31973R2074

Regolamento (CEE) n. 2074/73 della Commissione, del 31 luglio 1973, che stabilisce condizioni particolari per l' esportazione di formaggi fusi verso la Svizzera

Gazzetta ufficiale n. L 211 del 01/08/1973 pag. 0008 - 0013
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 9 pag. 0216


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( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 13 .

( 2 ) GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972 , pag . 14 .

( 3 ) GU n . L 215 del 30 . 8 . 1968 , pag . 25 .

( 4 ) GU n . L 77 del 26 . 3 . 1973 , pag . 1 .

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2074/73 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1973

che stabilisce condizioni particolari per l'esportazione di formaggi fusi verso la Svizzera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 804/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e del prodotti lattiero-caseari ( 1 ) , modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati ( 2 ) , in particolare l'articolo 17 , paragrafo 4 , primo comma ,

considerando che , con effetto dal 1 * agosto 1973 , le autorità elvetiche instaureranno un nuova regime all'importazione dei formaggi fusi ; che tale regime prevede oneri all'importazione diversi secondo l'origine della materia prima utilizzata per la fabbricazione dei formaggi fusi ; che ai prodotti importati dalla Comunità si applicherà l'onere meno elevato se saranno accompagnati da un titolo particolare comprovante che sono stati fabbricati nella Comunità con materie prime di origine comunitaria ovvero in libera pratica nella Comunità ;

considerando che , affinché gli operatori della Comunità siano assoggettati soltanto all'onere meno elevato , è necessario subordinare la concessione della restituzione all'esportazione dei formaggi fusi verso la Svizzera al rilascio del predetto titolo particolare ;

considerando che , per quanto riguarda il controllo dell'utilizzazione del titolo , puo essere applicata per l'essenziale la procedura prevista dal regolamento ( CEE ) n . 1324/68 della Commissione , del 29 agosto 1968 , che stabilisce condizioni particolari per l'esportazione di alcuni formaggi verso la Svizzera ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 767/73 ( 4 ) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La concessione di una restituzione all'esportazione verso la Svizzera di formaggi fusi della sottovoce 04.04 D II della tariffa doganale comune è subordinata al rilascio di un titolo particolare .

Articolo 2

1 . Il titolo , che viene rilasciato su richiesta dell'interessato , corrisponde al modello riprodotto nell'allegato .

2 . Il formato del titolo è di circa cm 21 x 30 . Esso è contraddistinto da un numero di serie .

3 . Il titolo è stabilito in un originale e almeno una copia . La copia deve recare lo stesso numero di serie che figura sull'originale .

L'originale e la copia devono essere compilati simultaneamente , utilizzando carta carbone , sia a macchina che a mano . In quest'ultimo caso , devono essere compilati in lettere maiuscole .

Articolo 3

1 . Il titolo viene rilasciato dall'organismo emittente designato da ciascuno Stato membro . L'organismo emittente conserva la copia del titolo .

2 . Al momento dell'uscita del prodotto dal territorio geografico della Comunità ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n . 1041/67/CEE , l'originale viene presentato all'ufficio doganale di uscita , che lo vidima nella parte riservata a tal fine e lo restituisce quindi all'interessato .

Articolo 4

1 . L'ufficio doganale di uscita vidima soltano i titoli presentati entro un termine di 60 giorni dal giorno successivo a quello del loro rilascio .

2 . Il titolo è valido soltano per la quantità che è indicata . Tuttavia , al momento dell'uscita dal territorio della Comunità , una quantità che si scosti al massimo del 5 % da quella indicata nel titolo è considerata come corrispondente a quest'ultima .

Articolo 5

Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per il controllo dell'origine dei prodotti per i quali sono chiesti e rilasciati titoli .

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1 * agosto 1973 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 31 luglio 1973 .

Per la Commissione

Il Presidente

Francois-Xavier ORTOLI