74/325/CEE: Decisione del Consiglio, del 27 giugno 1974, che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro
Gazzetta ufficiale n. L 185 del 09/07/1974 pag. 0015 - 0017
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 1 pag. 0175
edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 2 pag. 0029
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 1 pag. 0175
edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 2 pag. 0027
edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 2 pag. 0027
++++ ( 1 ) GU n . C 40 dell'8 . 4 . 1974 , pag . 64 . ( 2 ) GU n . C 13 del 12 . 2 . 1974 , pag . 1 . CONSIGLIO DECISIONE DEL CONSIGLIO del 27 giugno 1974 che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza , l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro ( 74/325/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 145 , visto il progetto della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale , considerando che la trasformazione profonda dei metodi di produzione in tutti i settori dell'economia e la diffusione delle tecniche e delle materie pericolose hanno fatto sorgere nuovi problemi per quanto concerne la sicurezza , l'igiene e la tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ; considerando che la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali , nonché l'igiene del lavoro fanno parte degli obiettivi del trattato che istituisce la Comunità economica europea ; considerando che la risoluzione del Consiglio del 21 gennaio 1974 , relativa a un programma d'azione sociale ( 2 ) , prevede un programma d'azione a favore dei lavoratori volto , fra l'altro , al miglioramento della sicurezza e dell'igiene del lavoro ; considerando che occorre prevedere un organismo permanente con il compito di assistere la Commissione nella preparazione e nell'esecuzione delle attività nei settori della sicurezza , dell'igiene e della tutela della salute sul luogo di lavoro , nonché di facilitare la cooperazione tra le amministrazioni nazionali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro ; considerando che la presente decisione non pregiudica l'articolo 118 del trattato che istituisce la Comunità economica europea , DECIDE : Articolo 1 E istituito un comitato consultivo per la sicurezza , l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro , in appresso denominato " Comitato " . Articolo 2 1 . Il Comitato ha il compito di assistere la Commissione nella preparazione e nella esecuzione delle attività nei settori della sicurezza , dell'igiene e della tutela della salute sul luogo di lavoro . Tale compito concerne l'insieme dell'economia , ad esclusione delle industrie estrattive che rientrano nella competenza dell'organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbon fossile e ad esclusione del settore della protezione sanitaria dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti , in cui si applicano norme specifiche in virtù del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica . 2 . In particolare , il Comitato ha il compito di : a ) procedere , sulla base delle informazioni messe a sua disposizione , a scambi di opinioni e di esperienze riguardo alle regolamentazioni esistenti o prospettate ; b ) contribuire all'elaborazione di un'impostazione comune dei problemi inerenti ai settori della sicurezza , dell'igiene e della tutela della salute sul luogo di lavoro , nonché alla scelta delle priorità comunitarie e delle misure necessarie alla loro realizzazione ; c ) richiamare l'attenzione della Commissione sui settori in cui l'acquisizione di nuove conoscenze e l'attuazione di adeguate azioni di formazione e di ricerca appaiano necessarie ; d ) definire , nell'ambito dei programmi di azione comunitaria ed in collaborazione con l'organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbon fossile : _ i criteri e gli obiettivi della lotta contro i rischi di infortuni sul lavoro e i pericoli per la salute nell'azienda ; _ i metodi che consentano alle aziende e al loro personale di valutare e migliorare il livello di protezione ; e ) contribuire ad informare le amministrazioni nazionali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro in merito alle azioni comunitarie , per facilitarne la cooperazione e favorirne le iniziative volte allo scambio d'esperienze acquisite e alla definizione di codici di buona prassi . Articolo 3 1 . Il Comitato elabora annualmente una relazione sulle sue attività . 2 . La Commissione invia tale relazione al Parlamento europeo , al Consiglio , al Comitato economico e sociale e al Comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio . Articolo 4 1 . Il Comitato è composto di 54 membri titolari , tra i quali ciascuno Stato membro dispone di due rappresentanti del governo , di due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e di due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro . 2 . Per ogni membro titolare è nominato un membro supplente . Fatto salvo l'articolo 6 , paragrafo 3 , il membro supplente assiste alle riunioni del Comitato soltanto in caso di impedimento del membro titolare che sostituisce . 3 . I membri titolari e i supplenti del Comitato sono nominati dal Consiglio il quale , per quanto riguarda i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro , cerca di realizzare nella composizione del Comitato un'equa rappresentanza dei vari settori economici interessati . 4 . L'elenco dei membri titolari e supplenti è pubblicato dal Consiglio , a titolo informativo , nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Articolo 5 1 . La durata del mandato dei membri titolari e dei membri supplenti è di tre anni . Il mandato è rinnovabile . 2 . Al termine del mandato i membri titolari e i membri supplenti rimangono in carica sino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato . 3 . Il mandato cessa prima del termine del periodo triennale in caso di dimissioni o quando lo Stato membro interessato notifichi che è stato posto fine al mandato . Il membro è sostituito per la restante durata del mandato secondo la procedura prevista dall'articolo 4 . Articolo 6 1 . Il Comitato è presieduto da un membro della Commissione o , in caso di impedimento e a titolo eccezionale , da un funzionario della Commissione da lui designato . Il presidente non partecipa al voto . 2 . Il Comitato si riunisce su convocazione del presidente , per iniziativa di quest'ultimo o a richiesta di almeno un terzo dei membri . 3 . Il presidente puo , di propria iniziativa , invitare al massimo due esperti a partecipare alle riunioni del Comitato . Ogni membro del Comitato puo farsi assistere da un esperto , a condizione di informarne il presidente almeno tre giorni prima della riunione del Comitato . 4 . Il Comitato puo istituire gruppi di lavoro presieduti da un suo membro . Essi presentano i risultati dei propri lavori , sotto forma di relazioni , durante una riunione del Comitato . 5 . I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni del Comitato e dei gruppi di lavoro . Il segretariato del Comitato e dei gruppi di lavoro è assicurato dai servizi della Commissione . Articolo 7 1 . Le deliberazioni del Comitato sono valide quando due terzi dei membri sono presenti . 2 . I pareri del Comitato devono essere motivati . Essi sono adottati a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi ; essi sono accompagnati da una nota da cui risultino le opinioni formulate dalla minoranza , quando questa lo richieda . Articolo 8 Il Comitato adotta il suo regolamento interno che entra in vigore previa approvazione del Consiglio su parere della Commissione . Articolo 9 Fatto salvo l'articolo 214 del trattato , i membri del Comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza attraverso l'attività del Comitato o dei gruppi di lavoro , ogni qualvolta la Commissione li informi che il parere richiesto o il quesito posto verte su una materia di carattere riservato . In tal caso , solo i membri del Comitato e i rappresentanti dei servizi della Commissione possono presenziare alle riunioni . Articolo 10 La presente decisione entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Fatto a Lussemburgo , addì 27 giugno 1974 . Per il Consiglio Il Presidente K . GSCHEIDLE