Regolamento (CEE) n. 1068/73 della Commissione, del 16 marzo 1973, recante applicazione del regolamento (CEE) n. 1055/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, concernente la comunicazione alla Commissione delle importazioni d'idrocarburi
Gazzetta ufficiale n. L 113 del 28/04/1973 pag. 0001 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 12 tomo 1 pag. 0048
edizione speciale greca: capitolo 12 tomo 1 pag. 0048
edizione speciale svedese/ capitolo 12 tomo 1 pag. 0048
edizione speciale spagnola: capitolo 12 tomo 1 pag. 0167
edizione speciale portoghese: capitolo 12 tomo 1 pag. 0167
REGOLAMENTO (CEE) N. 1068/73 DELLA COMMISSIONE del 16 marzo 1973 recante applicazione del regolamento (CEE) n. 1055/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, concernente la comunicazione alla Commissione delle importazioni d'idrocarburi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1055/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, concernente la comunicazione alla Commissione delle importazioni d'idrocarburi (1), in particolare l'articolo 4, considerando che il regolamento (CEE) n. 1055/72 prevede all'articolo 4 la possibilità per la Commissione, nei limiti fissati dal presente regolamento e suoi allegati, di adottare le disposizioni d'applicazione concernenti la forma, il tenore e le modalità delle comunicazioni previste dagli articoli 1, 2 e 3 di detto regolamento; considerando che per semplificare, sul piano tecnico, il sistema di informazione e ottenere dei dati comparabili, è necessario rendere uniforme la comunicazione da trasmettere da parte degli Stati membri e delle imprese mediante i questionari usati come modelli per la presentazione e il tenore delle comunicazioni da effettuare, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le comunicazioni previste dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1055/72 devono essere effettuate conformemente al modello figurante in allegato al presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1973. Per la Commissione Il Presidente François-Xavier Ortoli (1) GU n. L 120 del 25. 6. 1972, pag. 3. Note per P 1 - IMPORTAZIONI QUESTIONARIO da trasmettere: a) da parte delle imprese ai governi degli Stati membri b) da parte degli Stati membri alla Commissione delle Comunità europee Stabilimento delle disposizioni d'applicazione, in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1055/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, concernente la comunicazione alla Commissione delle importazioni d'idrocarburi Sono soggette all'obbligo di dichiarazione soltanto le imprese o persone le cui importazioni raggiungono almeno 100 000 t di petrolio l'anno. Per importazioni ai sensi del presente regolamento, si intende ogni tipo di petrolio grezzo e di gas naturale che penetra nel territorio doganale delle Comunità per fini differenti dal transito e traffico di perfezionamento attivo a destinazione dei paesi terzi. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare solo le importazioni di petrolio grezzo a loro destinazione, con l'esclusione di quello in transito verso altri Stati membri. a) Si intende per «petrolio grezzo della voce 27.09 della tariffa doganale comune» il prodotto cui si riferiscono le note esplicative corrispondenti alla nomenclatura doganale di Bruxelles. b) Si intende per «designazione commerciale del petrolio grezzo importato» la designazione impiegata abitualmente per tale prodotto, p.e. Arabian-heavy 31 API Arabian-light special 39 API Iranian-heavy 31 API Iranian-light 34 API Neutral Zone Khafji Basra 35 API Basra 34 API Murban 39 API Umn Shaif 37 API Zakum 40 API Quatar 40 API Quatar 41,2 API Kuwait 31 API c) Si intende per «paese di origine» il paese nel quale il petrolio è stato estratto, sia che l'estrazione abbia avuto luogo sul continente oppure sui fondali marini situati all'interno e all'esterno delle acque territoriali, qualora detto paese eserciti diritti di esclusività, ai fini dell'estrazione, su tale parte del fondale marino. d) Si intende per «porto di carico» il porto nel quale il petrolio grezzo è stato caricato per l'ultima volta a bordo di una petroliera, prima di essere trasportato verso il territorio dei paesi della Comunità. e) Si intende per «porto di scarico» il punto del territorio dei paesi della Comunità, in cui il petrolio grezzo è stato scaricato per la prima volta nel territorio di uno di questi paesi. TERMINI: 1. Trasmissione delle comunicazioni delle imprese o persone agli Stati membri al più tardi il 15 settembre (per il periodo dal 1 gennaio al 30 giugno) e il 15 marzo (per il periodo da 1 luglio al 31 dicembre) di ogni anno. 2. Trasmissione delle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione: al più tardi il 30 settembre (per il periodo dal 1 gennaio al 30 giugno) e il 31 marzo (per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre) di ogni anno. (Qualora non vi sia spazio sufficiente sui moduli, le indicazioni ulteriori possono essere riportate su fogli separati.) >SPAZIO PER TABELLA> Note per P 2a - IMPORTAZIONI QUESTIONARIO da trasmettere da parte delle imprese agli uffici competenti degli Stati membri o in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1055/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, da trasmettere da parte degli Stati membri alla Commissione delle Comunità europee Stabilimento delle disposizioni d'applicazione, in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1055/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, concernente la comunicazione alla Commissione delle importazioni d'idrocarburi Sono soggette all'obbligo di dichiarazione soltanto le imprese o persone le cui importazioni raggiungono almeno 100 000 t di petrolio grezzo all'anno. Per importazioni ai sensi del presente regolamento, si intende ogni tipo di petrolio grezzo e di gas naturale che penetra nel territorio doganale delle Comunità per fini differenti dal transito e traffico di perfezionamento attivo a destinazione dei paesi terzi. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare solo le importazioni di petrolio grezzo o loro destinazione, con l'esclusione di quello in transito verso altri Stati membri. a) Si intende per «petrolio grezzo della voce 27.09 della tariffa doganale comune» il prodotto cui si riferiscono le note esplicative corrispondenti della nomenclatura doganale di Bruxelles. b) Si intende per «designazione commerciale del petrolio grezzo importato» la designazione impiegata abitualmente per tale prodotto, p.e. Arabian-heavy 31 API Arabian-light special 39 API Iranian-heavy 31 API Iranian-light 34 API Neutral Zone Khafji Basra 35 API Basra 34 API Murban 39 API Umn Shaif 37 API Zakum 40 API Quatar 40 API Quatar 41,2 API Kuwait 31 API c) Si intende per «paese di origine» il paese nel quale il petrolio è stato estratto, sia che l'estrazione abbia avuto luogo sul continente oppure sui fondali marini situati all'interno e all'esterno delle acque territoriali, qualora detto paese eserciti diritti di esclusività, ai fini dell'estrazione, su tale parte del fondale marino. d) Si intende per «porto di carico» il porto nel quale il petrolio grezzo è stato caricato per l'ultima volta a bordo di una petroliera, prima di essere trasportato verso il territorio dei paesi della Comunità. e) Si intende per «porto di scarico» il punto del territorio dei paesi della Comunità, in cui il petrolio grezzo è stato scaricato per la prima volta nel territorio di uno di questi paesi. TERMINI: Comunicare entro il 15 dicembre di ogni anno le importazioni previste per l'anno seguente. (Qualora non vi sia spazio sufficiente sui moduli, le indicazioni ulteriori possono essere riportate su fogli separati.) >SPAZIO PER TABELLA> ote per P 2b - IMPORTAZIONI QUESTIONARIO da trasmettere da parte degli Stati membri alla Commissione delle Comunità europee Stabilimento delle disposizioni d'applicazione, in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1055/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, concernente la comunicazione alla Commissione delle importazioni d'idrocarburi Sono soggette all'obbligo di denuncia soltanto le imprese le cui importazioni raggiungono almeno 100 000 t di petrolio all'anno. Per importazioni ai sensi del presente regolamento, si intende ogni tipo di petrolio grezzo e di gas naturale che penetra nel territorio doganale delle Comunità per fini differenti dal transito e traffico di perfezionamento attivo a destinazione dei paesi terzi. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare solo le importazioni di petrolio grezzo a loro destinazione, con l'esclusione di quello in transito verso altri Stati membri. a) Si intende per «petrolio grezzo della voce 27.09 della tariffa doganale comune» il prodotto cui si riferiscono le note esplicative corrispondenti della nomenclatura doganale di Bruxelles. b) Si intende per «designazione commerciale del petrolio grezzo importato» la designazione impiegata abitualmente per tale prodotto, p.e. Arabian-heavy 31 API Arabian-light special 39 API Iranian-heavy 31 API Iranian-light 34 API Neutral Zone Khafji Basra 35 API Basra 34 API Murban 39 API Umn Shaif 37 API Zakum 40 API Quatar 40 API Quatar 41,2 API Kuwait 31 API c) Si intende per «paese di origine» il paese nel quale il petrolio è stato estratto, sia che l'estrazione abbia avuto luogo sul continente oppure sui fondali marini situati all'interno e all'esterno delle acque territoriali, qualora detto paese eserciti diritti di esclusività, ai fini dell'estrazione, su tale parte del fondale marino. d) Si intende per «porto di carico» il porto nel quale il petrolio grezzo è stato caricato per l'ultima volta a bordo di una petroliera, prima di essere trasportato verso il territorio dei paesi della Comunità. TERMINI: Al più tardi il 31 dicembre di ogni anno. (Qualora non vi sia spazio sufficiente sui moduli, le indicazioni ulteriori possono essere riportate su fogli separati.) >SPAZIO PER TABELLA> Note per G 1 - IMPORTAZIONI QUESTIONARIO da trasmettere: a) da parte delle imprese ai governi degli Stati membri b) da parte degli Stati membri alla Commissione delle Comunità europee Stabilimento delle disposizioni d'applicazione, in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1055/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, concernente la comunicazione alla Commissione delle importazioni d'idrocarburi Sono soggette all'obbligo di dichiarazione soltanto le imprese o le persone le cui importazioni raggiungono almeno 100000 tonnellate annue di gas naturale. Ai sensi del presente regolamento, l'importazione si riferisce a tutto il gas naturale che entra nel territorio doganale della Comunità a fini che non siano il transito ed il traffico di perfezionamento attivo a destinazione di paesi terzi. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare solo le importazioni di gas naturale loro destinate, ad eccezione di quelle in transito verso altri Stati membri. a) Si intende per «gas naturale della voce 27.11 B II della tariffa doganale comune» il prodotto cui si riferiscono le note esplicative corrispondenti della nomenclatura doganale di Bruxelles. b) Si intende per «paese di origine» il paese nel quale il gas naturale è estratto, sia che l'estrazione abbia avuto luogo sul continente oppure sui fondali marini situati all'interno o all'esterno delle acque territoriali, qualora detto paese eserciti diritti di esclusività, ai fini dell'estrazione, su tale parte del fondale marino. TERMINI: 1. Trasmissione delle comunicazioni delle imprese o persone agli Stati membri al più tardi il 15 settembre (per il periodo dal 1 gennaio al 30 giugno) e il 15 marzo (per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre) di ogni anno. 2. Trasmissione delle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione: al più tardi il 30 settembre (per il periodo dal 1 gennaio al 30 giugno) e il 31 marzo (per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre) di ogni anno. (Qualora non vi sia spazio sufficiente sui moduli, le indicazioni ulteriori possono essere riportate su fogli separati.) >SPAZIO PER TABELLA> Note per G 2a - IMPORTAZIONI QUESTIONARIO da trasmettere da parte delle imprese agli uffici competenti degli Stati membri nei casi in cui si applica l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1055/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, da trasmettere da parte degli Stati membri alla Commissione delle Comunità europee Stabilimento delle disposizioni d'applicazione, in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1055/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, concernente la comunicazione alla Commissione delle importazioni d'idrocarburi Sono soggette all'obbligo di dichiarazione soltanto le imprese o le persone le cui importazioni raggiungono almeno 100000 tonnellate annue di gas naturale. Ai sensi del presente regolamento, l'importazione si riferisce a tutto il gas naturale che entra nel territorio doganale della Comunità a fini che non siano il transito ed il traffico di perfezionamento attivo a destinazione di paesi terzi. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare solo le importazioni di gas naturale loro destinate, ad eccezione di quelle in transito verso altri Stati membri. a) Si intende per «gas naturale delle voce 27.11 B II della tariffa doganale comune» il prodotto cui si riferiscono le note esplicative corrispondenti della nomenclatura doganale di Bruxelles. b) Si intende per «paese di origine» il paese nel quale il gas naturale è stato estratto, sia che l'estrazione abbia avuto luogo sul continente oppure sui fondali marini situati all'interno o all'esterno delle acque territoriali, qualora detto paese eserciti diritti di esclusività, ai fini dell'estrazione, su tale parte del fondale marino. TERMINI: Comunicare prima del 15 dicembre di ogni anno le importazioni previste per l'anno seguente. (Qualora non vi sia spazio sufficiente sui moduli, le indicazioni ulteriori possono essere riportate su fogli separati.) >SPAZIO PER TABELLA> Note per G 2b - IMPORTAZIONI QUESTIONARIO da trasmettere da parte degli Stati membri alla Commissione delle Comunità europee Stabilimento delle disposizioni d'applicazione, in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1055/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, concernente la comunicazione alla Commissione delle importazioni d'idrocarburi Sono soggette all'obbligo di dichiarazione soltanto le imprese o persone le cui importazioni raggiungono almeno 100 000 tonnellate annue di gas naturale. Ai sensi del presente regolamento, l'importazione si riferisce a tutto il gas naturale che entra nel territorio doganale della Comunità a fini che non siano il transito ed il traffico di perfezionamento attivo a destinazione di paesi terzi. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare solo le importazioni di gas naturale loro destinate, ad eccezione di quelle in transito verso altri Stati membri. a) Si intende per «gas naturale della voce 27.11 B II della tariffa doganale comune» il prodotto cui si riferiscono le note esplicative corrispondenti della nomenclatura doganale di Bruxelles. b) Si intende per «paese di origine» il paese nel quale il gas naturale è stato estratto, sia che l'estrazione abbia avuto luogo sul continente oppure sui fondali marini situati all'interno o all'esterno delle acque territoriali, qualora detto paese eserciti diritti di esclusività, ai fini dell'estrazione, su tale parte del fondale marino. TERMINI: Al più tardi il 31 dicembre di ogni anno. (Qualora non vi sia spazio sufficiente sui moduli, le indicazioni ulteriori possono essere riportate su fogli separati.) >SPAZIO PER TABELLA>