31974D0442

74/442/CEE: Decisione della Commissione, del 25 luglio 1974, che istituisce un comitato paritetico per i problemi sociali dei salariati agricoli

Gazzetta ufficiale n. L 243 del 05/09/1974 pag. 0022 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 1 pag. 0180
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 11 pag. 0046
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 1 pag. 0180
edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 2 pag. 0035
edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 2 pag. 0035


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( 1 ) GU n . C 70 dell'1 . 7 . 1972 , pag . 11 .

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1974

che istituisce un comitato paritetico per i problemi sociali dei salariati agricoli

( 74/442/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 118 ,

considerando che , nella dichiarazione del 21 ottobre 1972 , i capi di Stato e di governo hanno affermato che l'espansione economica deve anzitutto consentire di attenuare le disparità delle condizioni di vita e che tale obiettivo deve tradursi in un miglioramento della qualità e del tenore di vita ;

considerando che in questa prospettiva essi hanno ritenuto indispensabile la crescente partecipazione dei datori di lavoro e dei lavoratori alle decisioni economiche e sociali della Comunita ;

considerando che tra le azioni prioritarie previste dal " Programma d'azione sociale " della Comunità la Commissione ha raccomandato di promuovere a livello comunitario il dialogo e la concertazione tra le parti sociali ;

considerando che il Parlamento europeo , nella risoluzione del 13 giugno 1972 ( 1 ) , ha dichiarato che la partecipazione attiva delle parti sociali all'elaborazione di una politica sociale delle Comunità deve concretarsi nella prima tappa dell'unione economica e monetaria ;

considerando che il Comitato economico e sociale si è espresso nello stesso senso nel suo parere del 24 novembre 1971 ,

considerando che la situazione in atto negli Stati membri mostra chiaramente la necessità che le parti sociali del settore agricolo partecipino attivamente al miglioramento e all'armonizzazione delle condizioni di vita e di lavoro dei salariati agricoli ; che un comitato paritetico costituito presso la Commissione è il mezzo più idoneo per garantire tale partecipazione , in quanto dà vita a livello comunitario ad un organo rappresentativo delle forze socio-economiche interessate ;

DECIDE :

Articolo 1

E costituito presso la Commissione un comitato paritetico per i problemi sociali dei lavoratori salariati agricoli ( in appresso denominato " Comitato " ) .

Articolo 2

Il comitato ha il compito di assistere la Commissione in sede di elaborazione e di attuazione della politica sociale comunitaria , aiutando la Commissione stessa a migliorare e ad armonizzare le condizioni di vita e di lavoro dei salariati agricoli .

Articolo 3

1 . Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 , il comitato :

a ) esprime pareri e presenta relazioni alla Commissione , su richiesta di questa o di propria iniziativa e

b ) per il settore di competenza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'articolo 4 :

_ promuove il dialogo e la concertazione e facilita le trattative tra le organizzazioni medesime ;

_ dispone l'attuazione di studi ;

_ partecipa a colloqui e seminari .

2 . Il Comitato provvede ché tutte le parti interessate vengano informate della sua attività .

3 . Nel chiedere un parere od una relazione del comitato , la Commissione puo fissare il termine entro cui il parere o la relazione debbono essere presentati .

Articolo 4

1 . Il Comitato è composto di 50 membri .

2 . I membri del comitato sono nominati dalla Commissione su proposta delle seguenti organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura .

Organizzazione dei datori di lavoro

Comitato delle organizzazioni professionali agricole della Comunità economica europea ( COPA ) .

Organizzazioni dei lavoratori

Federazione europea dei sindacati dei lavoratori agricoli ( CESL ) nella Comunità ( EFA ) ,

Federazione europea dell'agricoltura della confederazione mondiale del lavoro ( EUROFEDAG ) ,

Comitato di coordinamento europeo dei sindacati dei lavoratori agricoli ( CGT _ CGIL ) .

3 . I seggi sono così ripartiti :

a ) 25 ai rappresentanti dell'organizzazione dei datori di lavoro ;

b ) 25 ai rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori .

Articolo 5

1 . Per ogni membro del comitato viene nominato un supplente alle stesse condizioni di cui all'articolo 4 .

2 . Fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 , il supplente assiste alle riunioni del comitato o di un gruppo di lavoro di cui all'articolo 10 ovvero partecipa ai lavori del comitato solo se il membro che egli sostituisce si trova nell'impossibilità di farlo .

Articolo 6

Un elenco dei membri e dei loro supplenti è pubblicato a cura della Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee , a titolo informativo .

Articolo 7

1 . Il mandato dei membri del Comitato e dei supplenti ha una durata di quattro anni ed è rinnovabile .

2 . I membri ed i loro supplenti il cui mandato sia scaduto restano in carica fino a quanto si sia provveduto alla loro sostituzione od al rinnovo del mandato .

3 . Il mandato di un membro o di un supplente cessa prima della fine del periodo di quattro anni in caso di dimissioni o di decesso ovvero quando l'organizzazione che ha designato il membro stesso ne chiede la sostituzione . Il successore è nominato per la restante durata del mandato , secondo la procedura dell'articolo 4 .

4 . Le attività svolte dai membri del Comitato non sono retribuite .

Articolo 8

1 . Il comitato elegge fra i suoi membri , a maggioranza di due terzi dei presenti , un presidente ed un vicepresidente che rimangono in carica per un periodo di due anni . Il presidente ed il vicepresidente sono scelti , alternativamente ed in ordine inverso , fra i rappresentanti dei due gruppi di organizzazioni di cui all'articolo 4 . Il presidente ed il vicepresidente rimangono in carica dopo la scadenza del rispettivo mandato fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione .

2 . Il presidente od il vicepresidente che lascia l'incarico prima della fine del mandato è sostituito per la rimanente durata del mandato medesimo da persona nominata nel modo prescritto al paragrafo 1 del presente articolo , su proposta del gruppo al quale appartiene la sua organizzazione .

Articolo 9

Il Comitato puo , per programmare e coordinare la propria attività , costituire un ufficio di presidenza composto dal presidente , dal vicepresidente e dai relatori dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 10 .

Articolo 10

Il Comitato puo :

a ) costituire nel suo seno gruppi di lavoro ad hoc o permanenti per facilitare i lavori . Puo inoltre autorizzare un membro a delegare un altro rappresentante della sua organizzazione , nominativamente designato , a sostituirlo in un gruppo di lavoro ; il sostituto ha , nelle riunioni del gruppo di lavoro , gli stessi diritti del membro che sostituisce ;

b ) proporre alla Commissione di designare degli esperti per assisterlo in determinati lavori . Esso ha l'obbligo di farlo se tale designazione è richiesta da una delle organizzazioni di cui all'articolo 4 ;

c ) chiedere che alle riunioni del Comitato assista in qualità di esperto qualsiasi persona particolarmente competente per uno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno . L'esperto puo assistere alla riunione solo quando è in discussione il particolare argomento per il quale è stata richiesta la sua assistenza .

Articolo 11

Il comitato si riunisce su convocazione della segreteria disposta a richiesta della Commissione , dell'ufficio di presidenza o di un terzo dei membri del comitato stesso . In quest'ultimo caso il comitato si riunisce entro 30 giorni dalla richiesta .

Articolo 12

1 . I pareri del comitato sono validi solo se sono presenti almeno i 2/3 dei membri o dei loro supplenti .

2 . Il comitato presenta i pareri e le relazioni alla Commissione . Se i pareri o le relazioni non sono stati adottati all'unanimità , il comitato comunica alla Commissione anche i pareri contrari espressi .

Articolo 13

1 . I servizi della Commissione assicurano il lavoro di segreteria del comitato , dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro .

2 . Rappresentanti dei servizi interessati della Commissione assistono alle riunioni del comitato , dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro .

3 . Alle riunioni del comitato assiste in veste di osservatore un rappresentante della segreteria di ciascuna delle organizzazioni di cui all'articolo 4 .

Articolo 14

Se la Commissione ha informato il comitato che il parere richiesto verte su materia di carattere riservato , i membri del comitato , fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del trattato , sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza nelle riunioni del comitato o dei gruppi di lavoro . In tal caso , solo i membri del comitato ed i rappresentanti dei servizi della Commissione presenziano alle riunioni .

Articolo 15

La presente decisione entra in vigore il 25 luglio 1974 .

Fatto a Bruxelles , il 25 luglio 1974 .

Per la Commissione

Il Presidente

Francois-Xavier ORTOLI