31974L0411

Direttiva 74/411/CEE del Consiglio, del 1 agosto 1974, recante prima modifica della direttiva 73/241/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana

Gazzetta ufficiale n. L 221 del 12/08/1974 pag. 0017 - 0017
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0056
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 11 pag. 0039
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 4 pag. 0056
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 4 pag. 0029
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0029


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( 1 ) GU n . L 228 del 16 . 8 . 1973 , pag . 23 .

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 1 agosto 1974

recante prima modifica della direttiva 73/241/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana

( 74/411/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che l'articolo 15 , primo comma , prima frase della direttiva 73/241/CEE del Consiglio del 24 luglio 1973 , relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana ( 1 ) , prevede che gli Stati membri modifichino , se necessario , la loro legislazione per conformarsi alle disposizioni della direttiva stessa entro il termine di un anno a decorrere dalla notifica ;

considerando che , nella loro forma attuale , alcune disposizioni della direttiva citata possono dar luogo ad interpretazioni contraddittorie e che occorre pertanto precisarne la redazione ;

considerando che la Commissione ha annunciato l'imminente presentazione di una proposta intesa ad introdurre le necessarie precisazioni nella direttiva , ma che non sarà possibile deliberare in merito entro il termine sopra menzionato ;

considerando che occorre pertanto prorogare detto termine affinché gli Stati membri possano tener conto , all'atto della trasposizione della direttiva nel loro diritto nazionale , degli adattamenti che saranno stati adottati ;

considerando che non è invece opportuno modificare il termine di due anni previsto dall'articolo 15 , primo comma , seconda frase della suddetta direttiva ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 15 , primo comma della direttiva 73/241/CEE è sostituito , a decorrere dal 1 agosto 1974 , dal seguente testo :

" Anteriormente al 1 gennaio 1975 gli Stati membri modificano , se necessario , la loro legislazione per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione . La legislazione così modificata è applicata ai prodotti immessi in commercio negli Stati membri due anni dopo la notifica della presente direttiva . "

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 1 agosto 1974 .

Per il Consiglio

Il Presidente

B . DESTREMAU