31974D0476

74/476/CEE: Decisione della Commissione, del 10 settembre 1974, recante modifica della decisione del 30 luglio 1964 relativa all' istituzione di un metodo di cooperazione amministrativa speciale per l' applicazione del regime introcomunitario ai prodotti pescati da navi degli Stati membri

Gazzetta ufficiale n. L 259 del 25/09/1974 pag. 0008 - 0009


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( 1 ) GU n . 137 del 28 . 8 . 1964 , pag . 2293/64 .

( 2 ) GU n . 213 del 22 . 12 . 1964 , pag . 3622/64 .

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 1974

recante modifica della decisione del 30 luglio 1964 relativa all'istituzione di un metodo di cooperazione amministrativa speciale per l'applicazione del regime intracomunitario ai prodotti pescati da navi degli Stati membri

( 74/476/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 10 , paragrafo 2 , primo comma ,

considerando che la decisione della Commissione del 30 luglio 1964 ( 1 ) , modificata dalla decisione della Commissione del 4 dicembre 1964 ( 2 ) , ha istituito un metodo di cooperazione speciale per l'applicazione del regime intracomunitario ai prodotti pescati da navi degli Stati membri ;

considerando che le condizioni nelle quali i prodotti della pesca vengono avviati verso lo Stato membro di destinazione non sempre corrispondono a quelle prese in considerazione in sede di elaborazione della decisione del 30 luglio 1964 ; che è opportuno considerare i casi nei quali i prodotti della pesca vengono trasbordati su un'altra nave oppure sbarcati in un paese o territorio situato fuori della Comunità prima d'essere introdotti nella Comunità stessa ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

I testi degli articoli 1 , 2 , 4 e 5 della decisione del 30 luglio 1964 sono sostituiti dai testi seguenti :

" Articolo 1

Nel quadro dei metodi di cooperazione amministrativa di cui all'articolo 10 , paragrafo 2 , primo comma , del trattato che istituisce la Comunità economica europea , è istituito un certificato di circolazione delle merci , modello D.D.5 . Tale certificato è inteso ad accertare che i prodotti pescati dalle navi di uno Stato membro ed introdotti , nelle condizioni originarie oppure dopo aver subito a bordo un trattamento non avente l'effetto di escludervi dal capitolo 3 della tariffa doganale comune , nella Comunità alle condizioni di cui all'articolo 2 sono originari , a norma dell'articolo 9 , paragrafo 2 , di detto trattato , dello Stato membro cui appartiene la nave che ha proceduto alla loro cattura .

Articolo 2

1 . Il certificato di circolazione delle merci di cui al modello D.D.5 è utilizzato quando i prodotti di cui all'articolo 1 sono trasportati :

a ) dalla stessa nave che ha proceduto alla loro cattura , dai luoghi di pesca verso uno Stato membro diverso da quello cui appartiene detta nave ;

b ) da un'altra nave di uno Stato membro sulla quale essi sono stati trasbordati , dai luoghi di pesca verso la Comunità , oppure

c ) da una delle navi di cui alle lettere a ) o b ) , dai luoghi di pesca verso un paese o territorio situato fuori della Comunità da dove essi sono avviati nella detta Comunità .

2 . Il certificato di circolazione delle merci di cui al modello D.D.5 è presentato all'ufficio doganale dove i prodotti della pesca ai quali esso si riferisce sono oggetto di una dichiarazione allo scopo di assegnarli ad un regime doganale .

Articolo 4

1 . Un blocchetto di moduli per certificati di circolazione delle merci modello D.D.5 è rilasciato , su richiesta dell'armatore o del suo rappresentante , dalle autorità doganali del porto di attracco o di armamento della nave .

All'atto della consegna del blocchetto , le autorità doganali suddette compilano , su tutti i moduli che esso contiene , la parte intitolata " Visto della Dogana " .

2 . Il capitano della nave da pesca compila , su uno dei moduli contenuti nel blocchetto , la parte intitolata " Dichiarazione del Capitano "

a ) ogni volta che i prodotti pescati sono sbarcati in uno Stato membro diverso da quello cui appartiene la sua nave ;

b ) ogni volta che i prodotti pescati sono trasbordati su un'altra nave di uno Stato membro ;

c ) ogni volta che i prodotti pescati sono sbarcati in un paese o territorio situato al di fuori della Comunità .

3 . All'atto del trasbordo di cui al paragrafo 2 , lettera b ) , sulla parte intitolata " Dichiarazione del capitano " del modulo utilizzato verrà apposta una delle seguenti diciture :

" Varer omladet til SOES "

" Auf See umgeladene Erzeugnisse "

" Catch trans-shipped at sea "

" Produits transbordés en mer "

" Prodotti trasbordati in mare "

" Op zee overgeladen produkten " .

Questa dicitura è firmata dai due capitani e l'esemplare originale del certificato di circolazione delle merci modello D.D.5 è consegnato al capitano della nave sulla quale i prodotti sono trasbordati . L'operazione di trasbordo è annotata nel libro di bordo delle due navi interessate .

Articolo 5

1 . L'esemplare originale del certificato di circolazione delle merci di cui al modello D.D.5 , redatto secondo quanto disposto dall'articolo 4 , deve essere presentato alle autorità doganali dello Stato membro nel quale i prodotti della pesca sono introdotti . Dette autorità possono esigere una traduzione del certificato . Essi possono altresì esigere , allo scopo di controllare l'esattezza delle indicazioni contenute nel certificato , la presentazione di tutti i documenti relativi , in particolare dei documenti di bordo delle navi di cui all'articolo 2 , lettera a ) e b ) e farsene consegnare una traduzione .

2 . Se i prodotti della pesca indicati nel certificato di circolazione delle merci modello D.D.5 hanno sostato in un paese o territorio situato fuori della Comunità , il certificato è valido soltanto se accompagnato da un attestato rilasciato dalle autorità doganali di detto paese o territorio .

L'attestazione deve :

a ) precisare che i prodotti ai quali si riferisce il suddetto certificato sono rimasti sotto sorveglianza doganale per tutta la durata della loro permanenza nel paese o territorio interessato e che non vi hanno subito altre manipolazioni oltre quelle necessarie per la loro conservazione ;

b ) contenere la data d'arrivo e di partenza dei prodotti , nonché la designazione esatta del mezzo di trasporto utilizzato per la loro rispedizione nella Comunità .

In mancanza di questo attestato , le autorità doganali dello Stato membro nel quale i prodotti della pesca sono introdotti possono accettare qualsiasi altro documento riconosciuto equivalente . "

Articolo 2

Gli Stati membri applicano la presente decisione a decorrere dal 1 ottobre 1974 .

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione .

Fatto a Bruxelles , il 10 settembre 1974 .

Per la Commissione

Il Presidente

Francois-Xavier ORTOLI