31973L0361

Direttiva 73/361/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri relative all'attestazione e al contrassegno di funi metalliche, catene e ganci

Gazzetta ufficiale n. L 335 del 05/12/1973 pag. 0051 - 0055
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 3 pag. 0168
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 2 pag. 0140
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 3 pag. 0168
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 3 pag. 0093
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 3 pag. 0093


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 1973

concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'attestazione e al contrassegno di funi metalliche , catene e ganci

( 73/361/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ,

considerando che , in diversi Stati membri , sono prescritti una attestazione e un contrassegno per determinate funi metalliche , catene e ganci destinati ad essere impiegati per il sollevamento o per il trasporto ; che tali prescrizioni variano da uno Stato membro all'altro ; che le disparità in materia ostacolano gli scambi all'interno della Comunità economica europea ;

considerando che tali ostacoli all'istituzione e al funzionamento del mercato comune possono essere ridotti o eliminati , se le stesse disposizioni riguardanti l'attestazione e il contrassegno di funi metalliche , catene e ganci sono adottate da tutti gli Stati membri , a complemento o in sostituzione delle disposizioni nazionali attuali ;

considerando che la presente direttiva è limitata alle disposizioni relative all'attestazione e al contrassegno di funi metalliche , catene e ganci ; che l'attestazione e il contrassegno permetteranno ai costruttori e agli utilizzatori di apparecchi di sollevamento di conoscere fra l'altro le caratteristiche di tali funi metalliche , catene e ganci ; che , inoltre , le direttive che saranno emanate successivamente in materia di norme di costruzione dei differenti apparecchi di sollevamento , comprenderanno disposizioni relative all'impiego specifico delle funi metalliche , delle catene e dei ganci ;

considerando che il progresso tecnico richiede un rapido adattamento delle prescrizioni tecniche relative agli apparecchi e mezzi di sollevamento ; che , per agevolare l'applicazione delle misure all'uopo necessarie , occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato per l'adattamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi intracomunitari nel settore degli apparecchi e dei mezzi di sollevamento ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La presente direttiva concerne i mezzi di sollevamento esclusi :

_ quelli usati ,

_ quelli impiegati a bordo di navi , per le ferrovie , le funicolari e le teleferiche .

Ai sensi della presente direttiva , si intendono per mezzi di sollevamento le funi metalliche , le catene a maglie in tondo d'accialo e i ganci , destinati ad operazioni di sollevamento o di trasporto .

Articolo 2

1 . Gli Stati membri non possono porre divieti o restrizioni , per motivi riguardanti l'attestazione e il contrassegno , all'immissione sul mercato dei mezzi di sollevamento di cui all'articolo 1 , se essi sono muniti di un'attestazione e di un contrassegno conformi alle disposizioni che figurano in allegato .

2 . Tuttavia , qualora uno Stato membro costati che le caratteristiche , in particolare quelle minime , di un mezzo di sollevamento non sono conformi a quelle indicate nell'attestazione , puo sospendere l'immissione sul mercato di tale mezzo di sollevamento . Esso informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione della sua decisione , precisandone i motivi .

Se uno Stato membro contesta la fondatezza di tale misura , gli Stati membri interessati si sforzano di comporre la controversia .

La Commissione ne è informata . Ove occorra , essa procede alle opportune consultazioni al fine di pervenire a una soluzione .

Articolo 3

Gli Stati membri possono esigere che sul loro territorio , all'atto dell'offerta e della vendita al consumatore diretto , le attestazioni e i contrassegni previsti dalla presente direttiva siano espressi sotto forma di simboli ammessi sul piano internazionale o nelle rispettive lingue nazionali .

Articolo 4

1 . E istituito un Comitato per l'adattamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore degli apparecchi e dei mezzi di sollevamento , in appresso denominato " Comitato " , composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione .

2 . Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno .

3 . Le modifiche necessarie all'adattamento delle disposizioni dell'allegato al progresso tecnico sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 5 .

Articolo 5

1 . Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il Comitato viene investito della questione dal suo presidente , sia ad iniziativa di quest'ultimo , sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

2 . Il rappresentante della Commissione presenta al Comitato un progetto delle misure da adottare . Il Comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente puo stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in causa . Il Comitato si pronuncia a maggioranza di quarantun voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa al voto .

3 . a ) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del Comitato ;

b ) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal Comitato o in mancanza di parere , la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata ;

c ) Se , al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio , quest'ultimo non ha deliberato , le misure in parola sono adottate dalla Commissione .

Articolo 6

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione .

2 . Gli Stati membri prendono cura di comunicare alla Commissione il testo delle essenziali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva .

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addi 19 novembre 1973 .

Per il Consiglio

Il Presidente

Ib FREDERIKSEN

ALLEGATO

1 . Disposizioni generali

1.1 . Ogni tratto di fune metallica e di catena e ogni gancio deve essere provvisto di marchiatura o , qualora questa non sia possibile , di una piastrina o di un anello inamovibili recanti l'indicazione del costruttore , o del suo mandatario stabilito nella Comunità economica europea , ed il numero della relativa attestazione ( cfr . punti 2.1 , 3.1 , 4.1 ) .

1.2 . Il costruttore , o il suo mandatario stabilito nella Comunità economica europea , garantisce che ogni tratto di fune e di catena e ogni gancio sono conformi ai requisiti indicati nelle attestazioni ( cfr . punti 2.1 , 3.1 , 4.1 ) .

2 . Disposizioni relative alle funi metalliche

2.1 . Per ogni fune il costruttore , o il suo mandatario stabilito nella Comunità economica europea , deve rilasciare una attestazione contenente almeno le seguenti indicazioni :

a ) indicazioni obbligatorie

_ nome e indirizzo del costruttore , o del suo mandatario stabilito nella Comunità economica europea ;

_ diametro nominale della fune ;

_ lunghezza della fune fornita ;

_ massa per metro lineare ;

_ modo e senso di avvolgimento ( destrorso o sinistrorso , preformato o no , incrociato o no , . . . ) ;

_ passo di avvolgimento ;

_ tipo o modo di costruzione ( composizione della fune , natura e composizione dell'anima , numero dei trefoli , numero dei fili ) ; aggiungere uno schizzo quotato della sezione ;

_ caratteristiche dell'acciaio ( classi o qualità ) ;

_ resistenza nominale dei fili alla rottura a trazione ;

_ resistenza pratica minima della fune alla rottura a trazione ;

_ indicazioni sulla natura della protezione anticorrosiva interna ed esterna ( in caso di zincatura , ne deve essere indicata la qualità ) ;

_ l'attestazione che la fune è composta di un solo pezzo e che possiede caratteristiche costanti su tutta la lunghezza ;

_ dati sulla natura e le modalità delle prove di trazione , torsione , curvatura e loro risultati ;

_ limiti di temperatura entro i quali la fune puo essere utilizzata ;

_ istruzioni per la manutenzione e la sorveglianza ;

b ) indicazione eventuale

_ se la fune è stata fabbricata secondo una norma d'uso nazionale o internazionale , indicare questa norma .

3 . Disposizioni relative alle catene a maglie in tondo di acciaio

3.1 . Per ogni catena , il costruttore , o il suo mandatario stabilito nella Comunità economica europea , deve rilasciare un'attestazione contenente almeno le seguenti indicazioni :

a ) indicazioni obbligatorie

_ nome e indirizzo del costruttore , o del suo mandatario stabilito nella Comunità economica europea ;

_ caratteristiche della catena ( lunghezza e larghezza nominali della maglia e tolleranza massime , diametro del tondo , indicazione se la catena è calibrata o no ) ; aggiungere uno schizzo quotato di una maglia almeno ;

_ lunghezza della catena fornita ;

_ massa per metro lineare ;

_ metodo di saldatura delle maglie ( mediante fucinazione o elettrica ) ;

_ valore del carico di prova applicato all'intera catena dopo il trattamento termico ;

_ resistenza pratica minima della catena alla rottura a trazione alla temperatura ambiente ;

_ resistenza pratica minima della catena alla rottura a trazione alla temperatura di utilizzazione ;

_ allungamento proporzionale di rottura a trazione ;

_ caratteristiche dell'acciaio ( classe o qualità ) ;

_ tipo di trattamento termico effettuato ed eventualmente da effettuarsi successivamente dal costruttore o da una impresa specializzata ;

_ indicazioni sulla natura e le modalità delle prove di trazione e loro risultati ;

_ limiti di temperatura per l'utilizzazione della catena ;

_ istruzioni per la manutenzione e la sorveglianza ;

b ) indicazioni eventuali

_ se la catena è stata prodotta secondo una norma d'uso nazionale o internazionale , indicare questa norma ;

_ se si tratta di una catena che ha subito un trattamento termico speciale , indicare : " per ogni trattamento termico consultare il costruttore o il suo mandatario " .

3.2 . Almeno una maglia su venti oppure una maglia per ogni metro , secondo l'intervallo minore , deve recare in modo leggibile ed indelebile un marchio di qualità di uso nazionale o internazionale . I marchi devono avere le seguenti dimensioni :

Dimensioni nominali della catena in millimetri Dimensioni delle cifre in millimetri

Fino a 12,5 compreso * 3

oltre 12,5 fino a 26 compreso * 4,5

oltre 26 * 6

4 . Disposizioni relative ai ganci

4.1 . Il costruttore , o il suo mandatario stabilito nella Comunità economica europea , deve fornire per ogni partita di ganci o , a richiesta dell'utilizzatore , per ogni gancio un'attestazione contenente almeno le seguenti indicazioni :

a ) indicazioni obbligatorie

_ nome e indirizzo del costruttore o del suo mandatario stabilito nella Comunità economica europea ;

_ tipo del gancio ;

_ caratteristiche dimensionali ;

_ se si tratta di un gancio conforme a norme d'uso nazionale o internazionale , indicazione degli estremi d'identificazione ;

_ se il gancio non è fabbricato secondo norme d'uso nazionale o internazionale :

_ il carico che provoca un'apertura corrispondente all'abbandono del carico stesso , oppure il carico di rottura ( precisare se si tratta di apertura o di rottura ) ;

_ il carico massimo , detto carico di prova , che non provoca alcuna deformazione permanente ;

_ le caratteristiche dell'acciaio ( classe o qualità ) ;

_ tipo di trattamento termico effettuato ed eventualmente da effettuarsi successivamente dal costruttore o da un'impresa specializzata ;

_ indicazioni sulla natura e le modalità delle prove di trazione e loro risultati ;

_ limiti di temperatura entro i quali il gancio puo essere utilizzato ;

_ istruzioni per la manutenzione e la sorveglianza ;

b ) indicazione eventuale

_ se si tratta di un gancio che ha subito un trattamento termico speciale , indicare : " per ogni trattamento termico consultare il costruttore o il suo mandatario " .

4.2 . Il gancio deve recare in modo leggibile ed indelebile un marchio di qualità d'uso nazionale o internazionale .