31973R2940

Regolamento (CEE) n. 2940/73 della Commissione, del 29 ottobre 1973, che modifica il regolamento (CEE) n. 756/70, relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato trasformato per la fabbricazione di caseina e di caseinati

Gazzetta ufficiale n. L 301 del 30/10/1973 pag. 0023 - 0025
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 10 pag. 0034
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 7 pag. 0081
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 7 pag. 0081


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( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 13 .

( 2 ) GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972 , pag . 14 .

( 3 ) GU n . L 91 del 25 . 4 . 1970 , pag . 28 .

( 4 ) GU n . L 139 del 26 . 5 . 1973 , pag . 17 .

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2940/73 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 1973

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 756/70 , relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato trasformato per la fabbricazione di caseina e di caseinati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 804/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 1 ) , modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati ( 2 ) , in particolare l'articolo 11 , paragrafo 3 ,

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 756/70 della Commissione , del 24 aprile 1970 , relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato trasformato per la fabbricazione di caseina e di caseinati ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1399/73 ( 4 ) , definisce le caseine ed i caseinati per la cui fabbricazione viene concesso un aiuto al latte scremato trasformato ; che per tener conto dello sviluppo delle tecniche di fabbricazione , che rende sempre più vasta la gamma delle utilizzazione , è opportuno completare l'elenco dei prodotti in parola ; che occorre precisare in conseguenza la composizione di talune caseine e caseinati contenuti in detto elenco ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . All'articolo 2 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 756/70 .

_ dopo la lettera d ) vengono inserite le seguenti lettere :

e ) un chilogrammo di caseina definita all'allegato III sia stato fabbricato con 27.75 chilogrammi di latte scremato ;

f ) un chilogrammo di caseinato definito all'allegato III sia stato fabbricato con 31 , 75 chilogrammi di latte scremato ;

_ i termini lettere da a ) a d ) che figurano nel secondo comma sono sostitutiti dai termini lettere da a ) ad f ) .

2 . Agli allegati I e II del regolamento ( CEE ) n . 756/70 viene inserito il titolo seguente :

" Le caseine ed i caseinati di cui sopra hanno un tenore di proteine del latte differenti dalla caseina non superiore a 5 % del tenore totale di proteine del latte " .

3 . L'allegato III del regolamento ( CEE ) n . 756/70 è sostituito dagli allegati III e IV acclusi al presente regolamento .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1 * novembre 1973 .

Esso non si applica che alle caseine ed ai caseinati fabbricati a partire da tale data .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 29 ottobre 1973 .

Per la Commissione

Il Presidente

Francois-Xavier ORTOLI

ALLEGATO III

Caseinati in cui il tenore di proteine del latte differenti dalla caseina non supera il 17 % del tenore totale di proteine del latte

Composizione obbligatoria

I . Caseine

1 . Tenore massimo d'acqua 8,0 %

2 . Tenore massimo di materia grassa 1,5 %

3 . Acidità libera espressa in acido lattico massimo 0,2 %

4 . Tenore massimo di lattosio 1,0 %

5 . Tenore massimo di ceneri 10,0 %

6 . Tenore totale di germi ( max . in 1 g ) 30 000

7 . Tenore di coliformi ( in 0,1 g ) nullo

8 . Tenore di germi termofili ( max . in 1 g ) 5 000

II Caseinati

1 . Tenore massimo d'acqua 6,0 %

2 . Tenore totale minimo di sostanze proteiche del latte 85,0 %

3 . Tenore massimo di materia grassa 1,5 %

4 . Tenore massimo di lattosio 1,0 %

5 . Tenore massimo di ceneri 6,5 %

6 . Tenore totale di germi ( max . in 1 g ) 30 000

7 . Tenore di coliformi ( in 0,1 g ) nullo

8 . Tenore di germi termofili ( mass . in 1 g ) 5 000

ALLEGATO IV

I . Norme in materia d'imballaggio

Sui recipienti e sugli imballaggi delle caseine e dei caseinati devono essere indicati , oltre alla denominazione del prodotto , il tenore minimo o massimo in percentuale , ovvero il tenore effettivo dei componenti di cui agli allegati I , II e III . La denominazione che deve essere indicata per i prodotti di cui all'allegato III è , secondo il caso , la seguente :

" Caseina/Caseinato contenente più del 5 % e fino al 17 % incluso di proteine del latte differenti dalla caseina , precipitate insieme ad essa e calcolate sul tenore totale di proteine del latte "

II . Definizioni

1 . Tenore d'acqua

Per tenore d'acqua s'intende la percentuale in peso d'acqua determinata dopo essicazione per 6 ore a 102 * 2 * C di 5 g di caseina o di caseinati .

2 . Tenore di materia grassa

Per tenore di materia grassa s'intende la percentuale in peso di osotanza totale ottenuta con il metodo Schmid-Bondzjnski-Ratzlaff o con il metodo Rose-Gottlieb .

3 . Tenore di ceneri

Per tenore di ceneri s'intende il residuo dell'incenerimento della caseina o dei caseinati a una temperatura e in leggere corrente d'aria , dopo fissazione del fosforo organico per aggiunta alla caseina o ai ceseinati di una determinata base minerale .

4 . Acidità libera

Per acidità libera espressa in acido lattico s'intendono gli acidi estratti in ambiente caldo e acquoso o titolati e mezzo di una soluzione di soda ( indicatore fenoftalcina ) .

5 . Tenore totale di sostanza proteiche/proteine del latte

Per tenore totale di sostanze proteiche/proteine del latte s'intende la percentuale in peso di azoto determinata con il metodo kjeldahl e moltiplicata per il coefficiente 6,38 .

6 . Tenore di porteine del latte differenti dalla caseina

Per tenore di proteine del latte differenti dalla caseina s'intende quello determinato mediante il metodo di dosaggio dei gruppi -SH e S-S - legati alle proteine ; i valori di riferimento sono del 0,25 % per la caseina e del 3,00 % per la proteina del siero , puro e allo stato naturale .

7 . Tenore di lattosio

Per tenore di lattosio s'intende il tenore determinato per reazione di viraggio del colore mediante soluzione di acido solforico , dopo solubilizzazione del prodotto in ambiente di bicarbonato di sodio e separazione del siero tramite precipitazione di proteine in ambiente acido .

8 . Tenore totale di germi

Per tenore totale di germi s'intende il tenore determinato mediante computo delle colonie sviluppate su terreno di coltura dopo incubazione di 72 ore a una temperatura di 30 * C .

9 . Tenore di coliformi

Per assenza di coliformi in 0,1 g del prodotto di cui trattassi s'intende la reazione negativa ottenuta sui terreno di cultura dopo incubazione di 24 ore a una temperatura di 30 * C .

10 . Tenore di germi termofili

Per tenore di germi termofili s'intende il tenore determinato mediante computo delle colonie sviluppate su terreno di coltura dopo incubazione di 48 ore a una temperatura di 55 * C .