31973L0405

Direttiva 73/405/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi anionici

Gazzetta ufficiale n. L 347 del 17/12/1973 pag. 0053 - 0063
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 1 pag. 0164
edizione speciale greca: capitolo 15 tomo 1 pag. 0015
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 1 pag. 0164
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 3 pag. 0108
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 3 pag. 0108


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( 1 ) Vedasi pagina 51 della presente Gazzetta ufficiale .

( 2 ) GU n . C 10 del 5 . 2 . 1972 , pag . 29 .

( 3 ) GU n . C 89 del 23 . 8 . 1972 , pag . 13 .

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 22 novembre 1973

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi anionici

( 73/405/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 100 ,

vista la direttiva del Consiglio del 22 novembre 1973 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai detergenti ( 1 ) , in particolare l'articolo 4 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che , per consentire agli Stati membri di misurare il tasso di biodegradabilità dei tensioattivi anionici , è opportuno riferirsi ai metodi di controllo già applicati a tal fine in alcuni Stati membri ; che , in caso di contestazione , è invece necessario che il controllo della biodegradabilità venga effettuato secondo un metodo di riferimento comune ;

considerando che è opportuno , come prevede l'articolo 4 della direttiva del 22 novembre 1973 , fissare tolleranze appropriate per la misura della biodegradabilità , onde premunirsi contro le incertezze dei metodi di controllo che potrebbero portare a decisioni di rigetto con gravi conseguenze economiche ; che tali decisioni di rigetto devono pertanto essere prese soltanto se le analisi indicano un tasso di biodegradabilità inferiore all'80 % ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La presente direttiva concerne i metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi anionici .

Articolo 2

Conformemente alle prescrizioni dell'articolo 4 della direttiva del 22 novembre 1973 , tenuto conto delle incertezze dei metodi di controllo , gli Stati membri vietano la immissione sul mercato e l'impiego sul loro territorio di un detergente se la misurazione del tasso di biodegradabilità del medesimo dà un risultato inferiore all'80 % ; tale misurazione viene effettuata con una sola analisi mediante uno dei seguenti metodi :

_ metodo in vigore in Francia , approvato con decreto 11 dicembre 1970 , pubblicato nel " Journal Officiel de la République francaise n . 3 del 5 gennaio 1971 e norma sperimentale T 73-260 febbraio 1971 , pubblicata dall' " Association francaise de normalisation " ( AFNOR ) ;

_ metodo in vigore nella Repubblica federale di Germania , approvato con " Verordnung ueber die Abbaubarkeit von Detergentien in Wasch - und Reinigungsmittelin " del 1 * dicembre 1962 , pubblicata nel " Bundesgesetzblatt " 1962 , parte I , pag . 698 ;

_ metodo OCSE , pubblicato nella relazione tecnica dell'OCSE del 29 dicembre 1970 relativa alla " Determinazione della biodegradabilità dei tensioattivi sintetici anionici " .

Articolo 3

Nell'ambito della procedura definita all'articolo 5 , paragrafo 2 della direttiva del 22 novembre 1973 , il parere del laboratorio è dato , per quanto riguarda i tensioattivi anionici , in base al metodo di riferimento costituito dalla " prova di conferma " del metodo OCSE descritto in allegato alla presente direttiva .

Articolo 4

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di diciotto mesi dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione .

2 . Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addi 22 novembre 1973 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . KAMPMANN