestrabili . In caso di contestazione , le autorità doganali e di polizia possono porre sotto sigilli gli atti ed i documenti di cui trattasi , trasmettendoli senza ritardo alla Corte per la loro verifica in presenza del cancelliere e dell'interessato .

b ) Gli agenti , consulenti ed avvocati hanno diritto all'assegnazione delle valute necessarie all'espletamento del loro incarico .

c ) Gli agenti , consulenti ed avvocati fruiscono della libertà di trasferirsi nei limiti necessarie all'espletamento del loro incarico .

Articolo 33

Per fruire dei privilegi , immunità e facilitazioni menzionati all'articolo precedente , gl'interessati devono previamente comprovare la loro qualità :

a ) gli agenti , mediante un documento ufficiale rilasciato dallo Stato o dall'istituzione che essi rappresentano ; una copia di tale documento dev'essere immediatamente trasmessa dallo Stato o dall'istituzione di cui trattasi al cancelliere della Corte ;

b ) i consulenti e gli avvocati , mediante un'attestazione sottoscritta dal cancelliere . La validità di tale attestazione è limitata ad un termine prefisso ; puo tuttavia venir prorogata o ridotta a seconda della durata del procedimento .

Articolo 34

I privilegi , le immunità e le facilitazioni di cui è fatta menzione all'articolo 32 del presente regolamento sono accordati esclusivamente nell'interesse della causa .

La Corte puo togliere l'immunità qualora ritenga che cio non pregiudichi l'interesse della causa .

Articolo 35

par . 1

Il consulente o l'avvocato , il cui comportamento avanti la Corte , una sezione od un magistrato sia incompatibile col decoro della Corte o che usi dei diritti inerenti alla sua funzione per scopi diversi da quelli per i quali essi gli sono stati riconosciuti , puo venir escluso in qualsiasi momento dal patrocinio della causa mediante ordinanza della Corte o della sezione , sentito l'avvocato generale e posto l'interessato in grado di esporre le sue difese .

Detta ordinanza è immediatamente esecutiva .

par . 2

Se un consulente od un avvocato è escluso dal patrocinio di una causa , il procedimento è sospeso fino alla scadenza del termine impartito dal presidente alla parte interessata per designare un altro consulente od avvocato .

par . 3

Le decisioni adottate in esecuzione a quanto disposto dal presente articolo possono essere revocate .

Articolo 36

Le disposizioni del presente capo si applicano ai professori ammessi a patrocinare avanti la Corte ai sensi degli articoli 20 dello statuto CECA e 17 degli statuti CEE e CEEA .

TITOLO SECONDO

DEL PROCEDIMENTO

Capo I

DELLA FASE SCRITTA

Articolo 37

par . 1

L'originale di ogni atto di procedura deve essere sottoscritto dall'agente o dall'avvocato della parte .

E depositato in cancelleria con due copie per la Corte e tante copie in più quante sono le parti in causa . Le copie devono essere autenticate della parte che le deposita .

par . 2

Le istituzioni devono inoltre produrre , nei termini fissati dalla Corte , la traduzione nelle altre lingue indicate nell'art . 1 del regolamento n . 1 del Consiglio di ogni loro atto di procedura . E applicabile l'ultimo comma del paragrafo precedente .

par . 3

Tutti gli atti di procedura devono essere datati . Ai fini dei termini processuali si terrà conto soltanto della data del deposito in cancelleria .

par . 4

Ad ogni atto di procedura deve essere allegato un fascicolo degli atti o documenti invocati a sostegno , corredato da un indice di tali atti e documenti .

par . 5

Qualora , a causa della mole di un atto o documento , ne siano esibiti soltanto degli estratti , l'interno documento , o copia completa di esso , deve essere depositato in cancelleria .

Articolo 38

par . 1

L'istanza prevista dagli articoli 22 dello statuto CECA e 19 degli statuti CEE e CEEA deve contenere :

a ) il nome e il domicilio del ricorrente ;

b ) la designazione della parte contro cui l'istanza è proposta ;

c ) l'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi invocati ;

d ) le conclusioni del ricorrente ;

e ) se del caso , le offerte di prova .

par . 2

Ai fini del procedimento l'istanza deve contenere l'elezione di domicilio nel luogo in cui ha sede la Corte . In essa deve essere indicato il nome della persona che è stata autorizzata a ricevere tutte le notifiche e ne ha fatto accettazione .

par . 3

L'avvocato che assiste o rappresenta una parte deve depositare in cancelleria un certificato da cui risulti la sua iscrizione negli albi professionali di uno degli Stati membri .

par . 4

All'istanza devono essere allegati , ove occorra , i documenti indicati dagli articoli 22 , secondo comma , dello statuto CECA e 19 , secondo comma , degli statuti CEE e CEEA .

par . 5

Se il ricorrente è una persona giuridica di diritto privato , deve allegare all'istanza :

a ) il proprio statuto ;

b ) la prova che il mandato all'avvocato è stato regolarmente conferito da un rappresentante a cio legittimato .

par . 6

Le istanze proposte ai sensi degli articoli 42 ed 89 del trattato CECA , 181 e 182 del trattato CEE e 153 e 154 del trattato CEEA devono essere corredate o da una copia della clausola compromissoria contenuta nel contratto di diritto pubblico o privato stipulato dalle Comunità o per conto di esse , ovvero da una copia del compromesso intervenuto tra gli Stati membri interessati .

par . 7

Se l'istanza non è conforme a quanto stabilito dai paragrafi 2 a 6 del presente articolo , il cancelliere impartisce un adeguato termine per regolarizzare l'istanza o produrre i documenti . In difetto della regolarizzazione dell'istanza o della produzione di documenti alla scadenza del termine suddetto , la Corte , sentito l'avvocato generale , decide se l'inosservanza delle summenzionate prescrizioni comporti l'irrecevibilità dell'istanza per vizio di forma .

Articolo 39

L'istanza è notificata alla parte convenuta . Nell'ipotesi prevista dal paragrafo 7 dell'articolo precedente , la notifica è effettuata dopo la regolarizzazione dell'istanza o dopo che la Corte ne avrà riconosciuta la ricevibilità , tenuto conto delle condizioni di forma enunciate dall'articolo precedente .

Articolo 40

par . 1

Nel termine di un mese dalla notifica dell'istanza , la parte convenuta deve presentare un controricorso contenente :

a ) il nome e il domicilio del convenuto ;

b ) gli argomenti di fatto e di diritto invocati ;

c ) le conclusioni del convenuto ;

d ) le offerte di prove .

Si applicano le disposizioni dell'articolo 38 , paragrafi 2 a 5 , del presente regolamento .

par . 2

Il termine previsto dal paragrafo precedente puo essere prorogato dal presidente su richiesta motivata della parte convenuta .

Articolo 41

par . 1

L'istanza ed il controricorso possono essere integrati da una replica del ricorrente e da una controreplica del convenuto .

par . 2

Il presidente fissa la data entro la quale gli atti suddetti devono essere depositati .

Articolo 42

par . 1

Le parti possono , anche nella replica e controreplica , proporre nuovi mezzi di prova a sostegno delle loro argomentazioni , giustificando il ritardo nella presentazione dei mezzi suddetti .

par . 2

E vietata la deduzione di mezzi nuovi in corso di causa , a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante la fase scritta .

Se , durante la fase scritta , una delle parti deduce dei mezzi nuovi ai sensi del comma precedente , il presidente puo , dopo la scadenza dei normali termini di procedura , su relazione del giudice relatore e sentito l'avvocato generale , impartire all'altra parte un termine per controdedurre su tali mezzi .

La decisione sulla ricevibilità di un mezzo nuovo è riservata alla sentenza definitiva .

Articolo 43

La Corte , sentite le parti e l'avvocato generale , puo , in qualsiasi momento , per ragione di connessione , disporre mediante ordinanza l'unione di più cause pendenti e relative allo stesso oggetto , ai fini del procedimento scritto od orale o della sentenza definitiva . La Corte puo nuovamente separarle .

Articolo 44

par . 1

Dopo il deposito della controreplica prevista dall'articolo 41 , paragrafo 1 , del presente regolamento , il presidente fissa la data per la presentazione della relazione preliminare del giudice relatore sull'opportunità d'istruire la causa . La Corte , sentito l'avvocato generale , decide se è necessario procedere all'istruzione .

La stessa procedura si applica :

a ) se la replica o la controreplica non è stata depositata entro il termine fissato in virtù dell'articolo 41 , paragrafo 2 ;

b ) se la parte in causa dichiara di rinunciare alla presentazione della replica o controreplica .

par . 2

Se la Corte decide di procedere all'istruzione e non vi provvede essa stessa , ne incarica la sezione .

Se la Corte decide di iniziare la fase orale senza istruzione , il presidente ne fissa la data .

Capo II

DELL'ISTRUZIONE DELLA CAUSA

Sezione prima _ Dei mezzi istruttori

Articolo 45

par . 1

La Corte , sentito l'avvocato generale , dispone i mezzi istruttori che ritiene opportuni mediante ordinanza che specifica i fatti da provare . L'ordinanza è notificata alle parti .

par . 2

Salvo quanto stabiliscono gli articoli 24 e 25 dello statuto CECA , 21 e 22 dello statuto CEE e 22 e 23 dello statuto CEEA , i mezzi istruttori comprendono :

a ) la comparizione personale delle parti ;

b ) la richiesta di informazione e la produzione di documenti ;

c ) la prova testimoniale ;

d ) la perizia ;

e ) l'accesso sul posto .

par . 3

La Corte assume i mezzi istruttori da essa disposti o ne incarica il giudice relatore .

L'avvocato generale partecipa all'assunzione dei mezzi istruttori .

par . 4

Sono riservati la prova contraria e l'ampliamento dei mezzi di prova .

Articolo 46

par . 1

La sezione incaricata dell'istruzione esercita i poteri attribuiti alla Corte dagli articoli 45 e 47 a 53 del presente regolamento . I poteri conferiti al presidente della Corte sono esercitati dal presidente della sezione .

par . 2

Al procedimento avanti la sezione sono applicabili gli articoli 56 e 57 del presente regolamento .

par . 3

Le parti possono assistere all'assunzione dei mezzi istruttori .

Sezione sec onda _ Della citazione e dell'audizione de testimoni e dei periti

Articolo 47

par . 1

La Corte , d'ufficio o su richiesta delle parti e sentito l'avvocato generale , ordina l'accertamento di determinati fatti per mezzo di testimoni . L'ordinanza precisa i fatti da accertare .

I testimoni sono citati dalla Corte , sia d'ufficio che su richiesta delle parti o dell'avvocato generale .

La richiesta di una parte per l'assunzione di un testimonio deve precisare i fatti sui quali esso deve essere sentito e le ragioni che ne giustificano l'audizione .

par . 2

I testimoni di cui è ritenuta necessaria l'audizione sono citati mediante ordinanza della Corte , che contiene :

a ) il cognome , il nome , la professione e il domicilio dei testimoni ;

b ) i fatti sui quali i testimoni debbono essere sentiti ;

c ) eventualmente la menzione delle disposizioni adottate dalla Corte per il rimborso delle spese sopportate dai testimoni e delle sanzioni applicabili in caso di mancata comparizione .

La suddetta ordinanza è notificata alle parti ed ai testimoni

par . 3

La Corte puo subordinare la citazione dei testimoni , di cui le parti hanno richiesto l'audizione , al previo versamento presso la cassa della Corte di un deposito , di cui stabilisce l'ammontare , che garantisca il rimborso delle spese da liquidare .

La cassa della Corte anticipa le spese necessarie per i testimoni citati d'ufficio .

par . 4

Accertata l'identità dei testimoni , il presidente li informa che dovranno confermare le loro dichiarazioni nel modo stabilito dal presente regolamento .

I testimoni depongono avanti la Corte , previa convocazione delle parti . Dopo la deposizione , il presidente puo , su richiesta delle parti o d'ufficio , porre domande ai testimoni .

La stessa facoltà spetta a ciascun giudice ed all'avvocato generale .

Il presidente puo consentire ai rappresentanti delle parti di porre delle domande ai testimoni .

par . 5

Dopo aver reso la deposizione , il testimone presta il seguente giuramento :

" Giuro di aver detto la verità , tutta la verità , nient'altro che la verità " .

La Corte , sentite le parti , puo dispensare il testimone dal prestare giuramento .

par . 6

Sotto la direzione del presidente , il cancelliere redige verbale di ogni deposizione . Letto il verbale , esso è sottoscritto dal testimone , dal presidente o dal giudice relatore e dal cancelliere . Il suddetto verbale ha valore di atto autentico .

Articolo 48

par . 1

I testimoni regolarmente citati sono tenuti ad ottemperare alla citazione ed a presentarsi all'udienza .

par . 2

Se un testimone regolarmente citato non si presenta avanti la Corte , questa puo infliggergli una sanzione pecuniaria non superiore , nel massimo , a 250 unità di conto A.M.E . e ordinare la rinnovazione della citazione a sue spese .

La stessa sanzione puo essere inflitta ad un testimone che , senza motivo legittimo , rifiuti di deporre , di prestare giuramento o di fare la dichiarazione solenne che puo eventualmente sostituirlo .

par . 3

La sanzione così inflitta puo esser revocata qualora il teste giustifichi alla Corte di essere stato legittimamente impedito .

par . 4

All'esecuzione forzata delle sanzioni o provvedimenti adottati in base al presente articolo si procede in conformità agli articoli 44 e 92 del trattato CECA 187 e 192 del trattato CEE e 159 e 164 del trattato CEEA .

Articolo 49

par . 1

La Corte puo disporre perizie . L'ordinanza con la quale si nomina il perito ne precisa l'incarico e fissa il termine per la presentazione della sua relazione .

par . 2

Il perito riceve copia dell'ordinanza e di tutti gli altri documenti necessari all'espletamento del suo incarico . E sottoposto al controllo del giudice relatore , il quale puo assistere alle operazioni peritali ed è tenuto al corrente dello svolgimento dell'incarico affidato al perito .

par . 3

Su richiesta del perito , la Corte puo disporre di procedere all'audizione di testimoni , che sono sentiti in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 47 del presente regolamento .

par . 4

Il perito puo esprimere il suo parere soltanto sui questiti che gli sono stati espressamente sottoposti .

par . 5

Dopo il deposito della relazione , la Corte puo ordinare che il perito venga sentito , previa convocazione delle parti .

Il presidente puo consentire ai rappresentanti delle parti di porre delle domande al perito .

par . 6

Dopo il deposito della relazione , il perito presta , avanti la Corte , il seguente giuramento :

" Giuro di aver adempiuto al mio incarico in coscienza ed in tutta imparzialità . "

La Corte , sentite le parti , puo dispensare il perito dal prestare giuramento .

Articolo 50

par . 1

Se una parte ricusa un testimone od un perito per incapacità , indegnità o per ogni altro motivo , o se un testimone od un perito rifiutano di deporre , di prestare giuramento o di fare la dichiarazione solenne che lo sostituisce , la Corte provvede .

par . 2

La ricusazione di un testimone o di un perito deve essere fatta dalla parte nel termine di due settimane decorrenti dalla notifica dell'ordinanza che cita i testimoni o che nomina il perito , mediante un atto indicante i motivi della ricusazione e le prove offerte .

Articolo 51

par . 1

I testimoni ed i periti hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno . Puo essere loro concesso dalla cassa della Corte un anticipo su queste spese .

par . 2

I testimoni hanno inoltre diritto ad un'indennità compensativa di mancato guadagno ed i periti ad un onorario per le loro prestazioni .

Le indennità suddette sono pagate dalla cassa della Corte ai testimoni ed ai periti dopo che essi hanno adempiuto ai loro obblighi ed al loro incarico .

Articolo 52

La Corte puo , su richiesta delle parti o di ufficio , disporre rogatorie per l'audizione di testimoni o periti secondo le modalità che saranno determinate dal regolamento previsto dall'articolo 111 del presente regolamento .

Articolo 53

par . 1

Il cancelliere redige verbale di ogni udienza . Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal cancelliere ed ha valore di atto autentico .

par . 2

Le parti possono prendere visione in cancelleria di ogni verbale o relazione peritale ed ottenerne copia a loro spese .

Sezione terza _ Della chiusura dell'istruzione

Articolo 54

Dopo l'espletamento dell'istruttoria , il presidente , salvo che la Corte decida di assegnare alle parti un termine per presentare osservazioni scritte , fissa la data d'inizio della fase orale .

Se è stato fissato un termine per la presentazione di osservazioni scritte , il presidente fissa la data dell'inizio della fase orale alla scadenza di tale termine .

Capo III

DELLA FASE ORALE

Articolo 55

par . 1

Salvo la priorità delle decisioni previste all'articolo 85 del presente regolamento , la Corte conosce delle cause , per le quali è stata adita , nell'ordine secondo il quale è compiuta la loro istruzione . Tra diverse cause di cui l'istruzione sia compiuta contemporaneamente , l'ordine è determinato dalla data d'iscrizione dell'istanza nel registro .

Il presidente , a motivo di circostanze particolari , puo disporre che una causa venga decisa con priorità .

par . 2

Se le parti di una causa di cui sia compiuta l'istruzione ne chiedono di comune accordo il rinvio , il presidente puo accordarlo . In difetto di accordo tra le parti , il presidente rimette la decisione alla Corte .

Articolo 56

par . 1

Il presidente apre e dirige il dibattimento ed esercita la polizia dell'udienza .

par . 2

La decisione di procedere a porte chiuse comporta il divieto di pubblicare le discussioni .

Articolo 57

Il presidente , nel corso del dibattimento , puo porre delle domande agli agenti , consulenti o avvocati della parti .

La stessa facoltà spetta a ciascun giudice ed all'avvocato generale .

Articolo 58

Le parti possono partecipare alla discussione orale solo per il tramite dei loro agenti , consulenti od avvocati .

Articolo 59

par . 1

L'avvocato generale presenta , prima della chiusura della fase orale , le sue conclusioni orali motivate .

par . 2

Dopo le conclusioni dell'avvocato generale , il presidente dichiara chiusa la fase orale .

Articolo 60

La Corte , sentito l'avvocato generale , puo in qualsiasi momento , sia disporre un mezzo istruttorio , sia prescrivere la rinnovazione o l'ampliamento di ogni atto di istruzione . Essa puo incaricare la sezione o il giudice relatore di provvedervi .

Articolo 61

La Corte , sentito l'avvocato generale , puo ordinare la riapertura della fase orale .

Articolo 62

par . 1

Il cancelliere redige verbale di ogni udienza . Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal cancelliere ed ha valore di atto autentico .

par . 2

Le parti possono prendere visione in cancelleria di ogni verbale ed ottenerne copia a loro spese .

Capo IV

DELLE SENTENZE

Articolo 63

La sentenza contiene :

_ l'indicazione che essa è pronunciata dalla Corte ;

_ la data in cui è pronunciata ;

_ il nome del presidente e dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione ;

_ il nome dell'avvocato generale ;

_ il nome del cancelliere ;

_ l'indicazione delle parti ;

_ i nomi degli agenti , consulenti o avvocati delle parti ;

_ le conclusioni delle parti ;

_ la menzione che l'avvocato generale è stato sentito ;

_ l'esposizione sommaria dei fatti ;

_ la motivazione ;

_ il dispositivo , ivi compresa la decisione relativa alle spese .

Articolo 64

par . 1

La sentenza è pronunciata in pubblica udienza previa convocazione delle parti .

par . 2

L'originale della sentenza , sottoscritto dal presidente , dai giudici che hanno partecipato alla deliberazione e del cancelliere , è munito del sigillo della Corte e depositato in cancelleria ; la sentenza è notificata in copia autentica a ciascuna delle parti .

par . 3

Sull'originale della sentenza il cancelliere annota la data della pronuncia .

Articolo 65

La sentenza ha forza obbligatoria dal giorno in cui è pronunciata .

Articolo 66

par . 1

Senza pregiudizio delle disposizioni relative all'interpretazione delle sentenze , gli errori materiali o di calcolo o le altre evidenti inesattezze possono essere retificate dalla Corte , d'ufficio o su richiesta di una delle parti proposta nel termine di due settimane a decorrere dalla pronuncia della sentenza .

par . 2

Le parti , debitamente avvertite dal cancelliere , possono presentare delle osservazioni scritte nel termine impartito dal presidente .

par . 3

La Corte provvede in camera di consiglio , sentito l'avvocato generale .

par . 4

L'originale dell'ordinanza che prescrive la rettifica è allegato all'originale della sentenza rettificata . A margine dell'originale della sentenza rettificata è fatta annotazione dell'ordinanza suddetta .

Articolo 67

Se la Corte ha omesso di statuire su un capo isolato delle conclusioni o sulle spese , la parte che intende dolersene deve adire la Corte mediante istanza nel termine di un mese a decorrere dalla notifica della sentenza .

La suddetta istanza è notificata all'altra parte cui il presidente fissa un termine per la presentazione di osservazioni scritte .

Dopo la presentazione delle suddette osservazioni , la Corte , sentito l'avvocato generale , statuisce contemporaneamente sulla ricevibilità e sul merito della domanda .

Articolo 68

Una raccolta della giurisprudenza della Corte è pubblicata a cura del cancelliere .

Capo V

DELLE SPESE

Articolo 69

par . 1

La Corte provvede sulle spese con la sentenza o l'ordinanza che pone fine alla causa .

par . 2

La parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda .

Quando vi siano più parti soccombenti , la Corte decide sulla ripartizione delle spese .

par . 3

Se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi , ovvero per motivi eccezionali , la Corte puo compensare in tutto od in parte le spese .

La Corte puo condannare una parte , anche se non soccombente , a rimborsare all'altra le spese che le ha causato e che la Corte riconosce come superflue o defatigatorie .

par . 4

La parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese , salvo se la rinuncia è giustificata dal comportamento dell'altra parte .

In difetto di domanda espressa di condanna alle spese , queste vengono compensate .

par . 5

In caso di non luogo a provvedere , la Corte decide sulle spese in via equitativa .

Articolo 70

Nei ricorsi previsti dall'articolo 95 , paragrafo 2 , del presente regolamento , le spese sopportate dalle istituzioni restano a loro carico , salvo il disposto dell'articolo 69 , paragrafo 3 , secondo comma , del presente regolamento .

Articolo 71

Le spese che una parte ha dovuto sostenere per l'esecuzione forzata devono essere rimborsate dalla parte avversa secondo la tariffa vigente nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata .

Articolo 72

La procedura avanti la Corte è gratuita , salvo le disposizioni seguenti :

a ) se la Corte ha dovuto sopportare delle spese che avrebbero potuto essere evitate , essa puo , sentito l'avvocato generale , condannare al rimborso la parte che le ha provocate ;

b ) le spese di ogni lavoro di copia o di traduzione effettuato su richiesta di una parte , e che il cancelliere considera come straordinarie , devono essere rimborsate dalla parte in base alla tariffa prevista dall'articolo 16 , paragrafo 5 , del presente regolamento .

Articolo 73

Senza pregiudizio di quanto dispone l'articolo precedente , sono considerate spese ripetibili :

a ) le somme e le indennità dovute ai testimoni ed ai periti ai sensi dell'articolo 51 del presente regolamento ;

b ) le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa , ed in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all'agente , consulente od avvocato .

Articolo 74

par . 1

Se vi è contestazione sulle spese ripetibili , la sezione a cui la causa era stata assegnata statuisce mediante ordinanza non impugnabile su domanda della parte interessata , sentite le osservazioni dell'altra parte e le conclusioni dell'avvocato generale .

par . 2

Le parti possono richiedere , ai fini dell'esecuzione , una copia esecutiva dell'ordinanza .

Articolo 75

par . 1

La cassa della Corte effettua i pagamenti nella valuta del paese in cui la Corte ha sede .

Su richiesta dell'interessato , i pagamenti sono effettuati nella valuta del paese nel quale sono state fatte le spese ripetibili o nel quale si sono compiuti gli atti che danno luogo a rifusione .

par . 2

Gli altri debitori effettuano i pagamenti nella valuta del loro paese di origine .

par . 3

Il cambio delle valute è effettuato al corso ufficiale del giorno del pagamento nel paese dove la Corte ha sede .

Capo VI

DEL GRATUITO PATROCINIO

Articolo 76

par . 1

Se una parte si trova nell'impossibilità di affrontare in tutto o parzialmente le spese di causa , puo chiedere in qualsiasi momento l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio .

La domanda deve essere corredata da tutte le informazioni da cui risulti che il richiedente si trova in stato di bisogno ed in particolare da un certificato dell'autorità competente che attesti la sua indigenza .

par . 2

Se la domanda è presentata prima del ricorso che il richiedente intende proporre , in essa deve esserne sommariamente esposto l'oggetto .

Per la presentazione della domanda non è prescritta l'assistenza di un avvocato .

par . 3

Il presidente designa il giudice relatore . La sezione di cui il giudice relatore fa parte , esaminate le osservazioni scritte delle altre parti , sentito l'avvocato generale , decide se debba concedersi o meno il beneficio , totale o parziale , del gratuito patrocinio . La sezione esamina se l'azione non appaia manifestamente infondata .

La sezione provvede mediante ordinanza non motivata e non impugnabile .

par . 4

L'ammissione al gratuito patrocinio puo essere revocata in qualsiasi momento , d'ufficio o su richiesta di parte , se nel corso del procedimento mutano i presupposti in considerazione dei quali la si era concessa .

par . 5

In caso di ammissione al gratuito patrocinio , la cassa della Corte anticipa le spese .

La decisione che provvede sulle spese puo disporre la distrazione a favore della cassa della Corte di somme anticipate per il gratuito patrocinio .

Il cancelliere ne effettua il recupero nei confronti della parte condannata a pagarle .

Capo VII

DELLA RINUNCIA AGLI ATTI

Articolo 77

Se , prima che la Corte abbia statuito , le parti si accordano per risolvere la vertenza ed informano la Corte che rinunciano ad ogni pretesa , la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo .

Dette disposizioni non si applicano ai ricorsi previsti dagli articoli 33 e 35 del trattato CECA , 173 e 175 del trattato CEE e 146 e 148 del trattato CEEA .

Articolo 78

Se l'istante comunica per iscritto alla Corte che intende rinunciare agli atti , la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo .

Capo VIII

DELLE NOTIFICHE

Articolo 79

par . 1

Le notifiche previste dal presente regolamento sono fatte , a cura del cancelliere , al domicilio eletto dal destinatario sia con invio , mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno , di una copia dell'atto da notificare , sia rimettendone copia verso ricevuta .

Le copie dell'atto da notificare sono estratte ed autenticate dal cancelliere , salvo quando trattisi di atti provenienti dalle parti stesse in conformità all'articolo 37 , paragrafo 1 , del presente regolamento .

par . 2

La ricevuta e l'avviso postale di consegna o la ricevuta del destinatario sono allegati all'atto originale .

Capo IX

DEI TERMINI

Articolo 80

par . 1

I termini di procedura previsti dai trattati CECA , CEE e CEEA , dagli statuti della Corte e dal presente regolamento , si computano a partire dal giorno successivo alla data dell'atto cui detti termini si riferiscono .

I termini non sono sospesi durante le ferie giudiziarie .

par . 2

Se il giorno di scadenza del termine è una domenica od un giorno festivo legale , la scadenza è prorogata sino alla fine del successivo giorno non festivo .

La lista dei giorni festivi legali , stabilita dalla Corte , è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Articolo 81

par . 1

I termini fissati per l'impugnativa d'un atto delle istituzioni decorrono , se l'atto è stato comunicato , dal giorno successivo a quello in cui l'interessato ne ha avuto comunicazione e , se l'atto è stato pubblicato , dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

par . 2

I termini di procedura in ragione della distanza sono stabiliti dalla Corte mediante decisione pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Articolo 82

I termini fissati dal presente regolamento possono essere prorogati dall'autorità che li ha stabiliti .

TITOLO TERZO

DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

Capo I

DELLA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE E DEGLI ALTRI PROVVEDIMENTI URGENTI MEDIANTE PROCEDIMENTO SOMMARIO

Articolo 83

par . 1

La domanda , ai sensi degli articoli 39 , secondo comma , del trattato CECA , 185 del trattato CEE e 157 del trattato CEEA , per la sospensione dell'esecuzione di un atto di una istituzione , è ammissibile solo se il proponente ha impugnato tale atto in una controversia avanti la Corte .

La domanda relativa agli altri provvedimenti provvisori contemplati dagli articoli 39 , terzo comma , del trattato CECA , 186 del trattato CEE e 158 del trattato CEEA , è ammissibile solo se proposta da chi è parte in una causa per la quale la Corte è stata adita e si riferisca alla causa stessa .

par . 2

Le domande previste dal paragrafo precedente debbono precisare l'oggetto della causa , i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e diritto che giustifichino prima facie l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto .

par . 3

La domanda va presentata con atto separato nei modi previsti dagli articoli 37 e 38 del presente regolamento .

Articolo 84

par . 1

La domanda è notificata all'altra parte , cui il presidente fissa un breve termine per presentare le sue osservazioni scritte od orali .

par . 2

Il presidente decide se sia il caso di disporre un'istruttoria .

Il presidente puo accogliere la domanda anche prima che l'altra parte abbia presentato le sue osservazioni . Tale provvedimento puo essere successivamente modificato o revocato anche d'ufficio .

Articolo 85

Il presidente provvede personalmente o deferisce la decisione alla Corte .

In caso di assenza od impedimento del presidente , si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del presente regolamento .

Se l'esame della domanda è stato deferito alla Corte , questa provvede d'urgenza , sentito l'avvocato generale . Si applicano le disposizioni dell'articolo precedente .

Articolo 86

par . 1

Sulla domanda si provvede mediante ordinanza motivata non impugnabile , che è immediatamente notificata alle parti .

par . 2

L'esecuzione dell'ordinanza puo essere subordinata alla prestazione da parte del richiedente di una cauzione , di cui l'ammontare e le modalità sono determinate tenuto conto delle circostanze .

par . 3

L'ordinanza puo stabilire la data di cessazione di efficacia del provvedimento . In difetto di tale indicazione , il provvedimento cessa d'avere efficacia dalla pronuncia della sentenza definitiva .

par . 4

L'ordinanza ha carattere provvisorio e non pregiudica la pronuncia della Corte nel merito .

Articolo 87

Su richiesta di una delle parti , l'ordinanza puo , in qualsiasi momento , essere modificata o revocata in seguito a mutamento delle circostanze .

Articolo 88

Il rigetto della domanda relativa a provvedimenti provvisori non impedisce alla parte richiedente di presentare una nuova domanda basata su fatti nuovi .

Articolo 89

Le disposizioni del presente capo si applicano alla domanda di sospensione dell'esecuzione forzata delle decisioni della Corte o degli atti di altre istituzioni , proposta ai sensi degli articoli 44 e 92 del trattato CECA , 187 e 192 del trattato CEE e 159 e 164 del trattato CEEA .

L'ordinanza che accoglie la domanda fissa la data in cui il provvedimento provvisorio cessa d'aver efficacia .

Articolo 90

par . 1

La domande previste dall'articolo 81 , terzo e quarto comma , del trattato CEEA devono indicare :

a ) il nome ed il domicilio delle persone od imprese sottoposte al controllo ;

b ) l'oggetto e lo scopo del controllo .

par . 2

Il presidente provvede mediante ordinanza . Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 86 del presente regolamento .

In caso d'assenza o impedimento del presidente si applica l'articolo 11 del presente regolamento .

Capo II

DEGLI INCIDENTI

Articolo 91

par . 1

Se una parte chiede alla Corte di statuire su un'eccezione od un incidente senza impegnare la discussione nel merito , essa deve proporre la sua domanda con atto separato .

La domanda deve esporre le ragioni di fatto e di diritto su cui è basata , enunciare le conclusioni ed essere corredata dai documenti richiamati a sostegno .

par . 2

Depositato l'atto introduttivo della domanda , il presidente fissa all'altra parte un termine per presentare per iscritto i suoi mezzi difensivi e le sue conclusioni .

par . 3

Salvo contraria decisione della Corte , il procedimento sulla domanda incidentale prosegue oralmente .

par . 4

La Corte , sentito l'avvocato generale , provvede sulla domanda incidentale o rinvia al merito .

Se la Corte respinge la domanda incidentale o rinvia al merito , il presidente fissa un nuovo termine per la prosecuzione della causa .

Articolo 92

L'improcedibilità per motivi di ordine pubblico puo in qualsiasi momento venir rilevata d'ufficio dalla Corte , che statuisce nelle forme previste dall'articolo 91 , paragrafi 3 e 4 , del presente regolamento .

Capo III

DELL'INTERVENTO

Articolo 93

par . 1

L'istanza d'intervento va proposta prima dell'inizio della fase orale .

par . 2

L'istanza d'intervento deve contenere :

a ) l'indicazione della causa di cui trattasi ;

b ) il nome delle parti in causa ;

c ) il nome e il domicilio dell'interveniente ;

d ) l'esposizione dei motivi che comprovano l'interesse della parte interveniente alla definizione della controversia , con riserva di quanto disposto dagli articoli 37 dello statuto CEE e 38 dello statuto CEEA ;

e ) le conclusioni a sostegno od in resistenza alle conclusioni di una o più parti in causa ;

f ) le eventuali offerte di prova ed i documenti a sostegno ;

g ) l'elezione di domicilio dell'interveniente nel luogo in cui la Corte ha sede .

L'interveniente deve farsi rappresentare a norma degli articoli 20 , primo e secondo comma , dello statuto CECA e 17 degli statuti CEE e CEEA .

Si applicano le disposizioni degli articoli 37 e 38 del presente regolamento .

par . 3

L'istanza è notificata alle parti della causa principale . Dopo aver posto queste in grado di presentare le loro osservazioni scritte od orali , la Corte , sentito l'avvocato generale , statuisce mediante ordinanza .

par . 4

Se la Corte dichiara ammissibile l'intervento , l'interveniente riceve comunicazione di tutti gli atti del procedimento di cui le parti ebbero notifica .

par . 5

L'interveniente accetta il procedimento nello stato in cui questo si trova all'atto del suo intervento .

Il presidente fissa il termine entro il quale l'interveniente dovrà esporre per iscritto i motivi a sostegno delle sue conclusioni ed il termine entro il quale le parti della causa principale potranno rispondere .

Capo IV

DELLE SENTENZE IN CONTUMACIA E DELL'OPPOSIZIONE

Articolo 94

par . 1

Se il convenuto , avuta regolare notifica dell'istanza introduttiva , non vi risponde nelle forme e nei termini prescritti , il ricorrente puo chiedere alla Corte di accogliere le sue conclusioni .

La suddetta domanda è notificata al convenuto . Il presidente fissa la data d'inizio della fase orale .

par . 2

Prima di emettere la sentenza contumaciale , la Corte , sentito l'avvocato generale , accerta se l'istanza è ricevibile , se sono state regolarmente adempiute le formalità prescritte e se le conclusioni del ricorrente appaiono fondate . Puo disporre mezzi istruttori .

par . 3

La sentenza contumaciale è esecutiva . Tuttavia la Corte puo sospenderne l'esecuzione sino a che essa abbia statuito sull'opposizione proposta ai sensi del paragrafo seguente , o subordinarne l'esecuzione alla prestazione di una cauzione di cui l'ammontare e le modalità sono determinate tenuto conto delle circostanze ; tale cauzione è liberata in difetto di opposizione o in caso di rigetto .

par . 4

Avverso la sentenza contumaciale è ammessa opposizione .

Questa va proposta nel termine di un mese a decorrere dalla notifica della sentenza ; va presentata nelle forme prescritte dagli articoli 37 e 38 del presente regolamento .

par . 5

Avvenuta la notifica dell'opposizione , il presidente fissa all'altra parte un termine per la presentazione delle sue osservazioni scritte .

Il procedimento è proseguito secondo le disposizioni degli articoli 44 e seguenti del presente regolamento .

par . 6

La Corte statuisce con sentenza contro la quale non è ammessa opposizione .

L'originale della sentenza è allegato a quello della sentenza contumaciale . A margine della sentenza contumaciale viene fatta annotazione della sentenza pronunciata sull'opposizione .

Capo V

DELL'ATTRIBUZIONE DI DETERMINATE CAUSE ALLE SEZIONI

Articolo 95

par . 1

La Corte puo rimettere alle sezioni le cause pregiudiziali proposte a norma degli articoli 41 del trattato CECA , 177 del trattato CEE e 150 del trattato CEEA , qualora tali cause abbiano carattere essenzialmente tecnico o riguardino materie per le quali già esiste una giurisprudenza .

La decisione relativa all'attribuzione alle sezioni è adottata dalla Corte in seduta plenaria , previa presentazione della relazione preliminare del giudice relatore e sentito l'avvocato generale .

L'attribuzione alle sezioni non è ammessa , qualora uno Stato membro si sia valso della facoltà di presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte , in forza dell'articolo 20 dello statuto CEE e , rispettivamente , dell'articolo 21 dello statuto CEEA , a meno che detto Stato abbia comunicato la sua intenzione di non opporvisi , o qualora un'istituzione chieda espressamente nelle sue osservazioni che la causa sia discussa in seduta plenaria .

La sezione adita in virtù dell'articolo 9 , paragrafo 2 , del presente regolamento è competente per decidere sulle cause ad essa assegnate ai sensi del presente articolo .

par . 2

Sui ricorsi proposti dai funzionari od altri dipendenti delle istituzioni contro di esse , decide la sezione che la Corte designa a tal fine ogni anno , salvo che trattisi di domanda di provvedimenti urgenti .

par . 3

La sezione puo rinviare alla Corte le cause di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 .

Articolo 96

par . 1

Quando sia stata proposta al presidente una domanda di provvedimenti urgenti relativi ad una causa di cui all'articolo 95 , paragrafo 2 , del presente regolamento ed egli sia assente od impedito , lo sostituisce il presidente della sezione competente .

par . 2

Impregiudicata la facoltà attribuitagli dall'articolo 85 del presente regolamento , il presidente puo deferire alla sezione competente l'esame della domanda di provvedimenti urgenti .

Capo VI

DEI MEZZI STRAORDINARI DI RICORSO

Sezione prima _ Dell'opposizione di terzo

Articolo 97

par . 1

Le disposizioni degli articoli 37 e 38 del presente regolamento si applicano all'opposizione di terzo ; l'atto di opposizione deve inoltre ;

a ) specificare la sentenza opposta ;

b ) indicare per quali motivi la sentenza opposta pregiudica i diritti del terzo opponente ;

c ) indicare per quali motivi il terzo opponente non ha potuto partecipare alla causa principale .

L'opposizione è proposta contro tutte le parti della causa principale .

Se la sentenza è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee , l'opposizione va proposta nel termine di due mesi dalla pubblicizione .

par . 2

Su richiesta del terzo opponente puo essere ordinata la sospensione dell'esecuzione della sentenza opposta . Si applicano le disposizioni del titolo terzo , capo I , del presente regolamento .

par . 3

La sentenza opposta è modificata nei limiti in cui l'opposizione di terzo è accolta .

L'originale della sentenza pronunciata sull'opposizione di terzo è allegato all'originale della sentenza opposta . A margine della sentenza opposta viene fatta annotazione della sentenza pronunciata sulla opposizione di terzo .

Sezione seconda _ Della revocazione

Articolo 98

La revocazione va proposta entro il termine di tre mesi a decorrere dal giorno in cui il proponente ha avuto notizia del fatto su cui la domanda di revocazione si basa .

Articolo 99

par . 1

Le disposizioni degli articoli 37 e 38 del presente regolamento si applicano alla domanda di revocazione ; questa deve inoltre :

a ) specificare la sentenza impugnata ;

b ) indicare i punti della sentenza oggetto di impugnativa ;

c ) specificare i fatti su cui la domanda è basata ;

d ) indicare i mezzi di prova tendenti a dimostrare l'esistenza dei fatti che legittimano la revocazione e l'osservanza del termine previsto dall'articolo precedente .

par . 2

La domanda di revocazione va proposta contro tutte le parti nei confronti delle quali fu pronunciata la sentenza impugnata .

Articolo 100

par . 1

Senza pregiudicare il merito , la Corte , sentito l'avvocato generale , e viste le osservazioni scritte delle parti , statuisce mediante sentenza , resa in camera di consiglio , sull'ammissibilità della domanda .

par . 2

Se la Corte dichiara ammissibile la domanda , procede all'esame nel merito e statuisce mediante sentenza in conformità con le norme del presente regolamento .

par . 3

L'originale della sentenza di revocazione è allegato all'originale della sentenza revocata . A margine dell'originale della sentenza revocata viene fatta annotazione della sentenza di revocazione .

Capo VII

DEI RICORSI CONTRO LE DECISIONI DEL COLLEGIO ARBITRALE

Articolo 101

par . 1

Il ricorso previsto dall'articolo 18 , secondo comma , del trattato CEEA deve contenere :

a ) il nome ed il domicilio del ricorrente ;

b ) la qualità del firmatario ;

c ) l'indicazione della decisione del collegio arbitrale impugnata ;

d ) l'indicazione delle parti avverse ;

e ) l'esposizione sommaria dei fatti ;

f ) i motivi e le conclusioni del ricorrente .

par . 2

Si applicano le disposizioni degli articoli 37 , paragrafi 3 e 4 , e 38 , paragrafi 2 , 3 e 5 , del presente regolamento .

Inoltre deve essere allegata al ricorso una copia conforme della decisione impugnata .

par . 3

Depositato il ricorso , il cancelliere della Corte invita il cancelliere del collegio arbitrale a trasmettere alla Corte di giustizia il fascicolo della vertenza .

par . 4

Il procedimento è proseguito in applicazione degli articoli 39 , 40 e 55 e seguenti del presente regolamento .

par . 5

La Corte statuisce mediante sentenza . In caso di annullamento della decisione del collegio , la Corte , ove occorra , rinvia la vertenza al collegio stesso .

Capo VIII

DELL'INTERPRETAZIONE DELLE SENTENZE

Articolo 102

par . 1

La domanda d'interpretazione va proposta in conformità con quanto disposto dagli articoli 37 e 38 del presente regolamento . Essa deve precisare inoltre :

a ) la sentenza di cui trattasi ;

b ) i passaggi di cui si chiede l'interpretazione .

La domanda va proposta contro tutte le parti nei confronti delle quali fu pronunciata la sentenza .

par . 2

La Corte , dopo aver posto le parti in grado di presentare le loro osservazioni , sentito l'avvocato generale , statuisce mediante sentenza .

L'originale della sentenza interpretativa è allegato all'originale della sentenza interpretata . A margine della sentenza interpretata viene fatta annotazione della sentenza interpretativa .

Capo IX

DELLE DOMANDE DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE E DELLE ALTRE DOMANDE IN MATERIA D'INTERPRETAZIONE

Articolo 103

par . 1

Nelle ipotesi previste dagli articoli 20 dello statuto CEE e 21 dello statuto CEEA , gli articoli 44 e seguenti del presente regolamento si applicano dopo il deposito delle memorie od osservazioni scritte previste dai citati articoli 20 e 21 .

Le stesse disposizioni si applicano qualora il deposito non sia stato effettuato nel termine previsto dai predetti articoli 20 e 21 o qualora le parti nella causa principale , gli Stati membri , la Commissione e , se del caso , il Consiglio dichiarino di rinunciarvi .

par . 2

Il par . 1 si applica alle domande di pronuncia pregiudiziale contemplate dal protocollo relativo all'interpretazione , da parte della Corte di giustizia , della convenzione 29 febbraio 1968 sul reciproco riconoscimento delle società e delle persone giuridiche e dal protocollo relativo all'interpretazione , da parte della Corte di giustizia , della convenzione 27 settembre 1968 , concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale , protocolli firmati a Lussemburgo il 3 giugno 1971 , come pure ai ricorsi contemplati dall'art . 4 del protocollo ultimo nominato .

Il par . 1 si applica anche ai rinvii per decisione pregiudiziale che possono essere previsti da accordi successivi .

par . 3

Nel caso contemplato dall'art . 41 del trattato CECA , il provvedimento di rinvio viene notificato alle parti nella causa principale , agli Stati membri , all'Alta Autorità ed al Consiglio speciale dei ministri .

Entro due mesi da tale notifica , i soggetti di cui al comma precedente possono presentare memorie od osservazioni scritte .

Dopo il deposito di detti documenti , o in caso di mancato deposito entro il termine stabilito dal comma precedente , si applicano gli articoli 44 e seguenti del presente regolamento .

Articolo 104

Nei procedimenti pregiudiziali la Corte tiene conto , per quanto riguarda la rappresentanza e la comparizione delle parti nella causa principale , delle norme di procedura vigenti dinanzi ai giudici nazionali che hanno effettuato il rinvio .

In casi particolari , la Corte puo concedere , a titolo di gratuito patrocinio , un sussidio destinato ad agevolare la rappresentanza o la comparizione di una parte .

Capo X

DEI PROCEDIMENTI SPECIALI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 103 , 104 , 105 DEL TRATTATO CEEA

Articolo 105

par . 1

Nell'ipotesi prevista dall'articolo 103 , terzo comma , del trattato CEEA , l'istanza , presentata in quattro copie conformi , è notificata alla Commissione .

par . 2

L'istanza va corredata dal progetto dell'accordo o della convenzione di cui trattasi , dalle osservazioni rivolte dalla Commissione allo Stato ricorrente e da tutti gli altri documenti a sostegno .

La Commissione presenta alla Corte le sue osservazioni entro il termine di 10 giorni , che puo essere prorogato dal presidente , sentito lo Stato ricorrente .

Una copia conforme delle osservazioni è notificata allo Stato ricorrente .

par . 3

Depositata l'istanza , il presidente designa il giudice relatore .

par . 4

La Corte provvede in camera di consiglio , sentito l'avvocato generale .

Gli agenti o consulenti dello Stato ricorrente e della Commissione sono sentiti a loro richiesta .

Articolo 106

par . 1

Nelle ipotesi previste dagli articoli 104 , ultimo comma , e 105 , ultimo comma , del trattato CEEA si applicano le disposizioni dell'articolo 37 e seguenti del presente regolamento .

par . 2

L'istanza è comunicata allo Stato di cui sono soggetti la persona o l'impresa contro la quale l'istanza è diretta .

Capo XI

DEI PARERI

Articolo 107

par . 1

Se la richiesta di parere preventivo prevista dall'articolo 228 del trattato CEE è presentata dal Consiglio , essa va notificata alla Commissione . Se la richiesta è presentata dalla Commissione , essa va notificata al Consiglio ed agli Stati membri . Se la richiesta è presentata da uno degli Stati membri , essa va notificata al Consiglio , alla Commissione ed agli altri Stati membri .

Il presidente fissa alle istituzioni ed agli Stati cui la domanda è notificata il termine per presentare le loro osservazioni scritte .

par . 2

Il parere puo riguardare tanto la compatibilità con le disposizioni del trattato CEE di un accordo progettato , quanto la competenza della Comunità o delle sue istituzioni a concludere tale accordo .

Articolo 108

par . 1

Pervenuta una richiesta di parere preventivo ai sensi dell'articolo precedente , il presidente della Corte designa il giudice relatore .

par . 2

La Corte , sentiti gli avvocati generali , emette in camera di consiglio un parere motivato .

par . 3

Il parere , sottoscritto dal presidente , dai giudici che hanno preso parte alla deliberazione e dal cancelliere , è notificato al Consiglio , alla Commissione ed agli Stati membri .

Articolo 109

La domanda alla Corte di un parere in applicazione dell'articolo 95 , quarto comma , del trattato CECA va proposta congiuntamente dall'Alta Autorità e dal Consiglio speciale dei ministri .

Il parere è emesso con le modalità previste dall'articolo precedente . Esso è comunicato all'Alta Autorità , al Consiglio speciale dei ministri ed all'Assemblea parlamentare europea .

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 110

par . 1

Il Presidente ammonisce le persone chiamate a prestare giuramento dinanzi alla Corte in qualità di testimoni o di periti di dire la verità e di adempiere i loro doveri con coscienza e assoluta imparzialità e ne richiama l'attenzione sulle conseguenze penali previste dalle loro legislazioni nazionali in caso di violazione di tale dovere .

par . 2

Il testimone presta giuramento conformemente all'art . 47 , par . 5 , primo comma , oppure nelle forme stabilite dal suo diritto nazionale .

Qualora il diritto nazionale del testimone preveda , in materia di procedura giudiziaria , accanto al giuramento , o in sua vece , o congiuntamente ad esso , la possibilità di fare una dichiarazione solenne , il testimone puo fare questa dichiarazione alle condizioni e nelle forme prescritte dal suo diritto nazionale .

Qualora il diritto nazionale non preveda né il giuramento né la dichiarazione solenne , si segue la procedura di cui al par . 1 .

par . 3

Per i periti vale analogamente il par . 2 , ma in luogo dell'art . 47 , par . 5 , primo comma , subentra la disposizione dell'art . 49 , par . 6 , primo comma , del presente regolamento di procedura .

Articolo 111

La Corte , sentiti i governi interessati e salva l'osservanza degli articoli 188 del trattato CEE e 160 del trattato CEEA adotta , per quanto la concerne , un regolamento addizionale che stabilisce le norme relative :

a ) alle rogatorie ;

b ) alle istanze di gratuito patrocinio ;

c ) alle denunce da parte della Corte per falsa testimonianza o falsa perizia , ai sensi degli articoli 28 degli statuti CECA e CEEA e 27 dello statuto CEE .

Articolo 112

Il presente regolamento sostituisce il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 3 marzo 1959 , modificato con decisione della Corte dell'11 novembre 1959 ( GU del 18 . 1 . 1960 , pag . 17/60 ) .

Articolo 113

Il presente regolamento , autentico nelle lingue di cui all'art . 29 , par . 1 , di esso , è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

ALLEGATO I

Decisione sui giorni festivi

LA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto l'articolo 80 , paragrafo 2 , del regolamento di pocedura il quale domanda alla Corte di stabilire l'elenco dei giorni festivi legali ,

HA DECISO :

Articolo 1

L'elenco dei giorni festivi legali ai sensi dell'articolo 80 , paragrafo 2 , del regolamento di procedura rimane stabilito come segue :

_ il giorno di Capodanno ;

_ il lunedì di Pasqua ;

_ il 1 maggio ;

_ l'Ascensione ;

_ il lunedì di Pentecoste ;

_ il 23 giugno ;

_ il 24 giugno , qualora il 23 giugno cada di domenica ;

_ il 15 agosto ;

_ il 1 novembre ;

_ il 25 dicembre ;

_ il 26 dicembre .

Articolo 2

Le disposizioni contenute nell'articolo 80 , paragrafo 2 , del regolamento di procedura si riferiscono esclusivamente ai giorni festivi legali menzionati dall'articolo 1 della presente decisione .

Articolo 3

La presente decisione , che costituisce l'allegato I al regolamento di procedura , entra in vigore contemporaneamente al regolamento stesso .

Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Deciso a Lussemburgo il 4 dicembre 1974 .

ALLEGATO II

Decisione sui termini relativi alla distanza

LA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto l'articolo 81 , paragrafo 2 , del regolamento di procedura concernente i termini di procedura in ragione della distanza ,

HA DECISO :

Articolo 1

Salvo che le parti abbiano la loro residenza abituale nel Granducato del Lussemburgo , i termini di procedura sono prolungati , in ragione della distanza , come segue :

_ per il Regno del Belgio : di due giorni ;

_ per la Repubblica federale di Germania , per il territorio europeo della Repubblica francese e per il territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi : di sei gioni ;

_ per il territorio europeo del Regno di Danimarca , per l'Irlanda , per la Repubblica italiana e per il Regno Unito : di dieci giorni ;

_ per gli altri paesi e territori in Europa : di due settimane ;

_ per gli altri paesi , dipartimenti e territori : di un mese .

Articolo 2

La presente decisione , che costituisce l'allegato II al regolamento di procedura , entra in vigore contemporaneamente al regolamento stesso .

Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Deciso a Lussemburgo il 4 dicembre 1974 .