31973L0437

Direttiva 73/437/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1973, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana

Gazzetta ufficiale n. L 356 del 27/12/1973 pag. 0071 - 0073
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 3 pag. 0179
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 10 pag. 0095
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 3 pag. 0179
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 3 pag. 0119
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 3 pag. 0119


++++

( 1 ) GU n . C 101 del 4 . 8 . 1970 , pag . 33 .

( 2 ) GU n . C 146 dell'11 . 12 . 1970 , pag . 20 .

( 3 ) GU n . L 291 del 19 . 11 . 1969 , pag . 9 .

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 1973

relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana

( 73/437/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative vigenti negli Stati membri definiscono talune categorie di zucchero , precisano le caratteristiche di composizione loro applicabili e determinano le norme relative all'etichettatura e al condizionamento di tali prodotti ;

considerando che le differenze esistenti fra le disposizioni nazionali sono tali da ostacolare la libera circolazione dei prodotti in causa e da creare condizioni di concorrenza ineguali ;

considerando d'altra parte che il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ( saccarosio ) presuppone che vengano determinate sul piano comunitario le diverse qualità commercializzate di tale prodotto , le loro caratteristiche di composizione e le rispettive norme di etichettatura e di condizionamento ;

considerando che la determinazione delle modalità relative al prelievo dei campioni e quella dei metodi d'analisi necessari per il controllo della composizione e delle caratteristiche di fabbricazione dei prodotti in causa sono misure d'applicazione di carattere tecnico e che , per semplificare ed accelerare la procedura , è opportuno affidarne l'adozione alla Commissione ;

considerando che , in tutti i casi in cui il Consiglio conferisce alla Commissione competenze per l'attuazione di norme stabilite nel settore dei prodotti alimentari , è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del Comitato permanente per i prodotti alimentari istituito con decisione del Consiglio del 13 novembre 1969 ( 3 ) ;

considerando che la fissazione di un contenuto residuo totale di anidride solforosa per i vari prodotti definiti dalla presente direttiva richiede in alcuni Stati membri una modifica tale delle condizioni di fabbricazione che occorre prevedere un periodo transitorio per consentire i necessari adeguamenti ; che le deroghe previste possono essere applicate all'insieme della Comunità per quanto riguarda lo sciroppo di glucosio , disidratato o no , mentre possono essere limitate agli Stati membri che lo desiderano nel caso degli altri prodotti ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva si intende per :

1 . Zucchero di fabbrica

il saccarosio depurato e cristallizzato , di qualità sana , leale e mercantile , rispondente alle caratteristiche seguenti :

a ) polarizzazione almeno 99,5 *

b ) contenuto di zucchero inver - al massimo 0,10 % in peso tito

c ) perdita all'essiccazione al massimo 0,10 % in peso

d ) contenuto residuo di anidride al massimo 15 mg/kg solforosa

2 . Zucchero o zucchero bianco

il saccarosio depurato e cristallizzato , di qualità sana , leale e mercantile , rispondente alle caratteristiche seguenti :

a ) polarizzazione almeno 99,7 *

b ) contenuto di zucchero inver - al massimo 0,04 % in peso

tito

c ) perdita all'essiccazione al massimo 0,10 % in peso

d ) contenuto residuo di anidride al massimo 15 mg/kg

solforosa

e ) tipo di colore al massimo 12 punti determinati conforme -

mente alle disposizioni dell'allegato , let -

tera a )

3 . Zucchero raffinato o zucchero bianco raffinato

il prodotto rispondente alle caratteristiche di cui al punto 2 , lettere a ) - d ) e il cui numero di punti determinato conformemente alle disposizioni dell'allegato non supera 8 in totale né :

_ 4 per il tipo di colore

_ 6 per il contenuto di ceneri

_ 3 per la colorazione della soluzione

4 . Zucchero liquido

la soluzione acquosa di saccarosio rispondente alle seguenti caratteristiche :

a ) sostanza secca almeno 62 % in peso

b ) contenuto di zucchero inver - al massimo 3 % in peso sulla sostanza secca

tito ( quoziente del fruttosio

per il destrosio : 1,0 pio meno 0,2 )

c ) ceneri conduttimetriche al massimo 0,1 % in peso sulla sostanza

secca , determinate conformemente alle

disposizioni dell'allegato , lettera b )

d ) colorazione della soluzione al massimo 45 unità ICUMSA determinate

conformemente alle disposizioni dell'alle -

gato , lettera c )

e ) contenuto residuo di anidride al massimo 15 mg/kg sulla sostanza secca

solforosa

5 . Zucchero liquido invertito

la soluzione acquosa di saccarosio , parzialmente invertito mediante idrolisi , nella quale la proporzione di zucchero invertito non è preponderante e che risponde alle seguenti caratteristiche :

a ) sostanza secca almeno 62 % in peso

b ) contenuto di zucchero invertito più del 3 % ed al massimo 50 % in peso

( quoziente del fruttosio per il sulla sostanza secca

destrosio : 1,0 pio meno 0,1 )

c ) ceneri conduttimetriche al massimo 0,4 % in peso sulla sostanza

secca , determinate conformemente alle

disposizioni dell'allegato , lettera b )

d ) contenuto residuo di anidride al massimo 15 mg/kg sulla sostanza secca

solforosa

6 . Sciroppo di zucchero invertito

la soluzione acquosa , eventualmente cristallizzata , di saccarosio , parzialmente invertito mediante idrolisi , nella quale la proporzione di zucchero invertito è preponderante e che risponde alle seguenti caratteristiche :

a ) sostanza secca almeno 62 % in peso

b ) contenuto di zucchero invertito superiore al 50 % in peso sulla sostanza

( quoziente del fruttosio per il secca

destrosio : 1,0 pio meno 0,1 )

c ) ceneri conduttimetriche al massimo 0,4 % in peso sulla sostanza

secca determinate conformemente alle

disposizioni dell'allegato , lettera b )

d ) contenuto residuo di anidride al massimo 15 mg/kg sulla sostanza secca

solforosa

7 . Sciroppo di glucosio

la soluzione acquosa depurata e concentrata di saccaridi alimentari , ottenuta da amido e/o da fecola , rispondente alle caratteristiche seguenti :

a ) sostanza secca almeno 70 % in peso

b ) equivalente in destrosio almeno 20 % in peso sulla sostanza secca ,

espresso in D-glucosio

c ) ceneri solforiche al massimo 1,0 % in peso sulla sostanza

secca

d ) anidride solforosa totale

_ in generale al massimo 20 mg/kg

_ per impiego esclusivo nei gli Stati membri possono fissare per lo

prodotti dell'industria dol - sciroppo di glucosio commercializzato sul

ciaria loro territorio tolleranze superiori a 20

mg/kg , e inferiori o pari a 400 mg/kg , fatte

salve le disposizioni nazionali o comunitarie

che fissano per i differenti prodotti dell'in -

dustria dolciaria i contenuti massimi in

anidride solforosa

_ per l'impiego in altri pro - conformemente alle disposizioni nazionali

dotti alimentari determi - che disciplinano questi prodotti e fatte salve

nati le disposizioni comunitarie , gli Stati membri

possono fissare , per lo sciroppo di glucosio

commercializzato sul loro territorio , tolle -

ranze superiori a 20 mg/kg ma inferiori o

pari a 400 mg/kg , sempreché dette tolleranze

siano giustificate da necessità tecnologiche

8 . Sciroppo di glucosio disidratato

lo sciroppo di glucosio parzialmente essiccato e rispondente alle caratteristiche seguenti :

a ) sostanza secca almeno 93 % in peso

b ) equivalente in destrosio almeno 20 % in peso sulla sostanza secca ,

espresso in D-glucosio

c ) ceneri solforiche al massimo 1,0 % in peso sulla sostanza

secca

d ) anidride solforosa totale

_ in generale al massimo 20 mg/kg

_ per impiego esclusivo nei al massimo 150 mg/kg ; tale tolleranza non

prodotti dell'industria dol - pregiudica tuttavia le disposizioni nazionali

ciaria o comunitarie che fissano i contenuti mas -

simi di anidride solforosa dei vari prodotti

dell'industria dolciaria

_ per l'impiego in altri pro - conformemente alle disposizioni nazionali

dotti alimentari determi - che disciplinano questi prodotti e fatte salve

nati le disposizioni comunitarie , gli Stati membri

possono fissare , per lo sciroppo di glucosio

commercializzato sul loro territorio , tolle -

ranze superiori a 20 mg/kg ma inferiori o

pari a 150 mg/kg , sempreché dette tolleranze

siano giustificate da necessità tecnologiche

9 . Destrosio monoidrato

il D-glucosio depurato e cristallizzato contenente una molecola d'acqua di cristallizzazione e rispondente alle alle caratteristiche seguenti :

a ) destrosio ( D-glucosio ) almeno 99,5 % in peso sulla sostanza secca

b ) sostanza secca almeno 90,0 % in peso

c ) ceneri solforiche al massimo 0,25 % in peso sulla sostanza

secca

d ) anidride solforosa totale al massimo 15 mg/kg

10 . Destrosio anidro

il D - glucosio depurato e cristallizzato non contenente acqua di cristallizzazione e rispondente alle caratteristiche seguenti :

a ) destrosio ( D-glucosio ) almeno 99,5 % in peso sulla sostanza secca

b ) sostanza secca almeno 98,0 % in peso

c ) ceneri solforiche al massimo 0,25 % in peso sulla sostanza

secca

d ) anidride solforosa totale al massimo 15 mg/kg

Articolo 2

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie affinché i prodotti definiti all'articolo 1 possano essere commercializzati soltanto se sono conformi alle norme previste nella presente direttiva e nel suo allegato .

Articolo 3

1 . Le denominazioni di cui all'articolo 1 sono riservate ai prodotti in esso definiti e devono essere utilizzate nel commercio per designarli ; la denominazione di cui all'articolo 1 , punto 2 puo essere altresi utilizzata per designare il prodotto definito all'articolo 1 , punto 3 .

Inoltre , la qualifica " bianco " è riservata :

a ) allo zucchero liquido il cui colore della soluzione non superi 25 unità ICUMSA , determinate secondo il metodo previsto in allegato , lettera c ) ,

b ) allo zucchero liquido invertito ed allo sciroppo di zucchero invertito

_ il cui contenuto di ceneri non sia superiore allo 0,1 %

_ la cui colorazione della soluzione non superi 25 unità ICUMSA , determinate conformemente al metodo previsto in allegato , lettera c ) .

2 . Il paragrafo 1 non pregiudica le disposizioni in virtù delle quali tali denominazioni possono essere utilizzate in denominazioni particolari per designare , conformemente agli usi , altri prodotti , purché questi ultimi non possono essere confusi con quelli definiti all'articolo 1 .

3 . Per quanto riguarda l'impiego del termine " zucchero " , senza altra qualifica , il paragrafo 1 si applica esclusivamente al commercio diretto degli zuccheri alimentari in quanto tali , eccettuati i prodotti composti nei quali sono stati utilizzati questi zuccheri .

Articolo 4

Per un periodo di 3 anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva e in deroga all'articolo 1 , punti 7 e 8 è autorizzato un contenuto residuale massimo di anidride solforosa pari a 40 mg/kg per i prodotti definiti ai predetti punti .

Articolo 5

Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva e in deroga all'articolo 1 , punti 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 9 , e 10 , gli Stati membri possono mantenere le disposizioni che autorizzano un contenuto residuo massimo di anidride solforosa fino a 20 mg/kg per i prodotti commercializzati nel loro territorio .

Articolo 6

Fatte salve le disposizioni nazionali in materia , non possono essere commercializzati al minuto i prodotti definiti all'articolo 1 , punti 7 e 8 , contenenti un quantitativo di di anidride solforosa superiore a 20 mg/kg .

Articolo 7

I prodotti definiti all'articolo 1

_ non possono essere sottoposti alla tecnica d'azzurraggio ,

_ possono essere colorati purché siano destinati ad essere utilizzati in altri prodotti alimentari , conformemente alle disposizioni applicabili ai suddetti prodotti alimentari , anche per quanto riguarda la loro colorazione .

Articolo 8

1 . I prodotti definiti all'articolo 1 , punti 1 , 2 e 3 , quando sono condizionati in singoli imballaggi di peso netto compreso tra più di 100 g e 5 kg , devono essere commercializzati soltanto nei pesi netti unitari seguenti : 125 g ; 250 g ; 500 g ; 750 g ; 1 kg ; 1,5 kg ; 2 kg ; 2,5 kg ; 3 kg ; 4 kg e 5 kg .

2 . A titolo transitorio , per un periodo non superiore a 5 anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva , sono anche ammessi pesi netti o lordi diversi da quelli enumerati al paragrafo 1 , sempreché siano conformi alle disposizioni nazionali in vigore o ad usi esistenti al momento della notifica della presente direttiva .

Articolo 9

1 . Le indicazioni , che devono obbligatoriamente figurare sugli imballaggi , i contenitori o le etichette dei prodotti definiti all'articolo 1 sono esclusivamente le seguenti :

a ) la denominazione con la quale i prodotti sono designati all'articolo 1 ; tuttavia

_ le menzioni " monoidrato " e " anidro " sono facoltative per designare nel commercio al minuto i prodotti definiti all'articolo 1 , punti 9 e 10 ;

_ la qualifica " colorato " accompagna obbligatoriamente la denominazione dei prodotti colorati conformemente all'articolo 6 ; la qualifica " bianco " è vietata in questo caso ;

b ) il peso netto , tranne se i prodotti sono di peso inferiore a 50 g ; tale eccezione non si applica ai prodotti di peso inferiore a 50 g per unità presentati in imballaggio globale il cui peso netto totale è pari o superiore a 50 g , nel qual caso il peso netto totale dei prodotti contenuti nell'imballaggio globale deve essere indicato sull'imballaggio stesso ; tuttavia in merito ai prodotti considerati all'articolo 1 , punti 1 , 2 , 3 , 9 , e 10 , l'indicazione del peso netto puo essere sostituita da quella del peso netto minimo se sono presentati in pezzi o in sacchetti ;

c ) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante , del condizionatore o di un venditore stabilito all'interno della Comunità ; questa disposizione non pregiudica l'eventuale diritto del fabbricante di esigere la menzione del proprio nome o della propria ragione sociale ;

d ) l'indicazione dei contenuti effettivi di sostanza secca e di zucchero invertito , per lo zucchero liquido , lo zucchero liquido invertito e lo sciroppo di zucchero invertito ;

e ) la qualifica " cristallizzato " per lo sciroppo di zucchero invertito che contiene cristalli nella soluzione ;

f ) la denominazione dello sciroppo di glucosio o dello sciroppo di glucosio disidratato il cui contenuto di anidride solforosa è superiore a 20 mg/kg o , nel caso previsto all'articolo 4 , a 40 mg/kg , è seguita dall'indicazione del prodotto alimentare alla cui fabbricazione è destinato , mentre il contenuto massimo di anidride solforosa del prodotto dev'essere indicato nei documenti di accompagnamento .

2 . Le indicazioni di cui al paragrafo 1 devono essere apposte in modo ben visibile , chiaramente legibile ed indelebile .

3 . Il paragrafo 1 non impedisce che i prodotti definiti all'articolo 1 rechino , oltre alla loro denominazione obbligatoria , altre denominazioni consuete nei diversi Stati membri , purché queste non siano tali da indurre in errore i consumatori .

4 . Quando i prodotti definiti all'articolo 1 sono condizionati in imballaggi o recipienti di peso netto pari o superiore a 10 kg e non sono commercializzati al minuto , le indicazioni di cui al paragrafo 1 lettere b ) , d ) , e ) , ed f ) possono figurare soltanto nei documenti di accompagnamento .

5 . In deroga al paragrafo 1 e fatte salve le disposizioni che la Comunità dovrà adottate in materia di etichettatura dei prodotti alimentari , gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali che impongono di indicare

a ) lo stabilimento di fabbricazione , per quanto concerne la produzione nazionale

b ) il paese d'origine : questa menzione non puo tuttavia essere resa obbligatoria per i prodotti fabbricati all'interno della Comunità .

6 . Gli Stati membri si astengono dal precisare , oltre a quanto previsto ai paragrafi 1 e 2 , le modalità secondo le quali si devono fornire le indicazioni prescritte nel paragrafo 1 . Tuttavia , gli Stati membri possono vietare il commercio dei prodotti definiti all'articolo 1 se le indicazioni di cui al paragrafo 1 , lettere a ) , d ) , e ) ed f ) , non figurano nelle rispettive lingue nazionali su una delle superfici esterne principali dell'imballaggio o , nel caso di cui al paragrafo 4 , sui documenti di accompagnamento .

Tuttavia , in Irlanda e nel Regno Unito , nel periodo transitorio previsto dall'articolo 8 , paragrafo 2 , qualora tali Stati membri lo richiedano , debbono essere indicati pesi diversi da quelli metrici , accompagnati dal rispettivo equivalente metrico .

7 . I paragrafi da 1 a 6 sono applicabili fatte salve le disposizioni che la Comunità adotterà in materia di etichettatura .

Articolo 10

1 . Gli Stati membri adottano ogni disposizione utile affinché il commercio dei prodotti di cui all'articolo 1 , conformi alle definizioni ed alle norme previste nella presente direttiva e nel suo allegato , non possa essere ostacolato dall'applicazione delle disposizioni nazionali non armonizzate che disciplinano la composizione , le caratteristiche di fabbricazione , il condizionamento o l'etichettatura di questi prodotti in particolare o dei prodotti alimentari in generale .

2 . Il paragrafo 1 non è applicabile alle disposizioni non armonizzate giustificate da motivi

_ di tutela della salute pubblica ,

_ di repressione delle frodi , sempreché queste disposizioni non siano tali da ostacolare l'applicazione delle definizioni e delle norme previste dalla presente direttiva ,

_ di tutela della proprietà industriale e commerciale , di indicazioni di provenienza , di denominazioni d'origine e di repressione della concorrenza sleale .

Articolo 11

Le modalità relative al prelievo dei campioni e i metodi d'analisi necessari per il controllo della composizione e delle caratteristiche di fabbricazione dei prodotti definiti all'articolo 1 vengono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 12 .

Articolo 12

1 . Nei casi in cui viene fatto ricorso alla procedura definita nel presente articolo , il Comitato permanente per i prodotti alimentari , istituito con decisione del Consiglio del 13 novembre 1969 , in appresso denominato il " Comitato " , viene investito dal suo presidente della questione su iniziativa di quest'ultimo o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

2 . Il rappresentante della Commissione presenta al Comitato un progetto delle misure da adottare . Il Comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente puo stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in causa . Il Comitato si pronuncia a maggioranza di quarantum voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa al voto .

3 . a ) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del Comitato .

b ) Qualora le misure progettate non siano conformi al parere formulato dal Comitato o in mancanza di un parere , la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata .

c ) Se , al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio , quest'ultimo non ha deliberato , le misure in questione sono adottate dalla Commissione .

Articolo 13

Le disposizioni dell'articolo 12 sono applicabili per un periodo di diciotto mesi a decorrere dalla data in cui il Comitato sarà stato adito per la prima volta , in applicazione dell'articolo 12 , paragrafo 1 .

Articolo 14

La presente direttiva non si applica

a ) ai prodotti definiti nell'articolo 1 se si tratta di :

_ zuccheri impalpabili ;

_ zuccheri canditi ;

_ zuccheri in pani ;

b ) ai prodotti destinati ad essere esportati fuori della Comunità .

Articolo 15

Entro un termine di un anno a decorrere dalla notifica della presente direttiva , gli Stati membri modificano , se necessario , le loro legislazioni per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione . La legislazione cosi modificata viene applicata due anni dopo detta notifica ai prodotti fabbricati o importati nella Comunità .

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addi 11 dicembre 1973 .

Per il Consiglio

Il Presidente

Ib FREDERIKSEN

ALLEGATO

Metodo di determinazione del tipo di colore , del contenuto di ceneri e della colorazione della soluzione dello zucchero ( bianco ) e dello zucchero ( bianco ) raffinato definiti all'articolo 1 , punti 2 e 3

Un " punto " corrispondente :

a ) per quanto riguarda il tipo di colore , a 0,5 unità determinate secondo il metodo dell'istituto per la tecnologia agraria e l'industria saccarifera di Braunschweig , di cui al capitolo A , paragrafo 2 dell'allegato del regolamento ( CEE ) n . 1265/69 della Commissione , del 1 * luglio 1969 , relativo ai metodi di determinazione di qualità applicabili allo zucchero acquistato dagli organismi d'intervento ( 1 ) ;

b ) per quanto riguarda il contenuto di ceneri , allo 0,0018 % determinato secondo il metodo dell'International Commission for Uniform Methods of Sugar Analyses ( ICUMSA ) di cui al capitolo A , paragrafo 1 dell'allegato del suddetto regolamento ;

c ) per quanto riguarda la colorazione della soluzione , a 7,5 unità determinate secondo il metodo ICUMSA di cui al capitolo A , paragrafo 3 dell'allegato del suddetto regolamento .