31974L0318

Direttiva 74/318/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1974, che modifica la direttiva 72/464/CEE relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi manifatturati

Gazzetta ufficiale n. L 180 del 03/07/1974 pag. 0030 - 0030
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 1 pag. 0025
edizione speciale greca: capitolo 09 tomo 1 pag. 0041
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 1 pag. 0025
edizione speciale spagnola: capitolo 09 tomo 1 pag. 0045
edizione speciale portoghese: capitolo 09 tomo 1 pag. 0045


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( 1 ) GU n . L 303 del 31 . 12 . 1972 , pag . 1 .

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1974

che modifica la direttiva 72/464/CEE relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi manifatturati

( 74/318/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 99 e 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ,

considerando che , in applicazione della direttiva 72/464/CEE del Consiglio , del 19 dicembre 1972 , relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi manifatturati ( 1 ) , il Consiglio deve adottare entro il 30 giugno 1974 una direttiva che stabilisca i criteri particolari applicabili dopo la prima tappa che , ai sensi dell'articolo 7 , paragrafo 1 , comprende , fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 , paragrafo 4 , un periodo di 24 mesi a decorrere dal 1 luglio 1973 ;

considerando che , in base all'articolo 1 , paragrafo 4 , della direttiva summenzionata , il passaggio da una tappa di armonizzazione alla seguente puo essere differito ;

considerando che la fissazione di criteri particolari applicabili nel corso della tappa o delle tappe successive presuppone , per motivi tecnici , che preventivamente , in conformità all'articolo 3 , paragrafo 2 della direttiva summenzionata , il Consiglio adotti , su proposta della Commissione , le disposizioni necessarie per determinare in qual modo convenga definire e raggruppare i tabacchi manifatturati ;

considerando che tali disposizioni formano attualmente oggetto di una proposta della Commissione ;

considerando che i criteri particolari applicabili nel corso della o delle tappe successive richiedono un ulteriore esame delle condizioni del mercato dei tabacchi manifatturati nella Comunità ampliata ;

considerando che in tali circostanze è necessario che la durata della prima tappa sia prolungata di 12 mesi ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Nell'articolo 7 , paragrafo 1 della direttiva 72/464/CEE , i termini " periodo di ventiquattro mesi " sono sostituiti da " periodo di trentasei mesi " .

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Lussemburgo , addì 25 giugno 1974 .

Per il Consiglio

Il Presidente

H . D . GENSCHER