31973L0131

Direttiva 73/131/CEE del Consiglio, del 15 maggio 1973, concernente il premio d'orientamento di cui all'articolo 10 della direttiva del 17 aprile 1972 relativa all'ammodernamento delle aziende agricole

Gazzetta ufficiale n. L 153 del 09/06/1973 pag. 0024 - 0024
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 9 pag. 0195
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 7 pag. 0043
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 7 pag. 0043


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( 1 ) GU n . L 96 del 23 . 4 . 1972 , pag . 1 .

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 1973

concernente il premio d'orientamento di cui all'articolo 10 della direttiva del 17 aprile 1972 relativa all'ammodernamento delle aziende agricole

( 73/131/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

vista la direttiva del Consiglio del 17 aprile 1972 relativa all'ammodernamento delle aziende agricole ( 1 ) , in particolare l'articolo 10 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che ai sensi della direttiva suddetta , quando il piano di sviluppo prevede un orientamento dell'azienda verso la produzione di carni bovine o ovine , le misure di incentivazione di cui all'articolo 8 di tale direttiva sono integrate dalla concessione di un premio d'orientamento ;

considerando che , tenuto conto della struttura attuale delle aziende suscettibili d'ammodernarsi conformemente a detta direttiva orientandosi verso la produzione di carni bovine e ovine , è opportuno determinare il premio tenendo conto dell'orientamento effettivo che esso deve dare e calcolarlo per ettaro di superficie necessaria alla produzione di tali carni ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Il premio d'orientamento di cui all'articolo 10 della direttiva del Consiglio , del 17 aprile 1972 , relativa all'ammodernamento delle aziende agricole è calcolato per ettaro di superficie agricola necessaria alla produzione di carni bovine e ovine in un'azienda il cui piano di sviluppo prevede che , al suo compimento , la quota delle vendite di bovini e ovini superi il 50 % del complesso delle vendite effettuate dall'azienda .

L'importo del premio è di :

_ 45 unità di conto per ettaro nel limite di 4 500 unità di conto per azienda , per il primo anno ,

_ 30 unità di conto per ettaro nel limite di 3 000 unità di conto per azienda , per il secondo anno ,

_ 15 unità di conto per ettaro nel limite di 1 500 unità di conto per azienda , per il terzo anno .

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addi 15 maggio 1973 .

Per il Consiglio

Il Presidente

A . LAVENS