73/348/CEE: Raccomandazione della Commissione, del 5 novembre 1973, rivolta al governo del Belgio in merito al progetto di decreto reala «che fissa norme particolari per i trasporti internazionali di persone effettuati con autobus»
Gazzetta ufficiale n. L 320 del 21/11/1973 pag. 0014 - 0015
++++ ( 1 ) GU n . 147 del 9 . 8 . 1966 , pag . 2688/66 . ( 2 ) GU n . L 173 del 22 . 7 . 1968 , pag . 8 . ( 3 ) GU n . L 67 del 20 . 3 . 1972 , pag . 13 . ( 4 ) GU n . L 67 del 20 . 3 . 1972 , pag . 19 . ( 5 ) GU n . L 134 del 12 . 6 . 1972 , pag . 1 . ( 6 ) Decisioni ministeriali _ 26 * supplemento testi di base , pag . 966 . ( 7 ) Documento COM ( 72 ) 272 finale del 21 . 3 . 1972 ( 8 ) GU n . C 129 dell'll . 12 . 1972 , pag . 12 . ( 9 ) GU n . C 142 del 31 . 12 . 1972 , pag . 13 . ( 10 ) Doc . COM ( 72 ) 1685 def . del 4 . 1 . 1973 . RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 5 novembre 1973 rivoiti al governo del Belgio in merito al progetto di decreto reale . che fissa norme particolari per i trasporti internazionali di persone effettuati con autobus . ( 73/348/CEE ) La rappresentanza permanente del Belgio ha comunicato alla Commissione , con lettera in data 23 maggio 1973 , una progetto di regio decreto recante esecuzione delle disposizioni _ del regolamento n . 117/66/CEE del Consiglio del 28 luglio 1966 ( 1 ) , _ del regolamento ( CEE ) n . 1016/68 della Commissione del 9 luglio 1968 ( 2 ) , _ del regolamento ( CEE ) n . 516/72 del Consiglio del 28 febbraio 1972 ( 3 ) , _ del regolamento ( CEE ) n . 517/72 del Consiglio del 28 febbraio 1972 ( 4 ) , _ del regolamento ( CEE ) n . 1172/72 della Commissione del 26 maggio 1972 ( 5 ) , _ della decisione M ( 68 ) 22 del Comitato dei ministri dell'Unione economica Benelux dell'll dicembre 1968 ( 6 ) . Detta comunicazione costituisce una consultazione della Commissione ai sensi degli articoli : _ 10 del regolamento n . 117/66/CEE , _ 6 del regolamento ( CEE ) n . 1016/68 , _ 24 del regolamento ( CEE ) n . 516/72 , _ 22 del regolamento ( CEE ) n . 517/72 . Per quanto riguarda il regolamento ( CEE ) n . 1172/72 , la comunicazione , ai sensi dell'articolo 6 del suddetto regolamento , deve essere considerata come informazione della Commissione in ordine alle disposizioni emanate in materia dal governo belga . Prima di entrare nel merito della raccomandazione , la Commissione tiene ad esprimere il suo rammarico per il fatto che il governo belga non ha rispettato i termini di tempo fissati nei regolamenti comunitari succitati per l'instaurazione delle misure di esecuzione . In merito al contenuto del progetto di regio decreto belga , la Commissione formula la seguente raccomandazione : 1 . Essa constata che l'articolo 3 del progetto di regio decreto riprende il contenuto di alcune disposizioni dei summenzionati regolamenti comunitari . Ai sensi dell'articolo 189 del trattato , le disposizioni di detti regolamenti sono direttamente applicabili negli Stati membri ; nella fattispecie , sono in vigore dal 1 * gennaio 1973 . Non è quindi necessario trasporle in atti normativi di fonte nazionale . Tale trasposizione d'altronde potrebbe ingenerare equivoci quanto all'entrata in vigore o alla diretta applicabilità dei regolamenti comunitari in quanto tali . Il recepimento , anche parziale , di disposizioni di un regolamento comunitario in un atto normativo di fonte nazionale potrebbe al massimo essere ammesso se risultasse necessario per rendere l'atto stesso comprensibile agli utenti . Di conseguenza , la Commissione raccomanda al governo belga di sopprimere nell'articolo 3 del progetto di decreto , in quanto venga fatto riferimento ai regolamenti ( CEE ) n . 516 / 72 e ( CEE ) n . 517/72 , l'obbligo imposto al vettore di avere a bordo del veicolo determinati di controllo , tale obbligo infatti e già previsto dai suddetti regolamenti , 2 . L'articolo 5 prevede che il vettore debba fornire le informazioni statistiche richiestegli dal ministro delle comunicazioni o dal suo delegato . Ora , questa disposizione riguarda tutte le forze de servizio , ivi copresi i servizi occasionali di cui all'articolo 3 del regolamento n . 117/66/CEE . Ai riguardo , la Commissione ricorda di aver trasmesso al Consiglio , in data 23 marzo 1972 , una proposta di decisione del Consiglio relativa al rilevamento dei dati concementi i trasporri internazionali su strada di persone effettuati con autobus sotto torma di servizi occasionali ( 7 ) Sulla proposta hanno espresso parere favorevole tanto il Parlamento europeo ( 8 ) quanto il Comitato economico e sociale ( 9 ) . In considerazione di cio , la Commissione raccomanda al governo belga di non introdurre unilateralmente disposizioni per i servizi occasionali in materia statistica e di attendere l'adozione da parte del Consiglio della succitata proposta di decisione . 3 . L'articolo 6 del progetto di decreto regio mira a stabilire le misure d'esecuzione previste dall'articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 1016/68 ; omette tuttavia di fissare , com'è prescritto in quest'ultimo articolo , la durata di validità del libretto dei fogli di viaggio . Di conseguenza , la Commissione raccomanda al governo begla di completare in materia le disposizioni dell'articolo 6 del progetto di decreto di regio . 4 . Le disposizioni dell'articolo 7 del progetto di decreto regio si applicano ai trasporti internazionali di persone effettuati tra i paesi del Benelux o tra questi e paesi terzi , nella misura in cui si svolgano sul territorio del Benelux . A tal riguardo , la Commissione fa osservare che il termine paesi terzi lascia sussistere dubbi quanto ai paesi cosi designati e che si rende quindi opportuna una precisazione onde dissipare ogni ambiguità in materia . Di conseguenza , la Commissione raccomanda al governo belga di sostituire i termini paesi terzi con quelli paesi non membri delle Comunità europee . 5 . Inoltre , il paragrafo l dell'articolo 7 contiene una definizione dei servizi occasionali . Al riguardo , la Commissione fa osservare che l'articolo 3 del regolamento n . 117/66/CEE stabilisce la definizione dei * servizi occasionali * applicabile a tuitti i trasporti di persone effettuati tia Stati membri , compresi i paesi del Benelux . D'altronde , la Commissione constata che la definizione di cui all'articolo 7 del progetto di decreto regio , ripresa dalla decisione M ( 68 ) 22 del Comitato dei ministri dell'Unione economica Benelux dell'll dicembre 1968 , non corrisponde a quella data dal regolamento n . 117/66/CEE . La defenizione del progetto in questione potrebbe quindi applicarsi solo ai trasporti tra i paesi del Benelux e i paesi non membri delle Comunità europee ; sarebbe tuttavia auspicabili attenersi , anche per questi trasporti , alla definizione dell'articolo 3 del regolamento n . 117/66/CEE , tenuto conto segnatamente della proposta di decisione relativa all'apertura di negoziati per un accordo tra la Comunità economica europea e taluni paesi terzi , riguardante il regime applicabile ai trasporti internazionali di viaggiatori su strada effettuati con autobus ( 10 ) che mira tra l'altro ad estendere ai trasporti con i paesi terzi le definizioni delle diverse forme di servizi di viaggiatori su strada adottate nel quadro del regolamento n . 117/66/CEE . Di conseguenza , la Commissione raccomanda al governo belga di modificare in tal senso le disposizioni dell'articolo 7 del progetto di decreto regio . 6 . La Commissione constata che le alue disposizione previste dal progetto di decreto reale rispondono agli obblighi fatti agli Stati membri ai sensi dei regolamenti comunitari considerati . Fatto a Bruxelles , il 5 novembre 1973 . Per la Commissione Il Presidente Francois-Xavier ORTOLI