31974L0346

Direttiva 74/346/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote

Gazzetta ufficiale n. L 191 del 15/07/1974 pag. 0001 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0030
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 2 pag. 0262
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 4 pag. 0030
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 4 pag. 0003
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0003


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( 1 ) GU n . 28 del 17 . 2 . 1967 , pag . 462/67 .

( 2 ) GU n . 42 del 7 . 3 . 1967 , pag . 620/67 .

( 3 ) GU n . L 84 del 28 . 3 . 1974 , pag . 10 .

( 1 ) GU n . L 68 del 22 . 3 . 1971 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972 , pag . 14 .

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1974

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote

( 74/346/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i trattori ai sensi delle legislazioni nazionali concernono , tra l'altro , i retrovisori ;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro ; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri , a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati , segnatamente al fine di permettere l'applicazione , per ogni tipo di trattore , della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva n . 74/150/CEE del Consiglio del 4 marzo 1974 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote ( 3 ) ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . Per trattore ( agricolo o forestale ) s'intende qualsiasi veicolo a motore , a ruote o a cingoli , munito di almeno due assi , la cui funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare , spingere , portare o azionare determinati strumenti , macchine o rimorchi destinati ad essere impiegati nell'attività agricola o forestale . Esso puo essere equipaggiato per il trasporto di un carico e di accompagnatori .

2 . La presente direttiva si applica soltanto ai trattori definiti al paragrafo precedente montati su pneumatici e muniti di due assi , aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 25 km / h .

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un trattore per motivi concernenti i retrovisori se questi rispondono alle prescrizioni riportate nell'allegato .

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita , la messa in circolazione o l'uso dei trattori per motivi concernenti i retrovisori se questi rispondono alle prescrizioni di cui all'allegato .

Articolo 4

Le modifiche che sono necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni dell'allegato sono adottate a norma della procedura prevista all'articolo 13 della direttiva 74/150/CEE .

Articolo 5

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione .

2 . Gli Stati membri prendono cura di comunicare alla Commissione il testo delle essenziali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva .

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Lussemburgo , addì 25 giugno 1974 .

Per il Consiglio

Il Presidente

H . D . GENSCHER

ALLEGATO

1 . DEFINIZIONI

1.1 . Per " retrovisore " si intende un dispositivo destinato ad assicurare , entro un campo di visibilità geometricamente definito al punto 2.5 , una buona visibilità posteriore non impedita , entro limiti ragionevoli , da parti costitutive del trattore o dagli occupanti del trattore o dagli occupanti del trattore stesso .

1.2 . Per " retrovisore interno " si intende il dispositivo definito al punto 1.1 collocato all'interno dell'abitacolo .

1.3 . Per " retrovisore esterno " si intende il dispositivo definito al punto 1.1 , montato su un elemento della superficie esterna del trattore .

1.4 . Per " categoria di retrovisori " si intende l'insieme dei dispositivi che possiedono una o più caratteristiche o funzioni in comune . I retrovisori interni sono classificati nella categoria I . I retrovisori esterni sono classificati nella categoria II .

2 . NORME DI MONTAGGIO

2.1 . Osservazioni generali

2.1.1 . Su un trattore possono essere montati solamente retrovisori della categoria I e II provvisti del marchio di omologazione CEE previsto nella direttiva 71/127/CEE del Consiglio del 1 marzo 1971 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei veicoli a motore ( 1 ) modificata dall'atto di adesione ( 2 ) .

2.1.2 . Ogni retrovisore deve essere fissato in modo da rimanere in posizione stabile nelle condizioni normali di guida .

2.2 . Numero

Tutti i trattori devono essere dotati di almeno un retrovisore esterno che dovrà essere montato sul lato sinistro del trattore negli Stati membri in cui la circolazione è a destra e sul lato destro negli Stati membri in cui la circolazione è a sinistra .

2.3 . Posizione

2.3.1 . Il retrovisore esterno deve essere montato in modo da permettere al conducente seduto nella normale posizione di guida di controllare la parte di strada definita al punto 2.5 .

2.3.2 . Il retrovisore esterno deve essere visibile attraverso l'area del parabrezza pulita dai tergicristalli oppure attraverso i vetri laterali quando il trattore ne è provvisto .

2.3.3 . La sporgenza del retrovisore , rispetto alla sagoma esterna del trattore isolato o del complesso trattore-rimorchio , non deve essere molto superiore a quella necessaria per rispettare il campo di visibilità prescritto al punto 2.5 .

2.3.4 . Un retrovisore esterno il cui bordo inferiore è situato a meno di 2 m dal suolo mentre il trattore è sotto carico , non deve sporgere di oltre 0,20 m rispetto alla larghezza fuori tutto , dalla parte del retrovisore , del trattore isolato o del complesso trattore-rimorchio , non munito di retrovisore .

2.3.5 . Alle condizioni che figurano ai punti 2.3.3 e 2.3.4 le larghezze massime autorizzate per i trattori possono essere oltrepassate dai retrovisori .

2.4 . Regolazione

2.4.1 . Il retrovisore interno deve essere regolabile dal conducente nella sua posizione di guida .

2.4.2 . Il retrovisore esterno deve essere regolabile dal conducente dall'interno del trattore . Il blocco in posizione puo tuttavia essere effettuato dall'esterno .

2.4.3 . Non sono sottoposti alle prescrizioni del punto 2.4.2 i retrovisori esterni che , dopo essere stati spostati con un urto , tornano automaticamente nella posizione iniziale oppure possono essere rimessi in posizione senza appositi strumenti .

2.5 . Campo di visibilità

2.5.1 . Stati membri in cui la circolazione è a destra

Il campo di visibilità del retrovisore esterno di sinistra deve essere tale che il conducente possa vedere verso la parte retrostante almeno una parte della strada piana sino all'orizzonte situata a sinistra del piano parallelo al piano verticale longitudinale medio tangente all'estremità sinistra della larghezza fuori tutto del trattore isolato o del complesso trattore-rimorchio .

2.5.2 . Stati membri in cui la circolazione è a sinistra

Il campo di visibilità del retrovisore esterno di destra deve essere tale che il conducente possa vedere verso la parte retrostante almeno una parte della strada piana sino all'orizzonte situata a destra del piano parallelo al piano verticale longitudinale medio tangente all'estremità destra della larghezza fuori tutto del trattore isolato o del complesso trattore-rimorchio .