Regolamento (CEE) n. 2543/73 del Consiglio, del 19 settembre 1973, che modifica il regolamento n. 129 relativo al valore dell' unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune
Gazzetta ufficiale n. L 263 del 19/09/1973 pag. 0001 - 0001
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 10 pag. 0021
++++ ( 1 ) GU n . 106 del 30 . 10 . 1962 , pag . 2553/62 . ( 2 ) GU n . L 123 del 31 . 5 . 1968 , pag . 4 . REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2543/73 DEL CONSIGLIO del 19 settembre 1973 che modifica il regolamento n . 129 relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quando della politica agricola comune IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 28 , 43 e 235 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo , considerando che il regolamento n . 129 del Consiglio ( 1 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 653/68 ( 2 ) , ha definito il valore dell'unità di conto e i tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ; che l'articolo 3 , paragrafo 1 , di tale regolamento prevede la possibilità di adottare misure in deroga al regolamento stesso ; che , tenuto conto dell'urgenza delle disposizioni da prendere , si è rivelato necessario prevedere una procedura più semplica di quella attualmente prevista , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il testo che figura in limine dell'articolo 3 , paragrafo 1 , del regolamento n . 129 è sostituito dal testo seguente : " Quando pratiche monetarie a carattere eccezionale rischiano di mettere in pericolo l'applicazione degli atti o delle disposizioni di cui all'articolo 1 , il Consiglio , deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , o la Commissione , nell'ambito dei poteri ad essa conferiti in virtù di tali atti o disposizioni e seguendo le procedure in essi previste per ciascun caso particolare , possono , previa consultazione del Comitato monetario , adottare misure in deroga al presente regolamento e in particolare nei seguenti casi : " Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementati e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addi 19 settembre 1973 . Per il Consiglio Il Presidente I . NORGAARD