74/55/CEE: Decisione della Commissione, del 22 gennaio 1974, relativa all'abilitazione in materia di controllo negli Stati membri sulle entrate e sulle spese comunitarie
Gazzetta ufficiale n. L 034 del 07/02/1974 pag. 0028 - 0029
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 1 pag. 0108
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 1 pag. 0108
++++ ( 1 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 13 . ( 2 ) GU n . L 3 del 5 . 1 . 1971 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 36 del 10 . 2 . 1972 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 101 del 28 . 4 . 1972 , pag . 3 . COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 gennaio 1974 relativa all'abilitazione in materia di controllo negli Stati membri sulle entrate e sulle spese comunitarie ( 74/55/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee , visto il regolamento interno provvisorio della Commissione del 6 luglio 1967 , modificato da ultimo dalla decisione del 6 gennaio 1973 , considerando che l'articolo 9 , paragrafo 2 , terzo e quarto comma , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 del Consiglio , del 21 aprile 1970 , relativo al finanziamento della politica agricola comune ( 1 ) , prevede che la Commissione possa chiedere agli Stati membri verifiche od indagini ed associare , eventualmente , le amministrazioni di altri Stati membri ; considerando che l'articolo 14 , paragrafo 2 , primo comma , del regolamento ( CEE , Euratom , CECA ) n . 2/71 del Consiglio , del 2 gennaio 1971 , recante applicazione della decisione del 21 aprile 1970 , relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie della Comunità ( 2 ) , prevede che la Commissione possa chiedere agli Stati membri di procedere a controlli supplementari o di essere associata ai controlli da essi effettuati ; considerando che l'articolo 6 , paragrafo 1 , primo comma del regolamento ( CEE ) n . 283/72 del Consiglio , del 7 febbraio 1972 , relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore ( 3 ) , prevede che la Commissione possa chiedere ad uno Stato membro di procedere ad un'inchiesta amministrativa , qualora essa ritenga che siano state commesse irregolarità o negligenze ; considerando che l'articolo 5 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 858/72 del Consiglio , del 24 aprile 1972 , relativo a talune modalità amministrative e finanziarie di funzionamento del Fondo sociale europeo ( 4 ) , prevede che la Commissione possa chiedere agli Stati membri verifiche o indagini ed eventualmente associare le amministrazioni di altri Stati membri ; considerando che per l'efficace esercizio di questi poteri è indispensabile che la Commissione possa prendere le misure necessarie entro termini molto brevi ; che a tal fine è opportuno abilitare a prendere le necessarie misure il membro della Commissione responsabile del controllo finanziario , operante in nome e sotto la responsabilità della Commissione e previo accordo del presidente e del membro della Commissione responsabile per le entrate e le spese comunitarie in questione e per l'emanazione delle disposizioni doganali applicabili ; considerando che l'abilitazione viene esercitata sotto il controllo della Commissione e secondo gli orientamenti da essa indicati ; considerando che ogni caso di esercizio dell'abilitazione sarà comunicato alla Commissione ; considerando che l'abilitazione non impedisce alla Commissione di deliberare collegialmente ogniqualvolta lo ritenga necessario , DECIDE : Articolo 1 1 . Il membro della Commissione responsabile del controllo finanziario , agente d'accordo con il presidente , con il membro responsabile per l'ordinamento delle entrate e delle spese in questione e con il membro responsabile per l'emanazione delle disposizioni doganali applicabili , è abilitato a prendere , conformemente agli orientamenti dati dalla Commissione , le misure di applicazione dell'articolo 9 , paragrafo 2 , terzo e quarto comma , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 , dell'articolo 14 , paragrafo 2 , primo comma , del regolamento ( CEE , Euratom , CECA ) n . 2/71 , dell'articolo 6 , paragrafo 1 , primo comma , del regolamento ( CEE ) n . 283/72 e dell'articolo 5 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 858/72 . In casi d'urgenza e in assenza dei membri in tal modo abilitati , fatta eccezione per il membro responsabile del controllo finanziario , l'accordo puo essere dato dai direttori generali o capi servizi responsabili per le entrate o per le spese in oggetto e per l'emanazione delle disposizioni doganali applicabili . In assenza del presidente l'accordo puo essere dato dal suo capo di gabinetto . 2 . Il membro della Commissione abilitato ai sensi del paragrafo 1 agisce in nome e sotto la responsabilità della Commissione . Egli rende conto alla Commissione della decisione adottata . 3 . Ogni misura adottata in virtù del paragrafo 1 del presente articolo è comunicata alla Commissione . Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il 23 gennaio 1974 . Fatto a Bruxelles , il 22 gennaio 1974 . Per la Commissione Il Vicepresidente W . HAFERKAMP