31973L0132

Direttiva 73/132/CEE del Consiglio, del 15 maggio 1973, relativa alle indagini statistiche sul patrimonio bovino, alle previsioni sulla disponibilità di bovini da macello e alle statistiche delle macellazioni di bovini, da effettuare a cura degli Stati Membri

Gazzetta ufficiale n. L 153 del 09/06/1973 pag. 0025 - 0028
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 9 pag. 0196
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 7 pag. 0044
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 7 pag. 0044


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( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 24 .

( 2 ) GU n . L 25 del 30 . 1 . 1973 , pag . 23 .

( 3 ) GU n . L 179 del 7 . 8 . 1972 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . L 161 del 17 . 7 . 1972 , pag . 1

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 1973

relativa alle indagini statistiche sul patrimonio bovino , alle previsioni sulla disponibilità di bovini da macello e alle statistiche delle macellazioni di bovini , da effettuare a cura degli Stati membri

( 73/132/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 209 ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 805/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 187/73 ( 2 ) , in particolare l'articolo 2 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ,

considerando che , per assolvere i compiti ad essa affidati dal trattato e dal regolamento ( CEE ) n . 805/68 , la Commissione deve essere esattamente informata sull'evoluzione del patrimonio bovino e della produzione di carni bovine negli Stati membri e disporre , sulla base di quest'evoluzione , di una previsione a breve termine dell'offerta di carni bovine sul mercato ;

considerando che le indagini sul patrimonio bovino effettuate attualmente negli Stati membri non consentono un'osservazione precisa , uniforme ed a breve scadenza del mercato ; che le statistiche mensili delle macellazioni non sono sufficienti a tale scopo e che una previsione a breve scadenza dell'offerta dei capi bovini e vitelli da macello è effettuata regolarmente solo in alcuni Stati membri ;

considerando che è pertanto opportuno procedere in tutti gli Stati membri ad indagini sul patrimonio bovino , per categorie uniformi e con una precisione comparabile ; che è opportuno completare e uniformare le statistiche mensili delle macellazioni ed effettuare regolarmente , per gli stessi periodi in tutti gli Stati membri , previsioni suddivise per categorie sul numero dei capi destinati alla macellazione ;

considerando che , per garantire una precisione comparabile , le basi di campionamento utilizzate per i sondaggi dovranno essere continuamente aggiornate e che dovranno essere osservati determinati limiti di errore di campionamento ; che occorre limitare al minimo gli errori di osservazione e valutarne l'entità ;

considerando che risulta opportuno , visti i continui mutamenti che subiscono la struttura e la distribuzione regionale degli allevamenti di bovini , registrare annualmente la distribuzione regionale ed eseguire almeno ad intervalli di due anni uno spoglio speciale dei dati dell'indagine secondo classi di grandezza del patrimonio ;

considerando che è opportuno ripartire per categorie le statistiche della macellazione , nonché le previsioni sulla produzione di bovini da macello allo scopo di rendere possibile un'osservazione del mercato differenziata secondo i tipi di carne ;

considerando che , dovendo i risultati delle indagini , delle previsioni e delle statistiche della macellazione essere utilizzati come base per decisioni relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine , è necessario che essi siano trasmessi alla Commissione alle stesse date ed il più rapidamente possibile ;

considerando che occorre definire la procedura che il Comitato permanente di statistica agraria , istituito con decisione del Consiglio del 31 luglio 1972 ( 3 ) , deve adottare per assicurare al momento dell'applicazione della presente direttiva la collaborazione più efficace possibile fra gli Stati membri e la Commissione ;

considerando che è necessario , dato che le statistiche proposte in questa sede non rappresentano che un programma minimo , che la Commissione presenti ogni tre anni una relazione , al fine di poter esaminare in quale entità le misure proposte hanno consentito di conseguire l'obiettivo della presente direttiva e che la Commissione proponga se necessario un ravvicinamento e un miglioramento dei metodi ;

considerando che occorre definire il contributo finanziario della Comunità per le spese sostenute dagli Stati membri nel quadro delle indagini previste dalla presente direttiva ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . Gli Stati membri effettuano annualmente un'indagine statistica sul patrimonio bovino prendendo come data di referimento uno dei giorni di dicembre .

2 . La prima inchiesta deve luogo nel 1973 .

Articolo 2

1 . Ai sensi della presente direttiva , per bovini si intendono gli animali della specie bovina domestica ( inclusi gli animali del genere bufalo ) della voce 01.02 A della tariffa doganale comune .

2 . Le indagini di cui all'articolo 1 riguardano tuttii bovini esistenti nelle aziende di tipo agricolo o industriale .

Sono considerate tali ai sensi della presente direttiva le aziende che dispongono almeno di una superficie agricola utilizzata di l'ettaro o quelle che detengono almeno una vacca o tre altri bovini , a condizione che non siano allevati per il consumo proprio .

3 . Gli Stati membri le em indagini riguardano inoltre aziende diverse da quelle di cui al paragrafo 2 forniscono anche i dati relativi a dette aziende .

Articolo 3

1 . Gli effettivi del patrimonio bovino devono essere rilevati almeno secondo le seguenti categorie :

A . Bovini di meno di 1 anno

a ) destinati ad essere macellati come vitelli

b ) altri

aa ) maschi

bb ) femmine

B . Bovini da 1 fino a meno di 2 anni

a ) maschi

b ) femmine

aa ) da macello

bb ) altri

C . Bovini di 2 anni e più

a ) maschi

b ) femmine

aa ) giovenche

1 ) da macello

2 ) altre

bb ) vacche

1 ) da latte

2 ) altre

D . Bufali

a ) femmine da riproduzione ( bufale )

b ) altri bufalini .

2 . Se necessario , le categorie di cui al paragrafo 1 possono essere modificate secondo la procedura prevista all'articolo 9 .

3 . La definizione delle categorie è effettuata a cura della Commissione , previa consultazione del Comitato permanente di statistica agraria istituito con decisione del Consiglio del 31 luglio 1972 , in appresso denominato il " Comitato " .

Articolo 4

1 . Le indagini sono effettuate sotto forma di censimento completo o per sondaggio aleatorio .

2 . Gli Stati membri prendono le misure , relative alla base del sondaggi , che ritengono appropriate per mantenere la qualità dei risultati delle indagini .

3 . Nel caso di sondaggi , gli errori di campionamento non devono superare l'1 % del numero totale dei bovini e l'1,5 % del numero totale delle vacche di ciascuno Stato membro ; tali percentuali corrispondono ad un intervallo di confidenza del 68 % .

In deroga alle disposizioni del primo comma , fino al 1975 sono accettati per l'Italia errori di campionamento rispettivamente dell'1,5 % e del 2,5 % , salvo ulteriore proroga decisa dal Consiglio su proposta della Commissione .

4 . Gli Stati membri prendono le misure appropriate per valutare e limitare gli errori di osservazione .

Articolo 5

1 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione i risultati provvisori delle indagini senza ripartizione regionale al più tardi sei settimane dopo il mese di riferimento dell'indagine .

In deroga alle disposizioni del primo comma , l'Italia è autorizzata a comunicare tali risultati al più tardi otto settimane dopo il mese di riferimento dell'indagine .

2 . I risultati definitivi devono essere presentati , al più tardi dieci settimane dopo il mese di riferimento , secondo la seguente ripartizione territoriale .

Germania : Regierungsbezirke

Francia : Régions de programme

Italia : Regioni

Paesi Bassi : Provincies

Belgio : Provinces/Provincies

Lussemburgo : _

Danimarca : _

Irlanda : _

Regno Unito : Scozia , Irlanda del Nord , Galles , regioni agricole dell'Inghilterra .

3 . Gli Stati membri elaborano e comunicano i risultati a livello nazionale almeno ogni due anni a cominciare dall'inchiesta del 1975 , secondo le classi di grandezza degli effettivi esistenti , in base alle tabelle elaborate secondo la procedura di cui all'articolo 9 .

Gli Stati membri elaborano e comunicano per la prima volta le tabelle relative all'inchiesta del 1973 o , in mancanza , del 1974 .

4 . Tuttavia , uno Stato membro che ottiene risultati relativi ai paragrafi 2 e 3 per un'altra indagine effettuata nell'anno di riferimento , puo utilizzare , almeno fino al 1975 , tali risultati .

5 . Qualora l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva alla data prevista dovesse incontrare notevoli difficoltà per quanto riguarda i termini di trasmissione dei dati provvisori di cui al paragrafo 1 , vengono adottate misure transitorie secondo la procedura prevista dall'articolo 9 .

Articolo 6

1 . Gli Stati membri effettuano sulla base dei risultati delle indagini e di altri dati disponibili le previsioni sull'offerta potenziale di bovini da macello per l'anno civile successivo al mese di realizzazione dell'indagine .

2 . L'offerta potenziale di bovini da macello deve essere stabilita per le seguenti categorie :

A . Vitelli

B . Giovenche

C . Vacche

D . Tori e buoi .

Tali categorie sono definite dalla Commissione , previa consultazione del Comitato .

3 . Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le previsioni unitamente ai risultati delle indagini .

Articolo 7

1 . Gli Stati membri elaborano statistiche mensili sul numero e sul peso morto dei bovini macellati nel loro territorio .

Ove occorra , essi forniscono ogni quattro mesi informazioni complementari suddivise per mese , segnatamente per quanto riguarda la parte delle macellazioni che sfugge alle statistiche mensili di cui al primo comma , in modo da rendere queste ultime comparabili e da completarle affinché coprano la totalità delle macellazioni .

2 . Le statistiche della macellazione di cui al paragrafo 1 dovranno essere compilate secondo le seguenti categorie :

A . Vitelli

B . Giovenche

C . Vacche

D . Tori

E . Buoi .

3 . Il peso morto di cui al paragrafo 1 e le categorie di cui al paragrafo 2 sono definiti dalla Commissione , previa consultazione del Comitato .

4 . Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i risultati delle statistiche delle macellazioni al più tardi sei settimane dopo il mese cui si riferiscono .

Articolo 8

L'adattamento delle statistiche del commercio estero alle categorie di cui agli articoli 3 , 6 e 7 viene effettuato , previa consultazione congiunta del Comitato e del Comitato NIMEXE , secondo la procedura prevista all'articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 1445/72 ( 4 ) .

Articolo 9

1 . Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il Comitato viene investito della questione dal suo presidente , sia ad iniziativa di quest'ultimo , sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

2 . Il rappresentante della Commissione presenta al Comitato un progetto delle misure da adottare . Il Comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente puo stabilire in relazione all'urgenza del problema in questione . Il Comitato si pronuncia a maggioranza di quarantun voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa al voto .

3 . a ) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del Comitato .

b ) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal Comitato , o in mancanza di parere , la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata .

c ) Se , al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio , quest'ultimo non ha deliberato , le misure in questione sono adottate dalla Commissione .

Articolo 10

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio ogni tre anni , e per la prima volta nel 1976 , una relazione sulle esperienze acquisite in esito alle indagini e alle previsioni di cui alla presente direttiva .

Eventualmente sottopone al Consiglio proposte , segnatamente per un ulteriore ravvicinamento o miglioramento dei metodi .

Il Consiglio delibera su tali proposte secondo la procedura di voto prevista dall'articolo 43 , paragrafo 2 del trattato .

Articolo 11

1 . Le spese necessarie per l'effettuazione delle indagini previste dalla presente direttiva negli anni 1973/1974/1975 sono imputate per un importo forfettario sul bilancio delle Comunità europee .

2 . Il proseguimento delle indagini di cui all'articolo 1 oltre il 31 dicembre 1975 è subordinato ad una decisione del Consiglio che delibera , su proposta della Commissione prima di detta data , per quanto concerne le modalità di finanziamento delle indagini .

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addi 15 maggio 1973 .

Per il Consiglio

Il Presidente

A . LAVENS