31973R3056

Regolamento (CEE) n. 3056/73 del Consiglio, del 9 novembre 1973, relativo al sostegno di progetti comunitari nel settore degli idrocarburi

Gazzetta ufficiale n. L 312 del 13/11/1973 pag. 0001 - 0003
edizione speciale greca: capitolo 12 tomo 1 pag. 0069
edizione speciale spagnola: capitolo 12 tomo 1 pag. 0190
edizione speciale portoghese: capitolo 12 tomo 1 pag. 0190


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( 1 ) GU n . C 46 del 9 . 5 . 1972 , pag . 21 .

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3056/73 DEL CONSIGLIO

del 9 novembre 1973

relativo al sostegno di progetti comunitari nel settore degli idrocarburi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 235 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ,

considerando che la creazione di una politica energitica comune fa parte degli obiettivi che le Comunità si sono prefisse e che spetta alla Commissione proporre le misure da prendere a tal fine ;

considerando che , data l'importanza che gli idrocarburi rivestono nell'approvvigionamento energetico della Comunità e la dipendenza di quest'ultima nei confronti delle importazioni , la realizzazione di condizioni che consentano di garantire la sicurezza di approvvigionamento a lungo termine costituisce uno degli obiettivi fondamentali di tale politica ;

considerando che l'incoraggiamento delle attività di sviluppo tecnologico direttamente connesse alle attività di esplorazione , di sfruttamento , d'immagazzinamento o di trasporto degli idrocarburi , essendo tale da migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento , puo costituire un mezzo per realizzare tale politica ;

considerando che spetta in primo luogo all'industria petrolifera il compito di assumersi il finanziamento di tali attività ; che , dati i rischi elevati ed i notevoli investimenti che tali attività comportano , è tuttavia opportuno prevedere la possibilità per la Comunità di accordare loro un sostegno soprattutto nella misura in cui la loro realizzazione è facilitata da una riunione degli sforzi a livello comunitario ;

considerando che potranno beneficiare di tale sostegno progetti comunitari che presentino interessi essenziali per la sicurezza dell'approvvigionamento di idrocarburi della Comunità , relativi ad attività di sviluppo tecnologico direttamente connesse alle attività di esplorazione , di sfruttamento , di immagazzinamento o di trasporto ; che tale sostegno dovrebbe essere di carattere finanziario ;

considerando che la concessione , da parte della Comunità , dei vantaggi previsti dovrà effettuarsi conformemente alle disposizioni del trattato relative alla concorrenza ;

considerando che data la necessità di limitare tale sostegno a quanto è strettamente indispensabile , la Comunità dovrà disporre di tutti i mezzi che le permettano di valutare , di volta in volta , i vantaggi che potrà trarre dalla realizzazione di tali progetti e la loro conformità agli obiettivi della politica energetica comunitaria ;

considerando che , a questo effetto , come contropartita dei vantaggi ricevuti , i beneficiari dovranno sottoscrivere impegni nei confronti della Comunità ;

considerando che la natura specificatamente internazionale delle strutture e delle attività delle imprese operanti nel settore degli idrocarburi giustifica la trasmissione diretta alla Commissione della documentazione completa relativa ai progetti comunitari ;

considerando che i poteri d'azione richiesti per l'elaborazione di tale regime non sono stati previsti nel trattato ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La Comunità , alle condizioni previste agli articoli seguenti , puo accordare il suo sostegno , nei limiti indispensabili , alla realizzazione di progetti detti " progetti comunitari " , che presentino un interesse fondamentale per la sicurezza del suo approvvigionamento di idrocarburi .

Articolo 2

Ogni progetto deve riguardare attività di sviluppo tecnologico direttamente connesse alle attività di esplorazione , di sfruttamento , di immagazzinamento e di trasporto nel settore degli idrocarburi .

Articolo 3

La responsabilità di ogni progetto deve ricadere su una persona fisica o una persona giuridica costituita conformemente alle disposizioni legislative vigenti negli Stati membri della Comunità .

Qualora la creazione di una persona giuridica per l'esecuzione di un progetto crei oneri supplementari per le imprese partecipanti , il progetto puo essere realizzato con una semplice cooperazione di persone fisiche o giuridiche . In questo caso la responsabilità degli obblighi derivanti dal sostegno comunitario grava solidalmente e separatamente su tali persone .

Articolo 4

Il sostegno accordato a un progetto puo assumere la forma di una partecipazione della Comunità al finanziamento di tale progetto mediante concessione dei seguenti vantaggi nell'ambito degli stanziamenti previsti a tal fine nel bilancio generale delle Comunità , e tenuto conto degli altri interventi finanziari di carattere comunitario di cui beneficiasse eventualmente il progetto , in particolare da parte della Banca europea per gli investimenti : garanzie di prestito , prestiti , sovvenzioni rimborsabili a determinate condizioni .

La natura e l'entità del sostegno che puo essere accordato a un progetto dipendono dall'oggetto dello stesso .

Questo sostegno puo costituire solo una parte minoritaria del finanziamento del progetto .

Articolo 5

1 . Ogni progetto presentato da uno Stato membro o dovuto a qualisiasi altra iniziativa è sottoposto all'esame della Commissione che consulta gli Stati membri .

La Commissione consulta gli Stati membri prima di sottoporre un progetto al Consiglio , di propria iniziativa .

2 . La Commissione trasmette al Consiglio , con parere motivato , una relazione sull'insieme del progetto .

Questa relazione dovrà contenere indicazioni su :

_ la descrizione dettagliata del progetto ;

_ la situazione finanziaria e le capacità tecniche del o dei responsabili del progetto ;

_ l'interesse del progetto per la sicurezza dell'approvvigionamento di idrocarburi della Comunità ;

_ la natura e le dimensioni dei rischi implicati dal progetto e la sua presumibile convenienza economica ;

_ il costo del progetto e le modalità di finanziamento previste per la sua esecuzione ;

_ ogni altro elemento che permetta di giustificare la natura e l'entità del sostegno proposto dalla Commissione per il progetto ;

_ i termini di realizzazione del progetto e la possibilità di ridurli ;

_ le misure , previste o presumibili , del sostegno degli Stati membri alla realizzazione del progetto ;

_ gli interventi eventuali della Banca europea per gli investimenti .

3 . La Commissione sottopone al Consiglio una proposta che implica eventualmente :

a ) l'attribuzione di misure di sostegno di cui all'articolo 4 ;

b ) gli impegni che il beneficiario dovrà assumere nei confronti della Comunità .

Articolo 6

1 . Il Consiglio , dopo essere stato investito dalla Commissione , puo chiederle le informazioni e le indagini supplementari che ritiene necessari .

2 . Il Consiglio delibera all'unanimità sulla proposta della Commissione .

Articolo 7

I vantaggi concessi dalla Comunità non devono modificare le condizioni di concorrenza in maniera incompatibili con le relative disposizioni del trattato .

Articolo 8

Il o i responsabili della realizzazione di un progetto che beneficia di un sostegno della Comunità trasmettono annualmente alla Commissione , che ne informa il Consiglio , una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori relativi a detto progetto e sulle spese sostenute per l'esecuzione dello stesso .

In qualsiasi momento la Commissione ha accesso ai conti relativi a questo progetto .

Articolo 9

Le informazioni raccolte in applicazione del presente regolamento hanno carattere riservato .

Articolo 10

La Commissione presenta annualmente una relazione sull'applicazione del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio che si pronuncia su tale relazione .

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addi 9 novembre 1973 .

Per il Consiglio

Il Presidente

Per H/EKKERUP