31973R1249

Regolamento (CEE) n. 1249/73 del Consiglio, del 14 maggio 1973, relativo alle misure di salvaguardia previste dall' accordo che istituisce un' associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro

Gazzetta ufficiale n. L 133 del 21/05/1973 pag. 0103
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 5 pag. 0102
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 4 pag. 0016
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 4 pag. 0016


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1249/73 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 1973

relativo alle misure di salvaguardia previste dall'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 113 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che un accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro ( 1 ) , in appresso denominato " accordo " , è stato firmato il 19 dicembre 1972 ;

considerando che per l'applicazione delle clausole di salvaguardia previste dal trattato che istituisce la Comunità economica europea le procedure da seguire sono fissate nel trattato stesso ;

considerando che , per contro , è necessario definire le modalità secondo cui sarà applicata la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 10 dell'accordo ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . La Commissione , su domanda di uno Stato membro o di propria iniziativa , puo decidere di applicare ai prodotti originari della Repubblica di Cipro le misure di salvaguardia che la Comunità economica europea si è riservata di adottare all'articolo 10 dell'accordo , in particolare un ritiro temporaneo , totale o parziale , delle concessioni tariffarie ed altre , accordate dalla Comunità alla Repubblica di Cipro .

Se alla Commissione è stata presentata una domanda di uno Stato membro , essa decide in merito entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della domanda .

Le misure di salvaguardia vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili . ( 1 ) Vedasi pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale .

2 . Ogni Stato membro puo deferire al Consiglio nel termine di dieci giorni lavorativi dal giorno della comunicazione la misura adottata dalla Commissione . Il Consiglio si riunisce senza indugio . Esso puo , a maggioranza qualificata , modificare o annullare la misura in questione .

Articolo 2

1 . Fatta salva l'applicazione dell'articolo 1 , la Commissione , onde consentire ad uno Stato membro di far fronte alle perturbazioni o alle difficoltà di cui all'articolo 10 dell'accordo , puo autorizzare tale Stato membro a prendere misure di salvaguardia .

Queste misure , nonché la decisione della Commissione , sono notificate a tutti gli Stati membri .

2 . In caso di urgenza , lo Stato membro o gli Stati membri interessati possono introdurre restrizioni quantitative all'importazione . Essi notificano immediatamente queste misure alla Commissione e agli altri Stati membri .

La Commissione decide , con procedura d'urgenza ed entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla notifica di cui al primo comma , se le misure debbano essere mantenute , modificate o soppresse .

La decisione della Commissione è notificata a tutti gli Stati membri . Essa diviene immediatamente esecutiva .

3 . Ogni Stato membro puo deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro un termine massimo di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla notifica . Il Consiglio si riunisce senza indugio . Esso puo modificare o annullare , a maggioranza qualificata , la decisione adottata dalla Commissione .

La decisione della Commissione è sospesa quando il Consiglio è adito dallo Stato membro che ha adottato misure conformemente al paragrafo 2 . Questa sospensione prende termine trenta giorni dopo che il Consiglio è stato adito , qualora esso non abbia ancora modificato o annullato la decisione della Commissione .

4 . Per l'applicazione del presente articolo , devono essere scelte , in ordine di priorità , le misure che provochino il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato comune .

Articolo 3

1 . Prima di decidere l'applicazione di misure di salvaguardia in virtù dell'articolo 1 , paragrafo 1 , di autorizzare uno Stato membro ad adottare tali misure o di pronunciarsi sulle misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati in applicazione dell'articolo 2 , paragrafi 1 e 2 , la Commissione procede a consultazioni .

2 . Tali consultazioni si svolgono in seno ad un Comitato consultivo , composto da rappresentanti di ogni Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione .

3 . Il Comitato si riunisce su convocazione del suo presidente . Questi comunica agli Stati membri , nel più breve tempo possibile , tutti gli elementi di informazione utili .

Articolo 4

Gli articoli 1 e 2 non pregiudicano l'applicazione delle clausole di salvaguardia previste dal trattato , in particolare agli articoli 108 e 109 , secondo le procedure ivi previste .

Articolo 5

Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione integrale dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli ; l'articolo 2 non si applica ai prodotti che rientrano nella sfera di applicazione di detti regolamenti .

Articolo 6

La notifica della Comunità al Consiglio di Associazione di cui all'articolo 10 , paragrafo 2 , dell'accordo è effettuata dalla Commissione .

Articolo 7

L'articolo 2 , paragrafi 2 e 3 , è applicabile fino al 31 dicembre 1974 .

Prima di tale data , il Consiglio , deliberando su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , decide sugli adattamenti da apportarvi .

Articolo 8

Il presente regolamento è applicabile a partire dall'entrata in vigore dell'accordo .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addi 14 maggio 1973 .

Per il Consiglio

Il Presidente

R . VAN ELSLANDE