31973R0706

Regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e all'isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli

Gazzetta ufficiale n. L 068 del 15/03/1973 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 5 pag. 0110
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 9 pag. 0078
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 5 pag. 0110
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 6 pag. 0225
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 6 pag. 0225


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( 1 ) GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972 , pag . 5 .

( 2 ) GU n . 130 del 28 . 6 . 1967 , pag . 2596/67 .

( 3 ) GU n . L 116 del 28 . 5 . 1971 , pag . 9 .

( 4 ) GU n . L 141 del 12 . 6 . 1969 , pag . 1 .

( 5 ) GU n . L 75 del 23 . 3 . 1972 , pag . 6 .

( 6 ) GU n . 117 del 19 . 6 . 1967 , pag . 2269/67 .

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 706/73 DEL CONSIGLIO

del 12 marzo 1973

relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e all'Isola

di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ( 1 ) , firmato il 22 gennaio 1972 , in particolare l'articolo 1 , paragrafo 2 , terzo comma , del protocollo n . 3 dell'atto ad esso allegato ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che ai sensi dell'articolo 1 , paragrafo 2 , del protocollo sopra citato il regime comunitario applicabile nel Regno Unito all'importazione proveniente dai paesi terzi di prodotti agricoli compresi nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea , nonché di merci rientranti nel campo d'applicazione del regolamento n . 170/67/CEE del Consiglio , del 27 giugno 1967 ( 2 ) , che instaura un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1081/71 ( 3 ) e del regolamento ( CEE ) n . 1059/69 del Consiglio , del 28 maggio 1969 , che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 609/72 ( 5 ) , si applica alle Isole normanne e all'Isola di Man , in appresso denominate " isole " ; che sono parimenti applicabili quelle tra le altre disposizioni della regolamentazione comunitaria necessarie per permettere la libera circolazione e il rispetto di condizioni normali di concorrenza negli scambi dei prodotti precitati ; che spetta al Consiglio determinare , su proposta della Commissione , le condizioni d'applicabilità delle sopra indicate disposizioni ai territori in questione ;

considerando che per permettere la libera circolazione dei prodotti precitati è opportuno rendere applicabile , in linea di massima , la regolamentazione sui meccanismi degli scambi che deve essere applicata dal Regno Unito , dal momento che quest'ultimo e le isole sono considerati come un solo Stato membro ai fini di tale applicazione ;

considerando tuttavia che le somme riscosse nelle isole sotto forma di dazi doganali , tasse , prelievi o altri importi non sono devolute al bilancio delle Comunità ; che il finanziamento comunitario della politica agricola comune non è quindi applicabile ; che le regolamentazioni esistenti in favore delle esportazioni non devono essere applicate , poiché gli importi accordati dalla Comunità costituiscono soltanto un massimale per gli aiuti che possono essere concessi dalle isole ;

considerando che occorre evitare che i prodotti originari delle isole vengano esportati da uno Stato membro nei paesi terzi per beneficiare della restituzione finanziata dal bilancio della Comunità ;

considerando che la regolamentazione comunitaria applicabile negli scambi intracomunitari prevede , in alcuni casi , la concessione di importi all'esportazione dal Regno Unito negli altri Stati membri ; che tali importi devono costituire il massimale degli aiuti che possono essere concessi dalle isole ; che per gli aiuti diversi da quelli accordati negli scambi appare possibile limitare l'applicazione della regolamentazione comunitaria o delle misure di notifica ed alla possibilità per la Commissione di presentare delle osservazioni ;

considerando che per evitare qualsiasi ostacolo alla libera circolazione dei prodotti precitati le altre regolamentazioni _ in materia di legislazione veterinaria , fitosanitaria , di commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione , di legislazione sui prodotti alimentari e sugli alimenti per gli animali , di norme di qualità e di commercializzazione _ devono essere applicate , ma unicamente per quanto concerne gli aspetti attinenti agli scambi ;

considerando che nel settore veterinario la situazione delle isole è simile a quella dell'Irlanda del Nord ; che le isole potranno pertanto applicare senza inconvenienti per gli scambi il regime che l'Irlanda del Nord deve applicare in materia ;

considerando che il regime cosi definito appare sufficiente ad assicurare gli obiettivi previsti dal protocollo precitato ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . La regolamentazione comunitaria applicabile al Regno Unito per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli compresi nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea , nonché per gli scambi di merci rientranti nel campo d'applicazione del regolamento n . 170/67 /CEE e del regolamento ( CEE ) n . 1059/69 , si applica alle isole all'eccezione delle disposizioni relative alle restituzioni e agli importi compensativi concessi dal Regno Unito all'esportazione .

2 . Per l'applicazione della regolamentazione di cui al paragrafo 1 , il Regno Unito e le isole sono considerati come un solo Stato membro .

3 . Non vengono concessi restituzioni né importi compensativi per i prodotti di cui al paragrafo 1 , originari o provenienti dalle isole e per i quali le formalità doganali di esportazione sono espletate in uno Stato membro .

4 . All'esportazione nei paesi terzi dei prodotti di cui al paragrafo 1 , le isole non possono concedere aiuti di importo superiore alle restituzioni o agli importi compensativi all'esportazione nei paesi terzi , che possono essere concessi dal Regno Unito secondo la regolamentazione comunitaria .

5 . All'esportazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 negli Stati membri , le isole non possono concedere aiuti di importo superiore agli importi che possono essere concessi dal Regno Unito all'esportazione negli altri Stati membri , secondo la regolamentazione comunitaria .

Articolo 2

Per quanto concerne gli aiuti diversi da quelli di cui all'articolo 1 si applica l'articolo 93 , paragrafo 1 e paragrafo 3 , prima frase , del trattato che istituisce la Comunità europea .

Il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata , su proposta della Commissione , estende nei limiti ritenuti necessari le altre disposizioni degli articoli 92 , 93 e 94 del trattato .

Articolo 3

A partire dal 1 * settembre 1973 , la regolamentazione comunitaria applicabile nei settori seguenti :

_ legislazione veterinaria

_ legislazione zootecnica

_ legislazione fitosanitaria

_ commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione

_ legislazione sui prodotti alimentari

_ legislazione sugli alimenti per gli animali

_ norme di qualità e di commercializzazione

è applicabile , alle stesse condizioni valide per il Regno Unito , ai prodotti di cui all'articolo 1 importati nelle isole o esportati dalle isole nella Comunità , dal momento che la regolamentazione veterinaria è applicabile alle stesse condizioni valide per il Regno Unito per quanto concerne l'Irlanda del Nord .

Articolo 4

Le modalità di applicazione dell'articolo 1 , in particolare quelle intese ad evitare le deviazioni di traffico , sono adottate secondo la procedura stabilita all'articolo 26 del regolamento n . 120/67/CEE del Consiglio , del 13 giugno 1967 , relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 6 ) modificato da ultimo dall'atto di adesione o , secondo il caso , all'articolo corrispondente degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati .

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore in giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addi 12 marzo 1973 .

Per il Consiglio

Il Presidente

A . LAVENS