31974L0297

Direttiva 74/297/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore (Comportamento del dispositivo di guida in caso di urto)

Gazzetta ufficiale n. L 165 del 20/06/1974 pag. 0016 - 0025
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0012
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 2 pag. 0247
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 4 pag. 0012
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 3 pag. 0230
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 3 pag. 0230


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( 1 ) GU n . C 14 del 27 . 3 . 1973 , pag . 18 .

( 2 ) GU n . C 60 del 26 . 7 . 1973 , pag . 13 .

( 3 ) GU n . L 42 del 23 . 2 . 1970 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . L 68 del 22 . 3 . 1971 , pag . 1 .

( 5 ) GU n . L 38 dell'11 . 2 . 1974 , pag . 2 .

( 6 ) Documento ECE di Ginevra E/ECE/324/Add . 11 .

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 4 giugno 1974

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore ( Comportamento del dispositivo di guida in caso di urto )

( 74/297/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali concernono , tra l'altro , il comportamento del dispositivo di guida in caso d'urto ;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro ; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri , a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati , segnatamente al fine di permettere l'applicazione , per ogni tipo di veicolo , della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 3 ) ;

considerando che prescrizioni comuni sono state previste dalla direttiva del Consiglio del 1 marzo 1971 ( 4 ) per i retrovisori interni e dalla direttiva del Consiglio del 17 dicembre 1973 ( 5 ) per le parti interne dell'abitacolo , la disposizione dei comandi , il tetto , lo schienale e la parte posteriore dei sedili ; che verranno adottate ulteriormente le prescrizioni riguardanti le altre finiture interne come gli attacchi per le cinture di sicurezza e dei sedili , il poggiatesta e l'identificazione dei comandi ;

considerando che le prescrizioni armonizzate devono ridurre il rischio o la gravità delle lesioni di cui possono essere vittime i conducenti dei veicoli a motore e garantire la sicurezza della circolazione stradale in tutta la Comunità ;

considerando che , per quanto riguarda le prescrizioni tecniche , è opportuno riprendere sostanzialmente quelle adottate dalla Commissione economica per l'Europa dell'ONU nel regolamento n . 12 ( " Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la protezione del conducente contro il dispositivo di guida in caso d'urto " ( 6 ) che è allegato all'accordo , del 20 marzo 1958 , relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione e al riconoscimento reciproco dell'omologazione degli equipaggiamenti e degli elementi dei veicoli a motore ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva si intende per veicolo ogni veicolo a motore della categoria M1 ( definita nell'allegato I della direttiva del 6 febbraio 1970 ) , destinato a circolare su strada con o senza carrozzeria , che abbia un minimo di quattro ruote ed una velocità massima superiore per costruzione a 25 km / h , ad eccezione dei veicoli a guida avanzata come definiti al punto 2.7 dell'allegato I .

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale per motivi concernenti il comportamento del dispositivo di guida in caso d'urto , quando risponda alle prescrizioni di cui agli allegati I , II e III .

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita , l'immatricolazione , la messa in circolazione o l'uso dei veicoli per motivi concernenti il comportamento del dispositivo di guida in caso d'urto , quando risponda alle prescrizioni di cui agli allegati I , II e III .

Articolo 4

Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione adotta le misure necessarie per essere informato circa qualsiasi modifica di uno degli elementi o di una delle caratteristiche di cui all'allegato I , punto 2.2 . Le autorità competenti di questo Stato giudicano se sul tipo di veicolo modificato debbano essere condotte nuove prove accompagnate da un nuovo verbale . Se dalle prove risulta che le prescrizioni della presente direttiva non sono osservate , la modifica non è autorizzata .

Articolo 5

Le modifiche che sono necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati I , II , III e IV sono adottate a norma della procedura prevista all'articolo 13 della direttiva del Consiglio , del 6 febbraio 1970 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi .

Articolo 6

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione .

2 . Gli Stati membri prendono cura di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva .

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Lussemburgo , addì 4 giugno 1974 .

Per il Consiglio

Il Presidente

H . D . GENSCHER

ALLEGATO I ( * )

DEFINIZIONI , DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE , OMOLOGAZIONE CEE , SPECIFICHE , PROVE , CONFORMITA DELLA PRODUZIONE

( 1 )

2 . DEFINIZIONI

Ai sensi della presente direttiva :

2.1 . per " comportamento del dispositivo di guida in caso d'urto " , si intende il comportamento di tale dispositivo per effetto di due tipi di forze , ossia

2.1.1 . quelle provocate da una collisione frontale che possono produrre uno spostamento all'indietro del comando dello sterzo ,

2.1.2 . quelle dovute all'inerzia della massa del conducente in caso d'urto contro il comando dello sterzo in una collisione frontale ;

2.2 . Per " tipo di veicolo " , si intendono i veicoli a motore che non differiscono sostanzialmente fra loro per quanto riguarda , in particolare , i seguenti punti :

2.2.1 . strutture , dimensioni , forma e materiali della parte del veicolo situata anteriormente al comando dello sterzo

2.2.2 . peso massimo autorizzato del veicolo ;

2.3 . per " comando dello sterzo " , si intende l'organo dello sterzo azionato dal conducente , generalmente il volante ;

2.4 . per " colonna dello sterzo " , si intende il carter che avvolge l'albero dello sterzo ;

2.5 . per " albero dello sterzo " , si intende l'elemento che trasmette alla scatola dello sterzo la coppia esercitata sul comando dello sterzo ;

2.6 . per " dispositivo di guida " , si intende il volante , la colonna dello sterzo e i suoi elementi connessi di rivestimento , l'albero comando dello sterzo , la scatola sterzo , nonché tutti gli altri elementi , quali ad esempio quelli destinati a contribuire a dissipare l'energia in caso d'urto contro il volante ;

2.7 . per " guida avanzata " , si intende una sistemazione del veicolo in cui più della metà della lunghezza del motore si trova posteriormente al punto più avanzato della base del parabrezza , e in cui il centro del comando dello sterzo si trova nel primo quarto della lunghezza del veicolo .

3 . DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE

3.1 . La domanda di omologazione CEE di un tipo di veicolo deve essere presentata dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario .

3.2 . Essa deve essere accompagnata dai documenti in triplice copia appresso indicati e dalle indicazione seguenti :

3.2.1 . descrizione particolareggiata del tipo di veicolo per quanto riguarda la struttura , le dim ensioni , la forma e i materiali della parte del veicolo situata anteriormente al comando dello sterzo ;

3.2.2 . disegni del dispositivo di guida e della sua fissazione alla carrozzeria e alla cassa del veicolo su scala adatta , con sufficienti dettagli ;

( * ) Il testo degli allegati è sostanzialmente analogo a quello del regolamento n . 12 della Commissione economica per l'Europa dell'ONU , ad eccezione del punto 2.1 ; la suddivisione dei punti è la stessa ; se un punto del regolamento n . 12 non ha il corrispondente nella presente direttiva , il suo numero è indicato fra parentesi , come richiamo .

3.2.3 . descrizione tecnica del dispositivo .

3.3 . Occorre presentare al servizio tecnico incaricato delle prove :

3.3.1 . un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare , per la prova di cui al punto 5.1 ,

3.3.2 . a discrezione del costruttore , un secondo veicolo , o le parti del veicolo che si considerano essenziali per la prova di cui al punto 5.2 .

4 . OMOLOGAZIONE CEE

( 4.1 . )

( 4.2 . )

4.3 . Si acclude alla scheda di omologazione CEE una scheda conforme al modello indicato all'allegato IV .

( 4.4 . )

( 4.5 . )

( 4.6 . )

5 . SPECIFICHE

5.1 . Nella prova di collisione dell'autoveicolo a vuoto , senza manichino , contro una barriera alla velocità di 48,3 km / ora , la parte superiore della colonna dello sterzo e del suo alberonon devono spostarsi verso l'indietro orizzontalmente e parallelamente all'asse longitudinale del veicolo di oltre 12,7 cm rispetto ad un punto del veicolo non interessato dall'urto e tale distanza verrà determinata con misure dinamiche .

5.2 . Quando il comando dello sterzo viene urtato da un blocco di prova lanciato contro tale comando ad una velocità relativa di almeno 24,1 km / ora , la forza esercitata sul " petto " del blocco di prova dal comando dello sterzo non deve superare 1 111 daN .

5.2.1 . Il comando dello sterzo deve essere concepito , costruito e montato in modo da non presentare né asperità pericolose né spigoli vivi che rischino di accrescere il pericolo o la gravità di lesioni del conducente in caso d'urto .

5.2.2 . Il comando dello sterzo deve essere concepito , costruito e montato in modo da non comportare elementi o accessori , compreso il comando del segnalatore acustico e gli elementi di rivestimento , sui quali si possa impigliare l'abbigliamento del conducente durante le normali operazioni di guida .

6 . PROVE

Il controllo dell'osservanza delle prescrizioni del punto 5 viene effettuato conformemente ai metodi indicati negli allegati II e III .

7 . CONFORMITA DELLA PRODUZIONE

( 7.1 . )

7.2 . Per verificare la conformità si procede a un numero sufficiente di controlli per sondaggio sui veicoli di serie .

7.3 . In generale , tali verifiche si limitano a misure dimensionali . Se necessario i veicoli vengono tuttavia sottoposti alla prova relativa alle prescrizioni di cui al punto 5 .

( 8 . )

( 9 . )

ALLEGATO II

PROVE D'URTO ANTERIORE CONTRO LA BARRIERA

1 . OGGETTO

La prova ha lo scopo di verificare se il veicolo soddisfa alle condizioni di cui al punto 5.1 dell'allegato I .

2 . INSTALLAZIONE , PROCEDURE E APPARECCHI DI MISURA

2.1 . Luogo della prova

Il luogo dove verrà effettuata la prova deve presentare una superficie sufficiente affinché si possa sistemare la pista di lancio dei veicoli , la barriera e gli impianti tecnici necessari per la prova . La parte finale della pista , almeno 5 m prima della barriera , deve essere orizzontale , piana e stabilizzata .

2.2 . Barriera

La barriera è costituita da un blocco di cemento armato della larghezza minima di 3 m e dell'altezza minima di 1,5 m , con uno spessore minimo di 0,6 m . La parete da urtare deve essere perpendicolare alla parte finale della pista di lancio e deve essere ricoperta di tavole di compensato dello spessore di 2 cm . Dietro il blocco di cemento armato è necessario sistemare almeno 90 tonnellate di terra . La barriera di cemento armato e di terra puo essere sostituita da ostacoli aventi la stessa superficie frontale , che forniscono risultati equivalenti .

2.3 . Propulsione del veicolo

Al momento dell'urto il veicolo deve avanzare liberamente per inerzia e deve raggiungere l'ostacolo con una traiettoria perpendicolare alla parere da urtare ; la massima divergenza d'allineamento laterale ammessa fra la linea mediana verticale della parete anteriore del veicolo e la linea mediana verticale della parete da urtare è di più o meno 30 cm .

2.4 . Stato del veicolo

Al momento della prova il veicolo deve essere completo di tutte le sue parti e di tutta l'attrezzatura normale . Inoltre , gli oggetti contenuti nell'abitacolo , non devono urtare accidentalmente contro il volante ( sedile inclinabile del conducente , imbottitura del sedile posteriore ecc . ) .

2.5 . Velocità

La velocità al momento dell'urto deve essere compresa fra 48,3 km / ora e 53,1 km / ora .

2.6 . Apparecchi di misura

2.6.1 . L'apparecchio da utilizzare per la registrazione di cui al punto 3.1 deve consentire di effettuare le misure con il seguente grado di precisione :

2.6.1.1 . Velocità del veicolo con l'approssimazione di 1/100 .

2.6.1.2 . La registrazione del tempo deve consentire di apprezzare il millesimo di secondo .

2.6.1.3 . L'inizio dell'urto al momento del primo contatto del veicolo con l'ostacolo viene individuato sulle registrazioni e sui film che servono per lo spoglio dei risultati della prova .

2.6.2 . La misura della distanza di cui al punto 3.1 deve essere effettuata con un'approssimazione di più o meno 5 mm .

3 . RISULTATI

3.1 . Per determinare lo spostamento all'indietro del comando dello sterzo si effettua , durante la collisione , una registrazione ( 1 ) della variazione della distanza misurata in senso orizzontale e parallelamente all'asse longitudinale del veicolo fra la parte superiore della colonna dello sterzo ( e del suo albero ) e un punto del veicolo non interessato dall'urto . Se la velocità misurata supera la velocità nominale di 48,3 km / ora , tale spostamento viene ricondotto al valore corretto , corrispondente alla velocità nominale , moltiplicandolo per il quadrato del rapporto fra tale velocità nominale e la velocità misurata .

3.2 . Dopo la prova i danni subiti dal veicolo vengono indicati in un rapporto scritto ; occorre prendere almeno una fotografia di ognuna delle viste seguenti del veicolo :

3.2.1 . laterali ( destra e sinistra ) ,

3.2.2 . anteriore ,

3.2.3 . inferiore ,

3.2.4 . della zona interessata all'interno dell'abitacolo .

4 . METODI EQUIVALENTI DI PROVA

Sono ammessi metodi equivalenti di prova non distruttivi , purché i risultati di cui al punto 3 possano essere ottenuti integralmente mediante una prova di sostituzione , o tramite calcoli in base ai risultati di detta prova . Se si impiega un metodo diverso da quello descritto ai punti 2 e 3 è necessario dimostrarne l'equivalenza .

( 1 ) Tale registrazione puo essere sostituita da una misura della cresta .

ALLEGATO III

PROVA DI DISSIPAZIONE DELL'ENERGIA IN CASO D'URTO CONTRO IL COMANDO DELLO STERZO

1 . OGGETTO

La prova ha lo scopo di verificare se il veicolo soddisfa alle condizioni di cui al punto 5.2 dell'allegato I .

2 . IMPIANTI , PROCEDURE E APPARECCHIATURE DI MISURA

2.1 . Montaggio del comando dello sterzo

2.1.1 . Il comando deve essere montato sul tronco anteriore del veicolo , ottenuto sezionando la scocca trasversalmente all'altezza dei sedili anteriori , con la possibilità di escludere il tetto , il parabrezza e le porte . Il tronco deve essere fissato in modo rigido al banco di prova , affinché non si sposti sotto l'urto del blocco di prova .

2.1.2 . Tuttavia , su richiesta del costruttore , il comando dello sterzo puo essere montato su un'armatura analoga che simuli il montaggio del dispositivo di guida , purché il complesso " armatura / dispositivo " presenti rispetto al complesso reale " tronco anteriore della scocca / dispositivo " ,

2.1.2.1 . la medesima disposizione geometrica ,

2.1.2.2 . una maggiore rigidità .

2.2 . Nella prima prova il comando dello sterzo è orientato in modo che il raggio più rigido si trovi in corrispondenza del punto di contatto del blocco di prova ; se il comando dello sterzo è un volante , la prova viene ripetuta in modo che la parte più sensibile del cerchio del volante si trovi in corrispondenza del suddetto punto di contatto . In caso di comando dello sterzo a posizione regolabile , le due prove di cui sopra devono essere effettuate nella posizione media consentita dalle regolazioni .

2.3 . Blocco di prova

Il blocco di prova ha la forma , le dimensioni , il peso e le caratteristiche indicate nell'appendice del presente allegato .

2.4 . Misura delle forze

2.4.1 . Si misura la forza massima in direzione orizzontale , parallela all'asse longitudinale del veicolo , applicata al blocco di prova in seguito all'urto contro il comando dello sterzo .

2.4.2 . Tale forza puo essere misurata direttamente o indirettamente , o calcolata in base ai valori misurati durante la prova .

2.5 . Propulsione del blocco di prova

E accettabile qualsiasi metodo di propulsione , purché sia concepito in modo che , quando il blocco di prova tocca il comando dello sterzo sia libero da qualsiasi legame con il dispositivo di propulsione . Il blocco di prova deve toccare il comando dopo aver effettuato una traiettoria praticamente rettilinea , parallela all'asse longitudinale del tronco anteriore del veicolo . Il contatto iniziale del blocco di prova con il comando dello sterzo deve aver luogo nel punto in cui si produce normalmente quando un uomo del peso di 75,3 kg e delle dimensioni di 1,73 m ( 1 ) seduto sul sedile di guida del veicolo ( sistemato nella posizione più avanzata ) è spostato in avanti parallelamente all'asse longitudinale del veicolo fino a toccare il volante .

2.6 . Velocità

Il blocco di prova deve urtare il comando dello sterzo ad una velocità almeno uguale a 24,1 km / ora e quanto più possibile vicina a questo valore .

( 1 ) Tali dimensioni corrispondono al manichino di 50 percentili con le caratteristiche del " National Center for Health Statistics , Series 11 , No 8 " , United States of America Center for Health , Education and Welfare , 12 maggio 1967 .

2.7 . Apparecchio di misura

2.7.1 . L'apparecchio da impiegare per la registrazione di cui al punto 3.2 deve consentire di effettuare le misure con la seguente precisione :

2.7.1.1 . Velocità del blocco di prova : con l'approssimazione di 2/100 .

2.7.1.2 . La registrazione del tempo deve consentire di apprezzare il millesimo di secondo .

2.7.1.3 . L'inizio dell'urto all'istante del primo contatto del blocco di prova con il comando dello sterzo viene individuato sulle registrazioni e sui film che servono per lo spoglio dei risultati della prova .

2.7.1.4 . Misura della forza : il campo della misura è di 3 920 daN . Tale forza deve essere registrata senza distorsioni per fenomeni fino ad una frequenza di 1 000 Hz , con una precisione del 2,5 % del campo della misura massima , o del più o meno 5 % del valore reale .

2.7.1.5 . Sensibilità trasversale : inferiore al 5 % del campo della misura .

3 . RISULTATI

3.1 . Dopo la prova i danni subiti dal dispositivo di guida vengono costatati e indicati in un rapporto scritto ; occorre prendere almeno una fotografia laterale ed una fotografia frontale della zona " comando dello sterzo / colonna di sterzo / cruscotto " .

3.2 . Si effettua una registrazione , durante la collisione , delle forze complessive esercitate sul " petto " del blocco di prova dal comando dello sterzo , misurate come indicato al punto 2.7 .

4 . METODI EQUIVALENTI DI PROVA

Sono ammessi i metodi equivalenti di prova non distruttivi , purché i risultati di cui al punto 3 possano essere ottenuti integralmente mediante una prova di sostituzione o tramite calcoli in base ai risultati di detta prova . Se si impiega un metodo diverso da quello descritto ai punti 2 e 3 è necessario dimostrarne l'equivalenza .

vedi figura : J.O .

ALLEGATO IV

Indicazione dell'amministrazione

Comunicazione relativa all'omologazione ( o al rifiuto o al ritiro dell'omologazione ) di un tipo di veicolo per quanto riguarda il comportamento del dispositivo di guida in caso d'urto

Numero di omologazione : ...

1 . Marchio di fabbrica o di commercio del veicolo a motore : ...

2 . Tipo del veicolo : ...

3 . Nome e indirizzo del costruttore : ...

4 . Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore : ...

5 . Descrizione sommaria del dispositivo di guida e degli elementi del veicolo che riguardano il comportamento del dispositivo di guida in caso d'urto : ...

6 . Veicolo presentato all'omologazione il ...

7 . Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione : ...

8 . Data del verbale rilasciato dal servizio : ...

9 . Numero del verbale rilasciato da tale servizio : ...

10 . L'omologazione per quanto riguarda il comportamento del dispositivo di guida in caso d'urto è concessa / rifiutata / ritirata ( 1 )

11 . Località : ...

12 . Data : ...

13 . Firma : ...

14 . Sono acclusi alla presente comunicazione i seguenti documenti , con il numero di omologazione sopraindicato :

... disegni , schemi e piani del dispositivo di guida

... fotografie del dispositivo di guida e degli altri elementi relativi al comportamento del dispositivo di guida in caso d'urto .

( 1 ) Depennare la dicitura inutile .