Direttiva 73/131/CEE del Consiglio, del 15 maggio 1973, concernente il premio d'orientamento di cui all'articolo 10 della direttiva del 17 aprile 1972 relativa all'ammodernamento delle aziende agricole
Gazzetta ufficiale n. L 153 del 09/06/1973 pag. 0024 - 0024
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 9 pag. 0195
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 7 pag. 0043
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 7 pag. 0043
++++ ( 1 ) GU n . L 96 del 23 . 4 . 1972 , pag . 1 . DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 15 maggio 1973 concernente il premio d'orientamento di cui all'articolo 10 della direttiva del 17 aprile 1972 relativa all'ammodernamento delle aziende agricole ( 73/131/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , vista la direttiva del Consiglio del 17 aprile 1972 relativa all'ammodernamento delle aziende agricole ( 1 ) , in particolare l'articolo 10 , vista la proposta della Commissione , considerando che ai sensi della direttiva suddetta , quando il piano di sviluppo prevede un orientamento dell'azienda verso la produzione di carni bovine o ovine , le misure di incentivazione di cui all'articolo 8 di tale direttiva sono integrate dalla concessione di un premio d'orientamento ; considerando che , tenuto conto della struttura attuale delle aziende suscettibili d'ammodernarsi conformemente a detta direttiva orientandosi verso la produzione di carni bovine e ovine , è opportuno determinare il premio tenendo conto dell'orientamento effettivo che esso deve dare e calcolarlo per ettaro di superficie necessaria alla produzione di tali carni , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 Il premio d'orientamento di cui all'articolo 10 della direttiva del Consiglio , del 17 aprile 1972 , relativa all'ammodernamento delle aziende agricole è calcolato per ettaro di superficie agricola necessaria alla produzione di carni bovine e ovine in un'azienda il cui piano di sviluppo prevede che , al suo compimento , la quota delle vendite di bovini e ovini superi il 50 % del complesso delle vendite effettuate dall'azienda . L'importo del premio è di : _ 45 unità di conto per ettaro nel limite di 4 500 unità di conto per azienda , per il primo anno , _ 30 unità di conto per ettaro nel limite di 3 000 unità di conto per azienda , per il secondo anno , _ 15 unità di conto per ettaro nel limite di 1 500 unità di conto per azienda , per il terzo anno . Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addi 15 maggio 1973 . Per il Consiglio Il Presidente A . LAVENS