Direttiva 74/61/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativa ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore
Gazzetta ufficiale n. L 038 del 11/02/1974 pag. 0022 - 0028
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 3 pag. 0206
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 2 pag. 0188
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 3 pag. 0206
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 3 pag. 0162
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 3 pag. 0162
++++ ( 1 ) GU n . C 112 del 27 . 10 . 1972 , pag . 16 . ( 2 ) GU n . C 60 del 26 . 7 . 1973 , pag . 12 . ( 3 ) GU n . L 42 del 23 . 2 . 1970 , pag . 1 . ( 4 ) Documento CEE di Ginevra E/ECE/324 _ E/ECE/TRANS/505/Riv . Add . 17 . DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1973 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore ( 74/61/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 100 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) , considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali concernono tra l'altro il dispositivo di protezione contro l'impiego non autorizzato ; considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro ; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri , a titolo complementare ovvero in sostituzione dei loro attuali regolamenti , segnatamente al fine di permettere , per ogni tipo di veicolo , l'applicazione della procedura di omologazione CEE , che forma oggetto della direttiva del Consiglio , del 6 febbraio 1970 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 3 ) ; considerando che , per quanto riguarda le prescrizioni tecniche , è opportuno riprendere essenzialmente quelle adottate dalla Commissione economica per l'Europa dell'ONU nel regolamento n . 18 ( Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli per quanto riguarda la protezione contro l'impiego non autorizzato ( 4 ) , che è allegato all'accordo , del 20 marzo 1958 , relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione e al reciproco riconoscimento dell'omologazione degli equipaggiamenti e degli elementi dei veicoli a motore , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 Ai sensi della presente direttiva , si intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada , con o senza carrozzeria , che abbia almeno 4 ruote e una velocità massima per costruzione superiore a 25 km / ora , ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie , delle trattrici e macchine agricole e delle macchine operatrici . Articolo 2 Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti il dispositivo di protezione contro l'impiego non autorizzato , se tale dispositivo risponde alle prescrizioni dell'allegato I . Articolo 3 Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita , l'immatricolazione , la messa in circolazione o l'utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti il dispositivo di protezione contro l'impiego non autorizzato , se tale dispositivo risponde alle prescrizioni dell'allegato I . Articolo 4 Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione adotta le misure necessarie per essere informato circa qualsiasi modifica di uno degli elementi o di una delle caratteristiche di cui all'allegato I , punto 2.2 . Le autorità competenti di questo Stato giudicano se sul veicolo modificato debbano essere condotte nuove prove accompagnate da un nuovo verbale . Se dalle prove risulta che le prescrizioni della presente direttiva non sono osservate , la modifica non è autorizzata . Articolo 5 Le modifiche che sono necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati I e II sono adottate a norma della procedura prevista all'articolo 13 della direttiva del Consiglio , del 6 febbraio 1970 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi . Articolo 6 1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione . 2 . Gli Stati membri prendono cura di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva . Articolo 7 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addì 17 dicembre 1973 . Per il Consiglio Il Presidente I . NOERGAARD ALLEGATO I ( 1 ) PRESENZA , DEFINIZIONI , DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE , OMOLOGAZIONE CEE , CARATTERISTICHE GENERALI , CARATTERISTICHE PARTICOLARI 1 . PRESENZA Qualsiasi veicolo delle categorie M1 e N1 ( la cui definizione figura nell'allegato I della direttiva del 6 febbraio 1970 ) deve essere dotato di un dispositivo di protezione contro un impiego non autorizzato . L'installazione di tale dispositivo sui veicoli delle altre categorie è facoltativo . 2 . DEFINIZIONI Ai sensi della presente direttiva : ( 2.1 . ) 2.2 . per " tipo di veicolo " per quanto riguarda la protezione contro un impiego non autorizzato , si intendono i veicoli a motore che non differiscono sostanzialmente fra loro per quanto riguarda , in particolare , i seguenti punti : 2.2.1 . la designazione del tipo di veicolo da parte del costruttore , 2.2.2 . la sistemazione e il disegno costruttivo dell'elemento o degli elementi del veicolo sui quali agisce il dispositivo di protezione , 2.2.3 . il tipo di dispositivo di protezione ; 2.3 . per " dispositivo di protezione " , s'intende l'insieme degli elementi destinati a impedire un impiego non autorizzato del veicolo . Il dispositivo di protezione è costituito dalla combinazione di un dispositivo che impedisce l'avviamento del motore con il comando normale e di uno dei dispositivi seguenti : _ dispositivo agente sullo sterzo , _ dispositivo agente sul comando del cambio , _ dispositivo agente sulla trasmissione , _ dispositivo che impedisce il funzionamento del motore . 2.3.1 . Non sono considerati " dispositivi di protezione " i dispositivi che impediscono soltanto lo sblocco dei freni del veicolo . ( 2.4 . ) 2.5 . Per " dispositivo di guida " , s'intende il volante , la colonna dello sterzo e i suoi elementi connessi di rivestimento , l'albero comando dello sterzo , la scatola sterzo , nonché tutti gli altri elementi , quali ad esempio quelli destinati a contribuire a dissipare l'energia in caso d'urto contro il volante . 3 . DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE 3.1 . La domanda di omologazione CEE di un tipo di veicolo per quanto riguarda il dispositivo di protezione contro un impiego non autorizzato è presentata dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario . 3.2 . Essa è accompagnata dai sottoindicati documenti , in triplice copia , e dalle seguenti indicazioni : ( 1 ) Il testo dell'allegato è analogo a quello del regolamento n . 18 della commissione economica per l'Europa dell'ONU ; la suddivisione in punti è la stessa ; se un numero del regolamento n . 18 non ha il corrispondente nella presente direttiva , il suo numero è indicato tra parentesi , come richiamo . 3.2.1 . descrizione particolareggiata del tipo di veicolo per quanto riguarda la sistemazione e la costruzione del comando o dell'organo sul quale agisce il dispositivo di protezione ; 3.2.2 . disegni particolareggiati del dispositivo di protezione e del suo montaggio sul veicolo , in scala appropriata ; 3.2.3 . descrizione tecnica del dispositivo stesso . 3.3 . Devono essere presentati al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione ; 3.3.1 . un veicolo , rappresentativo del tipo di veicolo da omologare , 3.3.2 . su richiesta del suddetto servizio tecnico , i pezzi di ricambio dei veicoli considerati essenziali per le verifiche prescritte ai punti 5 e 6 . 4 . OMOLOGAZIONE CEE ( 4.1 . ) ( 4.2 . ) 4.3 . Si acciude alla scheda di omologazione CEE una scheda conforme al modello indicato all'allegato II . ( 4.4 . ) ( 4.4.1 . ) ( 4.4.2 . ) ( 4.5 . ) ( 4.6 . ) 5 . CARATTERISTICHE GENERALI 5.1 . Il dispositivo di protezione deve essere realizzato in modo che sia indispensabile disinnestarlo : 5.1.1 . per l'avviamento del motore con il comando normale , 5.1.2 . per la guida o lo spostamento del veicolo in avanti con i propri mezzi . 5.2 . Quando il dispositivo è inserito , le parti di quest'ultimo necessarie a soddisfare la condizione del precedente punto 5.1.2 non debbono poter essere neutralizzate con mezzi semplici . 5.3 . Deve essere possibile avviare il motore soddisfacendo alle esigenze di cui al punto 5.1 mediante una sola chiave , agente su una sola serratura ; salvo il caso previsto al punto 6.1.6 , non dev'essere possibile estrarre la chiave dalla serratura senza contemporaneamente inserire il dispositivo di protezione di cui al punto 5.1 . 5.4 . Il dispositivo di protezione di cui al punto 5.1 deve essere concepito in modo che sia impossibile aprirlo , renderlo inoperante o metterlo fuori uso rapidamente e senza attirare l'attenzione . 5.5 . Il dispositivo di protezione dev'essere montato stabilmente sul veicolo . Esso deve essere fissato in modo che , una volta installato , possa essere smontato soltanto con l'aiuto di attrezzi speciali , anche dopo tolte le diverse guarnizioni . Se è possibile neutralizzare il dispositivo di protezione togliendo alcune viti , le viti stesse , se smontabili , debbono essere rese inaccessibili mediante parti del dispositivo di protezione , quando quest'ultimo è bloccato . 5.6 . La serratura dev'essere saldamente collegata con il dispositivo di protezione . 5.7 . Le serrature impiegate debbono comportare almeno 1 000 combinazioni differenti , cioè una chiave corrispondente a una combinazione determinata non deve poter in media aprire più di una serratura su 1 000 . Per uno stesso tipo di veicolo , la frequenza di impiego di una determinata combinazione dev'essere approssimativamente di 1 su 1 000 . 5.8 . I dispositivi di protezione devono essere costruiti in modo che , quando il veicolo è in marcia , non si blocchino accidentalmente con pregiudizio per la sicurezza . 5.9 . Se per il funzionamento del dispositivo di protezione è richiesto l'impiego di una fonte di energia diversa da quella del conducente , essa dev'essere utilizzata soltanto per comandare il blocco e lo sblocco del dispositivo suddetto . Il mantenimento in posizione del dispositivo di protezione deve essere assicurato con mezzi puramente meccanici . 5.10 . Il dispositivo di protezione puo comprendere un dispositivo di allarme esterno , complementare , acustico , che entra in azione quando si tenti di aprire il dispositivo , di renderlo inoperante con un mezzo diverso dalla chiave appositamente prevista o di metterlo fuori uso ; i segnali emessi devono essere brevi e interrompersi automaticamente dopo 30 secondi al massimo , per riprendere soltanto nel caso di un nuovo azionamento . Inoltre , il segnale dev'essere emesso dall'apparecchio di segnalazione acustica normalmente montato sul veicolo . ( 5.10.1 . ) ( 5.10.2 . ) 6 . CARATTERISTICHE PARTICOLARI Oltre alle caratteristiche generali di cui al punto 5 , se il dispositivo di protezione appartiene a uno dei tipi che agiscono sullo sterzo , sulla trasmissione o sul cambio , esso deve soddisfare alle condizioni particolari previste qui di seguito per tali tipi di apparecchi . 6.1 . Dispositivi di protezione che agiscono sullo sterzo 6.1.1 . Il dispositivo di protezione agente sullo sterzo deve bloccare quest'ultimo . 6.1.2 . Nessun blocco accidentale dello sterzo deve potersi verificare quando la chiave è inserita nella serratura del dispositivo di protezione , anche se è innestato il dispositivo che impedisce l'avviamento del motore . 6.1.3 . Sia l'innesto dell'accensione dei veicoli muniti di motore a scoppio , sia l'avviamento dei veicoli a motore diesel con il comando normale possono aver luogo soltanto dopo lo sblocco di un chiavistello agente sullo sterzo . 6.1.4 . Quando il dispositivo di protezione viene messo in azione , non deve essere in nessun caso possibile impedire l'inserimento della stanghetta di un chiavistello . 6.1.5 . La profondità di inserimento della stanghetta del chiavistello deve essere sufficiente per garantire l'efficienza del dispositivo di protezione , anche dopo un certo grado di usura . 6.1.6 . Se il dispositivo di protezione comprende anche una posizione diversa da quella che assicura il blocco dello sterzo e nella quale la chiave puo essere estratta , esso deve essere concepito in modo che la manovra per tale posizione e l'operazione di togliere la chiave non possano essere effettuate inavvertitamente . 6.1.7 . Il dispositivo di protezione deve poter resistere , senza danneggiare il dispositivo di guida in modo tale da compromettere la sicurezza , all'applicazione , nei due sensi e in condizioni statiche , di una coppia di 19,6 mdaN , il cui momento sia parallelo all'asse dell'albero dello sterzo . 6.2 . Dispositivi di protezione agenti sulla trasmissione Il dispositivo di protezione agente sulla trasmissione deve impedire la rotazione delle ruote motrici del veicolo . 6.3 . Dispositivi di protezione agenti sul comando del cambio 6.3.1 . Il dispositivo di protezione agente sul comando del cambio deve poter impedire qualsiasi manovra del cambio stesso . 6.3.2 . Nei cambi a mano , la leva del cambio deve poter essere bloccata soltanto nelle posizioni seguenti : retromarcia e posizione di folle ovvero soltanto retromarcia . 6.3.3 . Nei cambi automatici , il blocco deve potersi effettuare soltanto nella posizione " parcheggio " ; è ammesso un blocco supplementare nella posizione " folle " . ( 7 . ) ( 8 . ) ( 9 . ) ( 10 . ) ( 11 . ) ALLEGATO II Indicazione dell'amministrazione MODELLO COMUNICAZIONE RELATIVA ALL'OMOLOGAZIONE ( o il rifiuto o il ritiro dell'omologazione di un tipo di veicolo a motore per quanto riguarda la sua protezione contro un impiego non autorizzato ) N . di omologazione ... 1 . Marchio di fabbrica o di commercio del veicolo a motore : ... 2 . Tipo del veicolo : ... 3 . Nome e indirizzo del costruttore : ... 4 . Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore : ... 5 . Descrizione sommaria del dispositivo di protezione , del suo montaggio e della parte del veicolo sulla quale agisce , oltre al dispositivo di avviamento ( sterzo / comando cambio / trasmissione / impedimento del funzionamento del motore ( 1 ) ) : ... 6 . Il veicolo è dotato di un dispositivo complementare di allarme acustico del tipo seguente : ... 7 . Veicolo presentato all'omologazione il ... 8 . Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione : ... 9 . Data del verbale rilasciato dal servizio : ... 10 . Numero del verbale rilasciato da tale servizio : ... 11 . L'omologazione per quanto riguarda la protezione contro un impiego non autorizzato è accordata / rifiutata ( 1 ) : ... 12 . Località : ... 13 . Data : ... 14 . Firma : ... 15 . Sono acclusi alla presente comunicazione i seguenti documenti , con il numero di omologazione sopraindicato : ... disegni , schemi e piani del dispositivo di protezione , del suo montaggio e degli elementi del veicolo sui quali agisce . ... fotografie del dispositivo di protezione e degli altri elementi relativi alla protezione del veicolo contro un impiego non autorizzato . ( 1 ) Depennare la dicitura inutile .