31973Y1231(01)

Risoluzione del Consiglio, del 17 dicembre 1973, in materia di politica industriale

Gazzetta ufficiale n. C 117 del 31/12/1973 pag. 0001 - 0014
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 2 pag. 0154
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 3 pag. 0127
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 3 pag. 0127


IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la dichiarazione dei capi di Stato o di governo degli Stati membri della Comunità allargata, del 21 ottobre 1972, in particolare il punto 7,

vista la comunicazione della Commissione del 3 maggio 1973, relativa al programma di politica industriale e tecnologica,

conviene di adottare il seguente calendario per realizzare una prima parte del programma di azione previsto dalla dichiarazione della Conferenza di Parigi.

Tale calendario riveste carattere evolutivo e può essere modificato dal Consiglio, su proposta della Commissione, per tener conto dei cambiamenti nell'ordine di precedenza che potrebbero rivelarsi necessari in corso di esecuzione.

La Commissione investirà il Consiglio ogniqualvolta si verifichi che, in base agli elementi di cui essa dispone, il calendario potrebbe non essere osservato.

La Commissione farà annualmente rapporto sull'esecuzione del programma di azione.

1. Eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi di derrate alimentari e di prodotti industriali

IL CONSIGLIO,

viste le risoluzioni del Consiglio del 28 maggio 1969 in materia di eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi e l'accordo dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio il 28 maggio 1969 in merito allo statuo quo ed all'informazione della Commissione in materia di eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi, nonché la risoluzione del Consiglio del 21 maggio 1973 che completa il programma generale del 1969,

a) per quanto riguarda le derrate alimentari

- prende atto del calendario proposto dalla Commissione che figura nell'allegato 1 (i termini in esso precisati sostituiscono quelli precedentemente decisi dal Consiglio in tale materia);

- s'impegna a fare tutto il possibile per deliberare sulle proposte enumerate in tale allegato, secondo il ritmo previsto,

- sottolinea l'importanza dei problemi di carattere generale, quali materiali in contatto con le derrate alimentari, etichettatura, solventi, alimenti surgelati, aromi ed essenze; invita pertanto la Commissione a trasmettergli non appena possibile le relative proposte e conviene di accordare la priorità all'esame delle stesse,

- incarica il Comitato dei rappresentanti permanenti di adottare tutte le opportune disposizioni pratiche che consentano di realizzare il programma;

b) per quanto riguarda i prodotti industriali

- prende atto del calendario proposto dalla Commissione che figura nell'allegato 2 (i termini in esso previsti sostituiscono quelli precedentemente decisi dal Consiglio nei settori dell'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi e dell'ambiente),

- invita la Commisisone a presentare proposte di direttive secondo lo schema indicato nell'allgato 2, lettere da e) a f), eventualmente aggiornato sulla base dei rapporti annuali della Commissione medesima,

- s'impegna a deliberare sulle proposte di direttive già presentate dalla Commissione e riportate nell'allegato 2, lettere a) e b), prima delle date in esso indicate e a deliberate sulle proposte di direttive menzionate nell'allegato 2, lettere da e) a f), secondo il ritmo previsto,

- incarica il Comitato dei rappresentanti permanenti di adottare tutte le opportune disposizioni pratiche che consentano di realizzare il programma.

2. Apertura graduale ed effettiva dei contratti pubblici

Il Consiglio delibererà, non appena possibile e al più tardi entro il 1 gennaio 1975, sul progetto di direttiva del 15 marzo 1971 che coordina le procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di forniture.

3. Eliminazione delle barriere fiscali che si oppongono al ravvicinamento delle imprese

Il Consiglio delibererà se possibile:

- anteriormente al 1 gennaio 1975, sulla proposta di direttiva concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi,

- anteriormente al 1 gennaio 1976, sulla proposta di direttiva concernente il regime fiscale comune applicabile alle fusioni, alle scissioni e ai conferimenti effettuati fra società di Stati membri diversi.

4. Eliminazione delle barriere giuridiche che si oppongono al ravvicinamento delle imprese

Il Consiglio conviene di dare inizio all'esame della proposta di regolamento relativo allo statuto della società per azioni europea non appena la Commissione avrà presentato la sua proposta riveduta in base ai pareri emessi dal Parlamento europeo e dal Comitato economico e sociale e di fare il possibile affinché tale esame venga portato a termine al più presto. Il Consiglio conviene che, non appena saranno stati emessi i pareri richiesti, darà inizio all'esame della proposta di direttiva relativa alla struttura delle società per azioni.

Il Consiglio delibererà:

- anteriormente al 1 gennaio 1975, sulla proposta di direttiva relativa alla costituzione ed al capitale delle società per azioni,

- anteriormente al 1 luglio 1975, sulla proposta di direttiva relativa alle fusioni interne delle società per azioni,

- anteriormente al 1 gennaio 1976, sulla proposta di direttiva relativa ai conti annui delle società di capitali degli Stati membri,

- nei più brevi termini, sulla proposta che la Commissione si è impegnata a presentargli in merito all'instaurazione di un gruppo europeo di cooperazione.

5. Promozione su scala europea di imprese concorrenziali a tecnologia avanzata

Il Consiglio delibererà, se possibile anteriormente al 1 luglio 1974 sui seguenti progetti di regolamento proposti dalla Commissione:

- progetto di regolamento relativo alla creazione di imprese comuni nel campo d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

- progetto di regolamento relativo all'attuazione di contratti comunitari di sviluppo industriale.

Il Consiglio adotterà le prime decisioni sulla base delle proposte contenute nelle comunicazioni presentate dalla Commissione:

- anteriormente al 31 marzo 1974, per il settore dell'aeronautica,

- anteriormente al 1 ottobre 1974, per il settore dell'informatica.

6. Trasformazione e riconversione di alcune branche industriali

Il Consiglio delibererà sulle proposte contenute nelle comunicazioni presentate dalla Commissione:

- anteriormente al 1 luglio 1974 per i cantieri navali,

- se possibile entro i nove mesi successivi al ricevimento della proposta della Commissione, per il settore della carta (1).

7. Elaborzaione delle disposizioni atte a garantire che le concentrazioni riguardanti le imprese stabilite nella Comunità si armonizzino con gli obiettivi economici e sociali comunitari e a conservare un regime di leale concorrenza sia all'interno del mercato comune che sui mercati terzi, in conformità delle disposizioni dei trattati

Il Consiglio:

- delibererà, anteriormente al 1 gennaio 1975, sulla proposta di regolamento relativo al controllo delle concentrazioni,

- procederà, non appena possibile e al più tardi entro il 1 maggio 1974, a un dibattito sul problema di sviluppo delle società multinazionali, in base alla comunicazione della Commisisone.

8. Misure concernenti le esportazioni, in particolare in materia di assicurazione-credito

Considerato che numerose proposte di regolamenti e di direttive presentare dalla Commissione e riguardanti sia la politica commerciale che la politica industriale della Comunità sono ancora in fase di esame, il Consiglio redigerà, anteriormente al 1 luglio 1974, un elenco di precedenze per le proposte che non avrà adottato entro questa data.

9. Approvvigionamento di materie prime e particolarmente di metalli non ferrosi

Il Consiglio delibererà nei più brevi termini sulle proposte che la Commissione s'impegna a sottoporgli nel corso del primo semestre 1974 in merito all'approvvigionamento di materie prime e particolarmente di metalli non ferrosi.

(1) Per questo settore la Commissione formulerà proposte entro il 1 aprile 1974.

ALLEGATO 1

ELIMINAZIONE DEGLI OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI DI DERRATE ALIMENTARI

I. Proposte che dovranno essere adottate dal Consiglio anteriormente al 1 luglio 1974

- latte conservato

- agenti emulsionanti, stabilizzanti, ispessenti e gelificanti

- miele

- succhi di frutta e prodotti simili

- acque minerali naturali

II. Proposte che dovranno essere adottate dal Consiglio anteriormente al 1 gennaio 1975

- alimenti dietici (1)

- materiali in contatto con le derrate alimentari (1)

- confetture, marmellate, gelatine di frutta, crema di castagne

- estratti di caffè e di tè

- salse ottenute per emulsione

III. Proposte che dovranno essere adottate dal Consiglio anteriormente al 1 gennaio 1976

- etichettatura delle derrate alimentari

- amidi e fecole, compresa la tapioca

- estratti di carne, di lievito e di proteine, aromi per minestre ed altri piatti, brodi, minestre, salse a base di carne

- burro

- oli e grassi

- margarina

- oli d'oliva

- dolciumi a base di zucchero

- lieviti

- birra

- caseine e caseinati

- pomodori trasformati

- bevande rinfrescanti

IV. Proposte che dovranno essere adottate dal Consiglio anteriormente al 1 gennaio 1977

- irradiazione delle derrate alimentari

- solventi d'estrazione

- alimenti surgelati

- prodotti della macinazione

- pane

- paste alimentari

- gelati alimentari

- salse non emulsionate

- pasticceria fine, biscotteria

- acero

- senape

V. Proposte che dovranno essere adottate dal Consiglio anteriormente al 1 gennaio 1978

- aromi ed essenze

- carni preparate

- pesci e pesci preparati

- vini aromatizzati

- alcolici

- conserve di ortofrutticoli

- estratti di malto.

(1) Direttiva quadro che sarà seguita da direttive di applicazione in funzione dell'andamento dei lavori nei settori specifici.

ALLEGATO 2a)

ELIMINAZIONE DEGLI OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI DI PRODOTTI INDUSTRIALI

Proposte di direttive trasmesse dalla Commissione ai fini della loro adozione da parte del Consiglio prima del 1 luglio 1974 (1)

(Proposte già presentate dalla Commissione e sulle quali sono stati espressi i pareri del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale)

1. Veicoli a motore

- finiture interne (1 proposta)

- vetri di sicurezza (*)

- presa di corrente per rimorchi

2. Strumenti di misura

- termometri clinici

- pesi di precisione

- precondizionamento di liquidi in imballaggi preconfezionati (*)

- bottiglie impiegate come recipienti di misura (*)

3. Materiale elettrico

- perturbazione dovute a utensili portatili

- perturbazione dovute a lampade a fluorescenza

- materiale elettrico utilizzato in atmosfera esplosiva

4. Concimi

5. Prodotti cosmetici (*)

6. Trattori agricoli o forestali a ruote

- caratteristiche e elementi che sono stati oggetto di proposte, in particolare retrovisori e sterzo

7. Cisterne di plastica rinforzate per il trasporto di sostanze pericolose

8. Aerosoli

(1) L'asterisco (*) indica gli argomenti per i quali vale la regola dello statu quo.

ALLEGATO 2b)

ELIMINAZIONE DEGLI OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI DI PRODOTTI INDUSTRIALI

Proposte di direttive trasmesse dalla Commissione ai fini della loro adozione da parte del Consiglio prima del 1 gennaio 1975 (1)

(Proposte già trasmesse dalla Commissione e sulle quali il Consiglio non dispone ancora dei pareri del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale)

1. Veicoli a motore

- finiture interne (resistenza sedili e ancoraggio)

2. Ciclomotori

- direttiva quadro (*)

3. Strumenti di misura

- contatori di elettricità

- contatori d'acqua

- strumenti di pesatura a totalizzazione continua

- imballaggi preconfezionati per taluni solidi e liquidi (*)

4. Materiale elettrico

- perturbazione dovute ad apparecchi ricevitori di suoni e immagini

5. Apparecchi a pressione

- direttiva quadro

- bombole non saldate

(1) L'asterisco (*) indica gli argomenti per i quali vale la regola dello statu quo.

ALLEGATO 2c)

ELIMINAZIONE DEGLI OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI DI PRODOTTI INDUSTRIALI

Proposte di direttive che la Commissione deve trasmettere prima del 1 gennaio 1974 ai fini della loro adozione da parte del Consiglio prima del 1 gennaio 1975 (1)

B. PRODOTTI INDUSTRIALI

1. Veicoli a motore

- illuminazione (installazioni, prime direttive particolari) (ivi compresa la direttiva sugli indicatori di direzione per la quale esiste già un accordo di massima)

- catarifrangenti

- fari antinebbia

- sporgenze esterne

2. Combustibili

- tenore massimo di piombo dei carburanti (*)

- tenore massimo di zolfo degli oli combustibili per uso domestico

(1) L'asterisco (*) indica gli argomenti per i quali vale la regola dello statu quo.

ALLEGATO 2d)

ELIMINAZIONE DEGLI OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI DI PRODOTTI INDUSTRIALI

Proposte di direttive che la Commissione deve trasmettere prima del 1 gennaio 1975 ai fini della loro adozione da parte del Consiglio prima del 1 gennaio 1976 (1)

1. Veicoli a motore

- cinture di sicurezza

- ancoraggio delle cinture

- poggiatesta

- retromarcia, indicatore di velocità e iscrizioni regolamentari

- pneumatici

2. Trattori

- frenatura

- illuminazione

- omologazione dei trattori la cui velocità massima è superiroe a 25 km orari

- livello sonoro al livello delle orecchie del conducente (*)

3. Ciclomotori

- livello sonoro ammissibile

- motore

4. Motocicli

- omologazione

- livello sonoro ammissibile (*)

5. Materiale e macchine per cantieri

- omologazione

- livello sonoro ammissibili (*)

6. Detergenti

- tossicità (*)

7. Strumenti di misura

- alcolometria e alcolometri

- autocisterne e carri cisterna

8. Sostanze e preparati pericolosi

- pesticidi

- vernici e smalti

- limitazione d'uso di talune sostanze e dei preparati pericolosi

9. Apparecchi a pressione

- bombole di alluminio

- bombole saldate

10. Apparecchi non elettrici per riscaldamento, cottura e produzione di acqua calda

- direttiva quadro

- direttiva particolare

11. Apparecchi di sollevamento

- ascensori e montacarichi

12. Vasellame da tavola e utensili da cucina

- tenore massimo di piombo e di cadmio nel vasellame da tavola

13. Materiale elettrico

- perturbazioni dovute al materiale scientifico

- apparecchi elettromedicali e elettroradiologici

14. Concimi

- nitrato d'ammonio

(1) L'asterisco (*) indica gli argomenti per i quali vale la regola dello statu quo.

ALLEGATO 2e)

ELIMINAZIONE DEGLI OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI DI PRODOTTI INDUSTRIALI

Proposte di direttive che la Commissione deve trasmettere prima del 1 gennaio 1976 ai fini della loro adozione da parte del Consiglio prima del 1 gennaio 1977

1. Veicoli a motore

- ultime direttive particolari

2. Imbarcazioni da diporto

- omologazione

- inquinamento delle acque

3. Trattori

- dimensioni e pesi

- inquinamento atmosferico (opacità del fumo)

- sistemazione e identificazione dei comandi

- protezione del lavoro (segnatamente cabina e quadro)

4. Ciclomotori

- illuminazione

- frenatura

5. Motocicli

- prime direttive particolari

6. Detergenti

- metodi di misura della biodegradabilità dei tensioattivi non ionici

- metodi di misura della biodegradabilità dei tensioattivi cationici

7. Sostanze e preparatori pericolosi

- prodotti per usi domestici

- prodotti esplosivi

8. Combustibili liquidi

- composizione di taluni combustibili liquidi

9. Strumenti di misura

- dispositivo di misura dei liquidi diversi dall'acqua

- tassametri

- determinazione del tasso di umidità dei cereali

- selezionatrici

10. Apparecchi a pressione

- direttiva(e) particolare(i)

11. Apprecchi non elettrici per cottura, riscaldamento e produzione di acqua calda

- direttive particolari

12. Apparecchi di sollevamento

- elevatori per cantiere

- trasportatori a nastri mobili

- gru

13. Macchine utensili e attrezzature soggette all'obbligo dell'omologazione

- direttiva quadro e prima direttiva particolare

14. Metalli preziosi

15. Imballaggi

- biodegradabilità degli imballaggi

16. Cementi e materiali per costruzione

- classificazione dei cementi

- vetro e ceramica

17. Tessili

- eliminazione delle materie aggiunte

- campionatura

18. Materiale elettrico

- prese di corrente

19. Oleodotti e gasdotti

ALLEGATO 2f)

ELIMINAZIONE DEGLI OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI DI PRODOTTI INDUSTRIALI

Proposte di direttive che la Commissione deve trasmettere prima del 1 gennaio 1977 ai fini della loro adozione da parte del Consiglio prima del 1 gennaio 1978

1. Trattori

- ultime direttive

2. Imbarcazioni da diporto

- direttive particolari

3. Ciclomotori

- ultime direttive

4. Motocicli

- ultime direttive

5. Materiali e macchine per cantieri

- direttive particolari

6. Sostanze pericolose

- prodotti corrosivi

- omologazione

7. Strumenti di misure

- ultime direttive

8. Vasellame da tavola e utensili da cucina

- materiale soggetto all'obbligo dell'omologazione (pentole a pressione, ecc.)

9. Apparecchi non elettrici per riscaldamento, cottura e produzione di acqua calda

- ultime direttive

10. Detergenti

- metodo di misura della biodegradabilità dei tensioattivi anfoliti

11. Cementi e materiali da costruzione

- ultime direttive

12. Impalcature metalliche

- elementi di impalcatura

13. Materiale per la lotta e la protezione contro l'incendio

- direttive particolari

14. Materiale e tute di protezione individuali

- direttive particolari

15. Armi e munizioni da caccia

- direttive particolari

16. Giocattoli

17. Materiale che utilizza radiazioni ionizzanti

- apparecchi di radiografia industriale

- altre direttive

18. Materiale scolastico

- articoli scolastici

- altre direttive particolari

19. Trasporti meccanici

20. Tessili

- non tessuti