Regolamento ( CEE ) n. 3601/73 del Consiglio, del 27 dicembre 1973, riguardante l' applicazione della decisione n. 7/73 del Comitato misto CEE-Norvegia che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di " prodotti originari " ed ai metodi di cooperazione amministrativa, e la decisione n. 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa nel campo doganale
Gazzetta ufficiale n. L 365 del 31/12/1973 pag. 0143
++++ ( 1 ) GU n . L 171 del 27 . 6 . 1973 , pag . 2 . REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3601/73 DEL CONSIGLIO del 27 dicembre 1973 riguardante l'applicazione della decisione n . 7/73 del Comitato misto CEE_Norvegia che modifica il protocollo n . 3 relativo alla definizione della nozione di " prodotti originari " ed ai metodi di cooperazione amministrativa , e la decisione n . 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa nel campo doganale L CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 113 , vista la proposta della Commissione , considerando che un accordo tra la Comunità economica europea ed il Regno die Norvegia ( 1 ) è stato firmato il 14 maggio 1973 ed è entrato in vigore il 1 * luglio 1973 ; considerando che , in virtù dell'articolo 28 del protocollo n . 3 relativo alla definizione della nozione di " prodotti originari " ed ai metodi di cooperazione amministrativa che fa parte integrante di tale accordo , il Comitato misto ha adottato , il 12 dicembre 1973 , la decisione n . 7/73 che modifica il suddetto protocollo , nonché la decisione n . 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa in campo doganale ; considerando che bisogna applicare nella Comunità la decisione di cui sopra a partire dal 1 * gennaio 1974 , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Per l'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia , la decisione n . 7/73 del Comitato misto del 12 dicembre 1973 è applicabile nella Comunità . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1 * gennaio 1974 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addi 27 dicembre 1973 . Per il Consiglio Il Presidente Ove GULDBERG