31974D0234

74/234/CEE: Decisione della Commissione, del 16 aprile 1974, relativa all' istituzione di un comitato scientifico dell' alimentazione umana

Gazzetta ufficiale n. L 136 del 20/05/1974 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 1 pag. 0175
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 10 pag. 0218
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 1 pag. 0175
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 3 pag. 0219
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 3 pag. 0219


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COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 1974

relativa all'istituzione di un comitato scientifico dell'alimentazione umana

( 74/234/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

considerando che l'elaborazione e la modifica delle norme comuni concernenti la composizione , le caratteristiche di fabbricazione , il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti alimentari implicano l'esame di problemi relativi alla tutela della salute e della vita delle persone ;

considerando che per la soluzione di tali problemi è necessario far ricorso ad uomini di scienza altamente qualificati nei settori correlati alla medicina , alla nutrizione , alla tossicologia , alla biologia , alla chimica ed altre discipline similari ;

considerando che i rapporti con tali ambienti devono assumere un carattere permanente nell'ambito di un comitato consultivo da istituire presso la Commissione ,

DECIDE :

Articolo 1

E istituito presso la Commissione un comitato scientifico dell'alimentazione umana , in appresso denominato il " comitato " .

Articolo 2

1 . Il comitato puo essere consultato dalla Commissione su qualsiasi problema relativo alla tutela della salute e della vita delle persone nel settore della consumazione alimentare e in particolare sulla composizione dei prodotti alimentari , sui trattamenti capaci di modificarli , sull'impiego di additivi alimentari e di altri prodotti di trattamento , nonché sulla presenza di sostanze contaminanti .

2 . L'attenzione della Commissione puo essere richiamata dal comitato su qualsiasi problema di tale natura .

Articolo 3

Il comitato è composto di 15 membri al massimo .

Articolo 4

I membri del comitato sono nominati dalla Commissione tra le personalità scientifiche altamente qualificate e aventi competenza nelle materie indicate all'articolo 2 .

Articolo 5

Il comitato elegge tra i suoi membri un presidente e due vicepresidenti . L'elezione ha luogo a maggioranza semplice dei membri presenti .

Articolo 6

1 . I membri , il presidente o il vicepresidente del comitato restano in carica per tre anni . Il loro mandato puo essere rinnovato . Tuttavia il presidente e i vicepresidenti del comitato non possono essere rieletti immediatamente dopo aver esercitato la loro funzione per due periodi consecutivi di tre anni . Le funzioni esercitate non sono retribuite .

Dopo lo scadere del periodo di tre anni , i membri , presidenti o vicepresidenti del comitato restano in funzione fino al momento in cui si sia provveduto alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato .

2 . Un membro , presidente o vicepresidente del comitato che si trovi nell'impossibilità di esercitare il proprio mandato o dia volontariamente le dimissioni , è sostituito per la rimanente durata del mandato conformemente alla procedura prevista , secondo il caso , all'articolo 4 o all'articolo 5 .

Articolo 7

1 . Il comitato puo costituire nel proprio ambito dei gruppi di lavoro .

2 . I gruppi di lavoro hanno incarico di riferire al comitato sugli argomenti indicati dal comitato stesso .

Articolo 8

1 . Il comitato e i gruppi di lavoro si riuniscono su convocazione di un rappresentante della Commissione .

2 . Il rappresentante della Commissione , nonché gli altri funzionari e agenti interessati della Commissione intervengono alle riunioni del comitato e dei gruppi di lavoro .

3 . Il rappresentante della Commissione puo invitare a partecipare a tali riunioni anche personalità aventi competenze particolari in ordine all'argomento in esame .

4 . I servizi della Commissione esercitano le funzioni di segretariato del comitato e dei gruppi di lavoro .

Articolo 9

1 . Le deliberazioni del comitato vertono sulle domande di parere formulate dal rappresentante della Commissione .

Nel sollecitare il parere del comitato , il rappresentante della Commissione puo fissare il termine entro cui dovrà essere dato il parere .

2 . Qualora il parere richiesto formi oggetto di accordo unanime dei membri del comitato , quest'ultimo elabora delle conclusioni comuni .

In caso di mancanza di accordo unanime , le varie posizioni prese nel corso delle deliberazioni devono figurare in un resoconto elaborato sotto la responsabilità del rappresentante della Commissione .

Articolo 10

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del trattato , i membri del comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza attraverso i lavori del comitato o dei gruppi , qualora il rappresentante della Commissione abbia loro comunicato che il parere richiesto riguarda una questione di carattere riservato .

In tal caso , solo i membri del comitato considerato e i rappresentanti della Commissione assistono alle riunioni .

Articolo 11

La presente decisione potrà essere modificata dalla Commissione in base all'esperienza acquisita .

Fatto a Bruxelles , il 16 aprile 1974 .

Per la Commissione

Il Presidente

Francois-Xavier ORTOLI