Regolamento (CEE) n. 971/73 della Commissione, del 9 aprile 1973, relativo alla prefissazione del prelievo per la farina di frumento e di frumento segalato
Gazzetta ufficiale n. L 095 del 11/04/1973 pag. 0010 - 0010
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 9 pag. 0133
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 7 pag. 0008
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 7 pag. 0008
++++ ( 1 ) GU n . 117 del 19 . 6 . 1967 , pag . 2269/67 . ( 2 ) GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972 , pag . 14 . ( 3 ) GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972 , pag . 5 . ( 4 ) GU n . 125 del 26 . 6 . 1967 , pag . 2456/67 . REGOLAMENTO ( CEE ) N . 971/73 DELLA COMMISSIONE del 9 aprile 1973 relativo alla prefissazione del prelievo per la farina di frumento e di frumento segalato LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento n . 120/67/CEE del Consiglio , del 13 giugno 1967 , relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , modificato da ultimo dall'atto ( 2 ) , allegato al trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ( 3 ) , firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972 , in particolare l'articolo 15 , paragrafo 3 , considerando che , conformemente all'articolo 15 , paragrafo 3 , del regolamento n . 120/67/CEE , i prodotti di cui all'articolo 1 , lettere c ) e d ) , possono essere assoggettati , totalemente o parzialmente , alle disposizioni che prevedono la fissazione in anticipo del prelievo ; che fluttuazioni importanti di prezzo , intervenute ultimamente sul mercato mondiale , rendono particolarmente difficile la conclusione di contratti d'acquisto a termine secondo le necessità e gli usi del commercio internazionale della farina di frumento e di frumento segalato ; che per permettere in queste condizioni l'importazione tradizionale di certe farine di qualità speciale nella Comunità , occorre estendere alla farina di frumento e di frumento segalato la fissazione in anticipo del prelievo ; considerando che , in caso di fissazione in anticipo del prelievo , occorre prevedere la riscossione di un premio , in modo che la farina importata pervenga nella Comunità in condizioni da non compromettere l'equilibrio del mercato ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il prelievo applicabile al prodotto della sottovoce 11.01 A di cui all'articolo 1 , lettera c ) , del regolamento n . 120/67/CEE è fissato in anticipo su domanda da presentarsi a cura dell'interessato all'atto del deposito della domanda di titolo , per una importazione da effettuarsi durante la validità di quest'ultimo . In tal caso , l'ammontare del prelievo è uguale a quello applicabile il giorno del deposito della domanda di titolo d'importazione , modificato in funzione del prezzo d'entrata in vigore durante il mese dell'importazione , e all'occorrenza da un premio fissato contemporaneamente al prelievo . Per una tonnellata del prodotto della sottovoce 11.01 A , questo premio è uguale a quello applicabile conformemente all'articolo 15 del regolamento n . 120/67/CEE e al regolamento n . 140/67/CEE ( 4 ) , secondo la tabella in vigore il giorno del deposito della domanda di titolo per il prodotto di base , tenendo conto della quantità di cereale di base necessario per la fabbricazione di una tonnellata di farina . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 9 aprile 1973 . Per la Commissione Il Presidente Francois-Xavier ORTOLI