74/234/CEE: Decisione della Commissione, del 16 aprile 1974, relativa all' istituzione di un comitato scientifico dell' alimentazione umana
Gazzetta ufficiale n. L 136 del 20/05/1974 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 1 pag. 0175
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 10 pag. 0218
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 1 pag. 0175
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 3 pag. 0219
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 3 pag. 0219
++++ COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 aprile 1974 relativa all'istituzione di un comitato scientifico dell'alimentazione umana ( 74/234/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , considerando che l'elaborazione e la modifica delle norme comuni concernenti la composizione , le caratteristiche di fabbricazione , il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti alimentari implicano l'esame di problemi relativi alla tutela della salute e della vita delle persone ; considerando che per la soluzione di tali problemi è necessario far ricorso ad uomini di scienza altamente qualificati nei settori correlati alla medicina , alla nutrizione , alla tossicologia , alla biologia , alla chimica ed altre discipline similari ; considerando che i rapporti con tali ambienti devono assumere un carattere permanente nell'ambito di un comitato consultivo da istituire presso la Commissione , DECIDE : Articolo 1 E istituito presso la Commissione un comitato scientifico dell'alimentazione umana , in appresso denominato il " comitato " . Articolo 2 1 . Il comitato puo essere consultato dalla Commissione su qualsiasi problema relativo alla tutela della salute e della vita delle persone nel settore della consumazione alimentare e in particolare sulla composizione dei prodotti alimentari , sui trattamenti capaci di modificarli , sull'impiego di additivi alimentari e di altri prodotti di trattamento , nonché sulla presenza di sostanze contaminanti . 2 . L'attenzione della Commissione puo essere richiamata dal comitato su qualsiasi problema di tale natura . Articolo 3 Il comitato è composto di 15 membri al massimo . Articolo 4 I membri del comitato sono nominati dalla Commissione tra le personalità scientifiche altamente qualificate e aventi competenza nelle materie indicate all'articolo 2 . Articolo 5 Il comitato elegge tra i suoi membri un presidente e due vicepresidenti . L'elezione ha luogo a maggioranza semplice dei membri presenti . Articolo 6 1 . I membri , il presidente o il vicepresidente del comitato restano in carica per tre anni . Il loro mandato puo essere rinnovato . Tuttavia il presidente e i vicepresidenti del comitato non possono essere rieletti immediatamente dopo aver esercitato la loro funzione per due periodi consecutivi di tre anni . Le funzioni esercitate non sono retribuite . Dopo lo scadere del periodo di tre anni , i membri , presidenti o vicepresidenti del comitato restano in funzione fino al momento in cui si sia provveduto alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato . 2 . Un membro , presidente o vicepresidente del comitato che si trovi nell'impossibilità di esercitare il proprio mandato o dia volontariamente le dimissioni , è sostituito per la rimanente durata del mandato conformemente alla procedura prevista , secondo il caso , all'articolo 4 o all'articolo 5 . Articolo 7 1 . Il comitato puo costituire nel proprio ambito dei gruppi di lavoro . 2 . I gruppi di lavoro hanno incarico di riferire al comitato sugli argomenti indicati dal comitato stesso . Articolo 8 1 . Il comitato e i gruppi di lavoro si riuniscono su convocazione di un rappresentante della Commissione . 2 . Il rappresentante della Commissione , nonché gli altri funzionari e agenti interessati della Commissione intervengono alle riunioni del comitato e dei gruppi di lavoro . 3 . Il rappresentante della Commissione puo invitare a partecipare a tali riunioni anche personalità aventi competenze particolari in ordine all'argomento in esame . 4 . I servizi della Commissione esercitano le funzioni di segretariato del comitato e dei gruppi di lavoro . Articolo 9 1 . Le deliberazioni del comitato vertono sulle domande di parere formulate dal rappresentante della Commissione . Nel sollecitare il parere del comitato , il rappresentante della Commissione puo fissare il termine entro cui dovrà essere dato il parere . 2 . Qualora il parere richiesto formi oggetto di accordo unanime dei membri del comitato , quest'ultimo elabora delle conclusioni comuni . In caso di mancanza di accordo unanime , le varie posizioni prese nel corso delle deliberazioni devono figurare in un resoconto elaborato sotto la responsabilità del rappresentante della Commissione . Articolo 10 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del trattato , i membri del comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza attraverso i lavori del comitato o dei gruppi , qualora il rappresentante della Commissione abbia loro comunicato che il parere richiesto riguarda una questione di carattere riservato . In tal caso , solo i membri del comitato considerato e i rappresentanti della Commissione assistono alle riunioni . Articolo 11 La presente decisione potrà essere modificata dalla Commissione in base all'esperienza acquisita . Fatto a Bruxelles , il 16 aprile 1974 . Per la Commissione Il Presidente Francois-Xavier ORTOLI