31974L0557

Direttiva 74/557/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore delle attività non salariate e delle attività di intermediari attinenti al commercio ed alla distribuzione dei prodotti tossici

Gazzetta ufficiale n. L 307 del 18/11/1974 pag. 0005 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 1 pag. 0167
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 1 pag. 0184
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 1 pag. 0167
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 1 pag. 0178
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 1 pag. 0178


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( 1 ) GU n . 2 del 15 . 1 . 1962 , pag . 36/62 .

( 2 ) GU n . 2 del 15 . 1 . 1962 , pag . 32/62 .

( 3 ) GU n . 56 del 4 . 4 . 1964 , pag . 863/64 .

( 4 ) GU n . 56 del 4 . 4 . 1964 , pag . 869/64 .

( 5 ) GU n . L 260 del 22 . 10 . 1968 , pag . 1 .

( 6 ) GU n . C 63 del 28 . 5 . 1969 , pag . 21 .

( 7 ) GU n . C 10 del 27 . 1 . 1970 , pag . 23 .

( 8 ) GU n . 22 del 9 . 2 . 1965 , pag . 369/65 .

( 9 ) GU n . 144 del 5 . 8 . 1966 , pag . 2658/66 .

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 4 giugno 1974

relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore delle attività non salariate e delle attività di intermediari attinenti al commercio ed alla distribuzione dei prodotti tossici

( 74/557/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 54 , paragrafi 2 e 3 , e l'articolo 63 , paragrafi 2 e 3 ,

visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ( 1 ) , in particolare i titoli IV A e C ,

visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi ( 2 ) , in particolare il titolo V C ,

vista la direttiva 64/223/CEE del Consiglio , del 25 febbraio 1964 , relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività attinenti al commercio all'ingrosso ( 3 ) ,

vista la direttiva 64/224/CEE del Consiglio , del 25 febbraio 1964 , relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di intermediari del commercio , dell'industria e dell'artigianato ( 4 ) ,

vista la direttiva 68/363/CEE del Consiglio , del 15 ottobre 1968 , relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti al commercio al minuto ( 5 ) ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 6 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 7 ) ,

considerando che i programmi generali prevedono la soppressione di ogni trattamento discriminatorio fondato sulla nazionalità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi

_ entro la fine del secondo anno della seconda tappa , nel settore del commercio all'ingrosso e delle attività d'intermediari attinenti al commercio , all'industria ed all'artigianato ,

_ al termine del secondo anno della seconda tappa del periodo transitorio e entro la fine della seconda tappa , nel settore del commercio al minuto ;

considerando che le direttive 64/223/CEE , 64/224/CEE e 68/363/CEE non si applicano al settore dei prodotti tossici , settore che , a causa dei problemi particolari posti al riguardo dalla tutela della salute pubblica , è retto negli Stati membri da disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative ;

considerando che le direttive 64/223/CEE e 68/363/CEE non si applicano nemmeno alle attività attinenti al commercio all'ingrosso ed al minuto , nel settore degli agenti patogeni ; che , tuttavia al di fuori degli agenti patogeni classificati tra i medicinali ad uso umano o veterinario a norma della direttiva 65/65/CEE del Consiglio , del 26 gennaio 1965 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali ( 8 ) , modificata dalla direttiva 64/454/CEE ( 9 ) , soltanto gli agenti patogeni detti " antiparassitari biologici ad uso agricolo " formano oggetto di dette attività ; che pertanto , in materia di agenti patogeni , la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi ed alla libertà di stabilimento puo essere limitata al commercio ed alla distribuzione di detti antiparassitari ;

considerando che è apparso utile e opportuno prendere delle misure per regolamentare a livello comunitario i settori di cui ai due considerando precedenti , tenendo conto dell'azione pericolosa che i prodotti tossici possono esercitare sulla salute dell'uomo o delle specie animali o vegetali sia direttamente sia attraverso l'ambiente ;

considerando che le attività di intermediari attinenti al commercio , all'industria ed all'artigianato sono oggetto delle direttive 64/224/CEE e 68/363/CEE ; che le attività degli intermediari in materia di prodotti tossici e di agenti patogeni sono escluse dal campo d'applicazione di tali direttive ; che la presente direttiva ha pertanto anche lo scopo di liberalizzare queste attività di intermediari ; che , pertanto , ai sensi della presente direttiva , i termini " commercio e distribuzione " sono comprensivi anche delle attività di intermediari nello stesso settore ;

considerando che , conformemente al programma generale per la soppressione delle retrizioni alla libertà di stabilimento , le restrizioni alla facoltà di iscriversi ad organizzazioni professionali devono essere abolite , qualora le attività professionali dell'interessato comportino l'esercizio di tale facoltà ;

considerando che il regime applicabile ai lavoratori salariati che accompagnano il prestatore di servizi o agiscono per conto di questi è disciplinato dalle disposizioni prese in virtù degli articoli 48 e 49 del trattato ;

considerando che sono state o verranno adottate delle direttive particolari applicabili a tutte le attività non salariate , riguardanti il trasferimento ed il soggiorno dei beneficiari , nonché , se necessario , talune direttive per il coordinamento delle garanzie richieste dagli Stati membri alle società per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi ;

considerando che in taluni Stati membri il commercio , la distribuzione e l'utilizzazione professionale di prodotti tossici sono disciplinati da norme riguardanti l'accesso alla professione e che altri Stati membri metteranno eventualmente in vigore norme analoghe ; che pertanto alcune misure transitorie speciali per agevolare ai cittadini degli altri Stati membri l'accesso alle professioni del commercio dei prodotti tossici e l'esercizio delle relative attività formano oggetto di una direttiva distinta ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Gli Stati membri aboliscono , a favore delle persone fisiche e delle società menzionate nel titolo I dei programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi , qui appresso denominate beneficiari , le restrizioni di cui al titolo III di detti programmi , per quanto riguarda l'accesso alle attività di cui all'articolo 2 e l'esercizio di queste .

Articolo 2

1 . La presente direttiva si applica alle attività non salariate attinenti al commercio ed alla distribuzione dei prodotti tossici ( sostanze e preparazioni ) e degli antiparassitari biologici ad uso agricolo che sono stati esclusi dal campo di applicazione della direttiva 64/223/CEE , in virtù dell'articolo 2 , paragrafo 1 , della direttiva 64/224/CEE , in virtù dell'articolo 4 , paragrafo 1 , quinto trattino , e della direttiva 68/363/CEE in virtù dell'articolo 2 , paragrafo 1 .

2 . I prodotti di cui al paragrafo 1 sono sottoposti , secondo le legislazioni degli Stati membri , a disposizioni particolari , a causa dell'azione pericolosa che possono avere sulla salute dell'uomo o delle specie animali e vegetali ; i prodotti in questione sono enunciati nell'elenco figurante in allegato . Qualsiasi modifica di tale elenco , fatta da uno Stato membro , è comunicata alla Commissione , che ne informa gli altri Stati membri .

3 . Le presente direttiva non è applicabile alle attività inerenti al commercio ed alla distribuzione dei medicinali quali definiti nella direttiva 65/65/CEE , né alle attività commerciali esercitate da venditori ambulanti o da venditori a domicilio .

Articolo 3

1 . Le restrizioni imposte alle attività di cui all'articolo 2 sono abolite , qualunque sia la denominazione delle persone che esercitano una di queste attività .

2 . Le comuni denominazioni usate attualmente negli Stati membri per definire le persone che esercitano attività d'intermediari del commercio sono quelle indicate all'articolo 3 della direttiva 64/224/CEE .

Articolo 4

1 . Gli Stati membri sopprimono le restrizioni che , in particolare :

a ) impediscono ai beneficiari di stabilirsi negli Stati membri ospitanti o di prestarvi i loro servizi alle medesime condizioni e coi medesimi diritti riservati ai cittadini nazionali ;

b ) risultano da una prassi amministrativa che si risolve in un trattamento discriminatorio dei beneficiari rispetto ai cittadini nazionali .

2 . In particolare devono considerarsi restrizioni da sopprimere quelle che sono oggetto delle norme che vietano o limitano lo stabilimento o la prestazione dei servizi da parte dei beneficiari , prescrivendo :

a ) in Belgio :

il possesso di una tessera professionale ( carte professionnelle ) ( articolo 1 della legge del 19 febbraio 1965 ) ;

b ) in Francia :

_ il possesso di una carta d'indentità di commerciante straniero ( carte d'identité d'étranger commercant ) ( " décret-loi " del 12 novembre 1938 , " décret " del 2 febbraio 1939 , legge dell'8 ottobre 1940 , legge del 10 aprile 1954 , " décret " n . 59 _ 852 del 9 luglio 1959 ) ;

_ l'esclusione dal beneficio del diritto al rinnovo delle locazioni d'immobili ad uso commerciale ( " décret " del 30 settembre 1953 , articolo 38 del " décret " ) .

c ) nel Lussemburgo :

la durata limitata delle autorizzazioni concesse a stranieri ( articolo 21 della legge del 2 giugno 1962 ) .

Articolo 5

1 . Gli Stati membri sono tenuti a garantire ai beneficiari il diritto di iscrizione alle organizzazioni professionali alle stesse condizioni e con gli stessi diritti ed obblighi dei cittadini nazionali .

2 . Il diritto d'iscrizione comporta , in caso di stabilimento , l'eleggibilità o il diritto di essere nominato ai posti direttivi dell'organizzazione professionale . Tuttavia , tali posti direttivi possono essere riservati ai cittadini nazionali qualora l'organizzazione in questione partecipi , in virtù di una disposizione legislativa o regolamentare , all'esercizio dei pubblici poteri .

3 . Nel Granducato del Lussemburgo , la qualità d'iscritto alla Camera di commercio ( Chambre de commerce ) e alla Camera delle arti e mestieri ( Chambre de métiers ) non implica , per i beneficiari della presente direttiva , il diritto di partecipare all'elezione degli organi di gestione .

Articolo 6

Gli Stati membri non accordano ai propri cittadini che si recano in un altro Stato membro per esercitarvi una delle attività di cui all'articolo 2 , alcun aiuto che possa falsare le condizioni di stabilimento .

Articolo 7

1 . Lo Stato membro ospitante che , per consentire l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 2 , esige dai propri cittadini una prova di onorabilità e la prova che i medesimi in passato non sono incorsi in dichiarazioni di fallimento , oppure una sola di queste due prove , accetta come prova sufficiente , per i cittadini degli altri Stati membri , la presentazione di un estratto del casellario giudiziario o , in mancanza di esso , l'esibizione di un documento equivalente , rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa del paese d'origine o di provenienza , dalla quale risulti che l'interessato soddisfa alle esigenze sopra indicate .

2 . Lo Stato membro ospitante che , per consentire l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 2 esige dai propri cittadini condizioni di onorabilità la cui prova non puo esser fornita dal documento considerato al paragrafo 1 riconosce come attestato sufficiente , da parte dei cittadini degli altri Stati membri , un attestato rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese d'origine o di provenienza , attestante che tali esigenze risultano soddisfatte . Questo attestato concernerà i fatti precisi presi in considerazione dal paese ospitante .

3 . Quando nel paese d'origine o di provenienza non vengono rilasciati né il documento di cui al paragrafo 1 , né l'attestato di cui al paragrafo 2 , comprovanti la mancanza di fallimento o l'onorabilità , il documento di cui sopra potrà essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento ovvero , negli Stati in cui questa non sia prevista , da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente , o all'occorrenza ad un notaio del paese di origine o di provenienza , che rilasceranno un attestato facente fede di tale giuramento o di tale dichiarazione solenne . La dichiarazione di mancanza di fallimento potrà esser fatta anche ad un organismo professionale competente di detto paese .

4 . I documenti rilasciati in conformità ai paragrafi 1 e 2 dovranno , al momento della presentazione , avere una data non anteriore a tre mesi .

5 . Gli Stati membri designano , entro il termine previsto all'articolo 8 , le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione .

6 . Quando nello Stato membro ospitante debba essere provata la capacità finanziaria , tale Stato considera gli attestati rilasciati dalle banche dello Stato membro d'origine o di provenienza equivalenti a quelli rilasciati nel proprio territorio .

Articolo 8

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di sei mesi a decorrere dalla sua notificazione e ne informano immediatamente la Commissione .

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Lussemburgo , addì 4 giugno 1974 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . ERTL

ALLEGATO

Alla data del 4 giugno 1974 , le seguenti categorie di prodotti di cui all'articolo 2 , paragrafo 2 , sono oggetto di un regime speciale negli Stati membri .

_ Belgio :

Le sostanze e preparazioni tossiche

1 . enumerate nell' " arrêté du Régent " del 6 febbraio 1946 ( con talune modifiche ) che disciplina la conservazione e la distribuzione di sostanze velenose e tossiche ( adottato in esecuzione della legge del 24 febbraio 1921 ) ;

2 . classificate nelle categorie 1 e 2 dell' " arrêté royal " del 31 maggio 1958 che disciplina la conservazione , il commercio e l'impiego dei pesticidi e dei prodotti fitofarmaceutici ;

_ Danimarca :

1 . a ) Sostanze velenose o tossiche e prodotti dannosi enumerati nell'allegato della legge n . 119 del 3 maggio 1961 e di cui al " bekendtgoerelse " n . 305 del 9 ottobre 1961 ( preso in esecuzione di questa legge ) , i quali fissano delle norme per la produzione , la ricezione , la conservazione e la consegna di queste sostanze e di questi prodotti ;

b ) sostanze velenose o tossiche e prodotti dannosi di cui al " bekendtgoerelse " n . 304 del 9 ottobre 1961 che stabilisce delle norme sull'utilizzazione di queste sostanze e di questi prodotti .

2 . Prodotti ( fitofarmaceutici , erbicidi e pesticidi e prodotti destinati a regolare la crescita delle piante ) enumerati nella legge n . 118 del 3 maggio 1961 e di cui ai " bekendtgoerelser " presi in applicazione di questa legge , i quali prevedono che questi prodotti non possono essere commercializzati né impiegati dall'industria se non riconosciuti e classificati dalla commissione di prodotti tossici ( giftnaevnet ) e che fissano anche le modalità relative in particolare alla ricezione , alla conservazione , all'imballaggio ed all'etichettatura .

3 . Prodotti ( fitofarmaceutici , erbicidi e pesticidi e prodotti destinati a regolare la crescita delle piante ) di cui al " bekendtgoerelse " del 25 settembre 1961 che prevede che l'autorizzazione di impiegare prodotti contrassegnati da una X è generalmente subordinata alla condizione che la persona che deve impiegare tali prodotti abbia frequentato un corso di tossicologia organizzato dalla commissione dei prodotti tossici ( giftnaevnet ) .

_ Germania :

Sostanze e preparazioni tossiche classificate nelle categorie 1 , 2 e 3 dalle leggi e dai regolamenti dei Laender in materia di commercio e di circolazione dei prodotti tossici e dei prodotti fitosanitari tossici , nonché al paragrafo 34 , quinto comma , della " Gewerbeordnung " , nella versione del 15 febbraio 1963 .

_ Francia :

1 . Le sostanze velenose specificate nelle tabelle A ( prodotti tossici ) e C ( prodotti pericolosi ) della sezione I del " décret 56 _ 1197 " del 26 novembre 1956 ( Code de la Santé publique , libro V , parte seconda , titolo III , capitolo 1 , sezioni I e II , articoli R 5149 _ 5168 ) .

2 . I prodotti dannosi per uso industriale contemplati dal Codice del lavoro , libro II , titolo II , articoli 67 , 2 , 78 , 79 e 80 e dai regolamenti e decreti ( arrêtés ) adottati per l'applicazione di tali disposizioni .

3 . I prodotti nocivi contemplati nella nomenclatura degli stabilimenti pericolosi , insalubri e scomodi stabilita in applicazione degli articoli 5 e 7 della legge del 19 dicembre 1917 .

4 . I prodotti antiparassitari per uso agricolo ( legge del 2 novembre 1943 , modificata dalla legge del 30 luglio 1963 ; decreto ( arrêté ) del 6 settembre 1954 relativo all'omologazione dei prodotti antiparassitari per uso agricolo , completato col decreto ( arrêté ) del 6 febbraio 1962 ) .

_ Irlanda :

Veleni attualmente enumerati nei regolamenti adottati a norma del " Poisons Acts " del 1961 la cui vendita è vietata a meno che non avvenga ad opera di talune persone autorizzate .

_ Italia :

1 . I gas tossici ( articolo 58 _ Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 , n . 773 ; regio decreto 9 gennaio 1927 , n . 147 ; tabelle dei gas tossici riconosciuti allegate al decreto ministeriale 6 febbraio 1935 e successive modifiche ) .

2 . Le sostanze velenose per usi industriali ( articolo 147 _ Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934 , n . 1265 ) .

3 . I prodotti medico-chirurgici ( battericidi , germicidi e disinfettanti ) di cui al regio decreto 6 dicembre 1928 , n . 3112 e al regolamento di applicazione della legge 23 giugno 1927 , n . 1070 approvato con regio decreto 6 dicembre 1928 , n . 3112 e i prodotti sanitari ( prodotti fitofarmaceutici e prodotti destinati alla conservazione delle derrate alimentari : articolo 6 della legge 30 aprile 1962 , n . 283 , modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963 , n . 441 e regolamento sulla disciplina della produzione , del commercio e della vendita dei prodotti fitofarmaceutici e dei prodotti destinati alla conservazione delle derrate alimentari , approvate con D.P.R . 3 agosto 1968 , n . 1095 ) .

4 . La biacca ( legge 19 luglio 1961 , n . 706 ) .

5 . Il benzolo ( legge 5 marzo 1963 , n . 245 ) .

6 . I cosmetici e le tinture contenenti sostanze velenose ( articolo 7 del regio decreto 30 ottobre 1924 , n . 1938 ) .

_ Lussemburgo :

1 . Commercio e distribuzione di taluni prodotti ( legge del 25 settembre 1953 , mémorial n . 62 del 10 ottobre 1953 ) .

2 . Commercio ed utilizzazione dei prodotti fitofarmaceutici ( antiparassitari ad uso agricolo , regolatori della produzione vegetale , conservativi , erbicidi , microrganismi e virus come agenti antiparassitari ) ( legge del 20 febbraio 1968 , mémorial n . 9 del 12 marzo 1968 ; regolamento granducale del 29 maggio 1970 , mémorial n . 33 del 15 giugno 1970 ) .

_ Paesi Bassi :

Le sostanze e preparazioni tossiche ( legge detta " Bestrijdingsmiddelenwet " del 1962 ) .

_ Regno Unito :

1 . Veleni attualmente elencati nel " Poisons List Order " e regolamentati nel " Pharmacy and Poisons Act " del 1933 e nelle " Poisons Rules " , oppure veleni elencati nelle " Poisons Schedule " e regolamentati dai " Pharmacy and Poisons Act " ( Irlanda del Nord ) 1925 _ 1967 e nelle " Poisons Regulations " ( Irlanda del Nord ) .

2 . Sostanze di cui al " Farm and Garden Chemicals Act " del 1967 e regolamenti .

3 . Sostanze di cui al " Agriculture ( Poisonous Substances ) Act " del 1952 e regolamenti .