Regolamento (CEE) n. 3613/73 del Consiglio del 27 dicembre 1973 relativo all' applicazione delle decisioni nn. 1/73, 2/73, 3/73 e 4/73 della commissione mista istituita dall' accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull' applicazione della normativa in materia di transito comunitario
Gazzetta ufficiale n. L 365 del 31/12/1973 pag. 0187 - 0187
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 2 pag. 0055
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 2 pag. 0055
++++ ( 1 ) GU n . L 294 del 29 . 12 . 1972 , pag . 1 . REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3613/73 DEL CONSIGLIO del 27 dicembre 1973 relativo all'applicazione delle decisioni nn . 1/73 , 2/73 , 3/73 , e 4/73 della commissione mista istituita dall'accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 113 , vista la proposta della Commissione , considerando che l'articolo 16 dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario , firmato a Bruxelles il 23 novembre 1972 ( 1 ) , conferisce alla commissione mista istituita da questo accordo il potere di adottare , mediante decisioni , alcuni emendamenti a detto accordo ed alle sue appendici ; considerando che il 4 dicembre 1973 la commissione mista ha adottato gli emendamenti alle appendici dell'accordo resi necessari dalle modifiche della normativa in materia di transito comunitario intervenute dopo la firma dell'accordo , nonché gli emendamenti all'accordo resi necessari dall'ampliamento delle Comunità ; che questi emendamenti sono oggetto delle decisioni nn . 1/73 , 2/73 , 3/73 e 4/73 ; considerando che è necessario prendere le misure atte all'esecuzione delle decisioni summenzionate , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Le decisioni nn . 1/73 , 2/73 , 3/73 e 4/73 della commissione mista istituita dall'Accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario , allegate al presente regolamento , sono applicabili nella Comunità a decorrere dal 1 * gennaio 1974 . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addi 27 dicembre 1973 . Per il Consiglio Il Presidente Ove GULDBERG